Insorgenza del Sinistro Clausole campione

Insorgenza del Sinistro. Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momen- to in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. In particolare: • nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la data di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; • nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordati. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: • dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a san- zioni amministrative; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Qualora la polizza sostitu- isca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita; • il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: • vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
Insorgenza del Sinistro. Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di
Insorgenza del Sinistro. Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie del presente contratto, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è: - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso; - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una della Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Insorgenza del Sinistro. Per insorgenza del sinistro si intende: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali; il momento in cui l’assicurato, la Controparte o un Terzo inizi a violare norme di legge o di contratto in tutti gli altri casi.
Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. 8.6 “Insorgenza del sinistro”, si conviene che, ai fini delle lettere i) e l) del presente articolo, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. • il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb- be cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omi- cidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 2 (due) anni dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza o loro dimis- sioni dall’impresa assicurata.
Insorgenza del Sinistro. Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
Insorgenza del Sinistro. Ai fini di questa polizza, per insorgenza del si- nistro si intende: » il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento, per le richieste di risarcimento di danni extracon- trattuali » il momento in cui l’Assicurato, la contropar- te o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi. In presenza di più violazioni della stessa na- tura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa copre i casi assicurativi che siano insorti: » durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di richieste di risarcimen- to di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
Insorgenza del Sinistro. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la vertenza. L’evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come: • il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato • la violazione o la presunta violazione della norma di legge In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso. Sono coperti i sinistri che sono avvenuti dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali.
Insorgenza del Sinistro. 1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base • il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’assicurato; • la violazione o presunta violazione del contratto; • la violazione o la presunta violazione della norma di legge; • la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale.
Insorgenza del Sinistro. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dal giorno di stipula del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale, per tutti gli altri casi dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.