Danno Parziale Clausole campione

Danno Parziale. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui AXA venga in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare delle spese. In caso di riparazioni effettuate presso la Rete, la liquidazione verrà effettuata da AXA direttamente alla Rete. L’Assicurato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, rilascerà benestare per il pagamento dell’indennizzo alla Rete e pagherà direttamente alla stessa il solo importo degli eventuali scoperti previsti nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie” e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell’Art. X.1 - Determinazione dell’ammontare del Danno Totale.
Danno Parziale. Per determinare l’ammontare del danno parziale valgono questi criteri: - il danno è calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro - il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% L'indennizzo non può mai superare il valore commerciale del veicolo. Inoltre, se è richiamata nel contratto la condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal contraente”, in caso di sottoassicurazione (assicurazione parziale41) l’indennizzo viene calcolato in proporzione tra il valore indicato in polizza e quello commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per la garanzia “Solo furto totale” questi criteri si applicano solo se il veicolo rubato o rapinato viene recuperato e non è stato ancora effettuato il pagamento dell’indennizzo da danno totale.
Danno Parziale. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età e allo stato del veicolo sulla base di quanto indicato all’ar- ticolo 14.1.A.a. per i veicoli acquistati nuovi e 14.1.A.b. per gli autoveicoli acquistati usati. Per gli autoveicoli “usa- to generico” di cui all’Art. 1)c.. il deprezzamento sarà cal- colato applicando il rapporto fra il valore dell’autoveicolo indicato sulla Rivista “Eurotax giallo” al momento del sinistro ed il prezzo di listino riportato sulla stessa Rivista. Al contrario, per le riparazioni effettuate presso la Rete, qualora il sinistro si verifichi entro il sesto anno dalla data di immatricolazione, la determinazione dell’ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai vetri o cristalli viene eseguita senza tenere conto del de- prezzamento delle parti sostituite. In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette a usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre sei anni il deprezzamento verrà sempre applicato:
Danno Parziale. Per determinare l’ammontare del danno parziale valgono questi criteri: - il danno è calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro - il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% L'indennizzo non può mai superare il valore commerciale del veicolo. Inoltre, se è richiamata nel contratto la condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal contraente”, in caso di sottoassicurazione (assicurazione parziale35) l’indennizzo viene calcolato in proporzione tra il valore indicato in polizza e quello commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Parziale. Non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'offi- cina), nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preven- tivo consenso della società. Trascorso il termine di 10 giorni, l’assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della società i residui e le tracce del sinistro (fotografie e pezzi sostituiti). Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del veicolo (ne- cessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l’assicurato dovrà lasciare a disposizione della società i residui e le tracce del sinistro. In caso di riparazioni effettuate presso la rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dalla società direttamente alla stessa. L’assicurato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente alla rete convenzionata il solo importo dello scoperto o della franchigia di cui all’art. 13 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell’art. Er- rore. L'origine riferimento non è stata trovata..1 e rilascerà benestare per il pagamento dell’indennizzo alla Rete.
Danno Parziale. Le parti del veicolo compresi gli Accessori di serie e non di serie e gli Apparecchi audiofonovisivi non riparabili o sottratti e perciò sostituiti con parti nuove, saranno liquidati senza tener conto del Degrado d’uso dovuto a vetustà o ad usura, salvo che per ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni e Accessori non di serie, solo nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione al P.R.A. L’indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori di serie e non di serie e degli Apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del Sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. B.6 - Scoperto o Franchigia. Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all’importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro comprensivo del valore degli Accessori di serie e non di serie e degli Apparecchi audiofonovisivi. Qualora la somma assicurata in Polizza dal Contraente corrisponda soltanto ad una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 del Codice civile) Limitatamente alle garanzie Collisione e Kasko, se il valore di listino dichiarato in Polizza dal Contraente é inferiore al prezzo di listino del veicolo nuovo al momento della prima immatricolazione, la Società risponde dei danni parziali nella stessa proporzione. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Danno Parziale. Si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo, sulla base di quanto indicato al punto I), sub 1) e 2), che precede. Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo, calcolato al momento del sinistro, il danno sarà equiparabile al danno totale; il Locatario avrà quindi la facoltà di optare per il rimpiazzo del veicolo stesso.
Danno Parziale. In caso di “danno parziale” non sarà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio entro cinque anni dalla data di prima immatricolazione; dopo l’applicazione del degrado non potrà essere superiore al 30%. Per i sinistri che comporteranno indennizzi pari od inferiori a € 2.500 l'Assicurato potrà procedere alle necessarie riparazioni senza la preventiva perizia, in tal caso il sinistro sarà liquidato previa presentazione di fattura o preventivo e relativa documentazione.
Danno Parziale. Il costo delle riparazioni è determinato, per tutti i veicoli, applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprez- zamento dovuto all’età e allo stato dell’autoveicolo, indicato per A. “con riacquisto” se le riparazioni sono effettuate presso la rete convenzionata, o per B. “senza riacquisto” in caso contrario. Tuttavia, per le riparazioni effettuate presso la rete convenzionata e se il sinistro si è verificato entro il sesto anno dalla data di prima immatricolazione, la determinazione dell’ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai cristalli viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite. In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette ad usura, nonché per gli autoveicoli immatricolati da oltre sei anni, il deprezzamento verrà sempre applicato, nella misura indicata nella suddetta tabella B sezione autoveicoli venduti usati, salvo venga provata con fattura la sostituzione di parti danneggiate; in tal caso il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa. Il deprezzamento non si applica al costo della manodopera. Le spese di smontaggio e montaggio originate dal sinistro sono a carico della società. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate all’autoveicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.
Danno Parziale a) Rete Convenzionata - (Valido solo per Autocarri fino a 35 x.xx p.c.p.c., Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico fino a 35 x.xx p.c.p.c. e per Autocaravan-Camper) Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l’indennizzo, per danni occorsi entro i prime sette (7) anni di età del veicolo, verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi successivamente a tale periodo, l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d’uso del veicolo. L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. L’indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.