Vertenze individuali Clausole campione
Vertenze individuali. Le Parti si danno atto che con riferimento alle vertenze individuali di cui al comma 1 del presente articolo, la fase istruttoria delle vertenze verrà esaurita di norma entro 30 giorni. In caso di mancato accordo, entro 15 giorni il dipendente può conferire mandato per l’ulteriore istanza, la cui trattazione è da concludersi di norma entro 15 giorni dalla sua proposizione, fermo restando quanto previsto in accordi derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale.
Vertenze individuali. 1. Il lavoratore, ove ritenga violato un suo diritto soggettivo derivante dalle norme del presente Contratto, prima di attivare le procedure di conciliazione previste dalla legge o di adire l’autorità giudiziaria, può promuovere una procedura di riesame della propria posizione avanti alla Direzione aziendale, attraverso richiesta scritta e motivata.
2. Entro 7 giorni dalla richiesta la Direzione (direttore o altro dirigente da questi delegato) effettua un incontro con il dipendente, assistito dalla RSU aziendale ovvero dall’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, per l’esame della richiesta; in caso di mancata positiva definizione in tale sede, la Direzione comunica al dipendente le proprie determinazioni entro i 7 giorni successivi, a completa definizione della procedura
Vertenze individuali. ALLEGATI Allegato 1 Protocollo 9 marzo 2007 sull'assistenza sanitaria integrativa Allegato 2 Protocollo di intenti 9 marzo 2007 Allegato 3 Verbale di accordo Appendice Decorrenza: 1 gennaio 2006
Vertenze individuali. Il lavoratore, ove ritenga violato un suo diritto soggettivo derivante dalle norme del presente contratto, prima di attivare le procedure di conciliazione previste dalla legge o di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere una procedura di riesame della propria posizione avanti alla Direzione aziendale, attraverso richiesta scritta e motivata. Entro 7 giorni dalla richiesta la Direzione (direttore o altro dirigente da questi delegato) effettua un incontro con il dipendente, assistito dalla R.S.U. aziendale ovvero dall'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, per l'esame della richiesta; in caso di mancata positiva definizione in tale sede, la Direzione comunica al dipendente le proprie determinazioni entro i 7 giorni successivi, a completa definizione della procedura.
