Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del Comparto 2017 – 2019 Parte normativa
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del Comparto 2017 – 2019 Parte normativa
Il giorno mercoledì 3 maggio 2017, le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale si sono riunite presso Ca’ Farsetti – Venezia per confrontarsi in merito al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del Comparto per il triennio 2017 - 2019.
Le Parti concordano di procedere alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del Comparto per il triennio 2017 – 2019 come da testo allegato.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Delegazione Trattante di Parte Pubblica
Segretario Generale
X.xx Dott.ssa XXXXXX XXXXXXX
Dirigente Settore Risorse Umane Organizzazione
X.xx Dott.ssa XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Dirigente Settore Gestione Personale Progetti Specifici
X.xx Xxx. XXXXXX XXXXXXXX
Dirigente Xxxxxxx Xxxxxxxx e Contabilità Finanziaria
X.xx Xxxx. XXXXXX XXXXXX
Dirigente Settore Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali
X.xx Xxxx. XXXXXX XXXXXXXX
Per la Delegazione Trattante di Parte Sindacale
CGIL FP
CISL FP
X.xx Xxxxx XXXXXXX X.xx Xxxxxxx XXXXXX X.xx Alessio BOATO UIL FPL
C.S.A. Di.C.C.A.P. RSU
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
Comune di Venezia
CAPO I – Durata
Art. 1
Campo di applicazione e durata
1. Il presente contratto, che avrà decorrenza dall’1/1/2017 al 31/12/2019, si applica al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale di Venezia, compreso il personale assegnato alle Istituzioni, di qualifica non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno e parziale, salvo esplicita esclusione.
2. Viene definita, con apposito accordo annuale, la destinazione delle somme risultanti dalla costituzione del fondo risorse decentrate previsto dal vigente C.C.N.L.
3. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
4. Le parti si riservano di aprire il confronto qualora intervenissero nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi a specifici argomenti trattati nel presente contratto.
5. Il presente C.C.D.I. sarà reso disponibile per tutti i dipendenti tramite pubblicazione all’interno della Intranet comunale.
6. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo supera e ricomprende ogni altro accordo precedente stipulato nell’ambito del Comune di Venezia.
CAPO II – Relazioni Sindacali Art. 2
Verifica e applicazione
1. Allo scopo di verificare costantemente l’applicazione del presente C.C.D.I. viene costituita una Commissione Bilaterale Paritetica che resta in carica durante la valenza contrattuale.
2. Il numero dei componenti della C.B.P. è individuato per parte sindacale nel numero di uno per la R.S.U. e uno per ogni organizzazione sindacale firmataria del contratto decentrato.
3. Sono componenti della C.B.P. per l'Amministrazione Comunale i componenti della Delegazione Trattante di parte pubblica, parte della stessa o la stessa integrata fino al raggiungimento del numero di componenti della parte sindacale.
4. La Commissione si riunisce ogni 6 mesi per effettuare il monitoraggio e verificare la corretta applicazione del contratto.
5. La Commissione inoltre può riunirsi, su richiesta di almeno un componente, ma comunque fino a un massimo di 6 volte all’anno, per l’approfondimento di materie specifiche, al fine di favorire una partecipazione consapevole dei lavoratori.
Art. 3
Interpretazione autentica
1. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione del contratto, le parti firmatarie del presente accordo si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L’iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione e deve fare riferimento a problemi applicativi di rilevanza generale. La riunione si terrà entro 30 giorni dalla richiesta avanzata.
3. L’eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia dalla data di vigenza dello stesso. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo.
Art. 4
Principi generali
1. Le parti si impegnano a conformare la propria condotta ai principi di trasparenza, responsabilità correttezza, buona fede e lealtà reciproca, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto decentrato integrativo, con la volontà di prevenire eventuali conflitti e di dirimerli, se possibile, mediante l’interpretazione autentica congiunta delle clausole controverse.
2. Le parti convengono sulla importanza del sistema delle relazioni sindacali nel Comune di Venezia con l’obiettivo di favorire soluzioni condivise nell’interesse dell’Ente e dei lavoratori. Le parti ritengono un valore aggiunto il processo di partecipazione e di costruzione delle scelte strategiche dell’Ente che si riflettono sulla qualità della vita dei cittadini e dei lavoratori. Il processo di partecipazione è dinamico e rispettoso delle reciproche prerogative di autonomia e di responsabilità. Il confronto fra le parti consente a ciascuna di queste di mettere in gioco culture, esperienze e proposte diverse che, in un corretto punto di equilibrio, possono rappresentare un proficuo avanzamento del modello delle relazioni sindacali anche in ambiti diversi da quelli strettamente indicati dal C.C.N.L. In questo contesto l’Ente punta a valorizzare il ruolo e il protagonismo delle rappresentanze dei lavoratori anche attivando l’informativa preventiva all’attuazione, su atti di valenza generale che abbiano ricadute sulla gestione del rapporto di lavoro; in caso di richiesta delle Parti si avvia apposito tavolo di discussione.
3. Le parti convengono che attraverso la contrattazione decentrata integrativa si rendono protagonisti e partecipi del cambiamento dell’amministrazione pubblica i dipendenti stessi.
4. Tenuto conto del cambiamento organizzativo che sta affrontando tutta la pubblica amministrazione e in particolare il Comune di Venezia le parti si impegnano a favorire una partecipazione consapevole dei lavoratori ai processi di razionalizzazione, innovazione e riorganizzazione del Comune di Venezia, partecipazione da realizzarsi principalmente tramite un sistema di relazioni sindacali condiviso, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata integrativa e alla partecipazione all’innovazione organizzativa dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali, con pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative della R.S.U. e delle XX.XX. È insita in una scelta di questo tipo la necessità
di assumere la formazione come processo continuo e in quanto tale di rilevanza strategica, fortemente integrato con gli altri processi decisionali e gestionali.
Art. 5
Relazioni sindacali
1. Per quanto attiene le relazioni sindacali, si applicano le norme legislative e contrattuali vigenti.
2. Le relazioni sindacali tra la delegazione di parte pubblica e la R.S.U. e le XX.XX. rappresentative si svolgono al tavolo negoziale così come costituito ai sensi del C.C.N.L. e sono improntate ai principi di correttezza e di rispetto dei ruoli.
3. Per ogni punto d’intesa raggiunto devono essere fissati i tempi e i modi di applicazione.
4. L’Amministrazione garantisce di inviare la convocazione delle delegazioni entro 15 giorni, ogniqualvolta la R.S.U. e le XX.XX. rappresentative ne facciano richiesta unitariamente, qualora il tema sia attinente ad istituti oggetto di contrattazione. Per ogni incontro deve essere espressamente previsto l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o siano rinviati, alla fine dell’incontro sarà fissata la data dell’incontro successivo.
5. Per ogni incontro viene steso apposito resoconto che riporta in sintesi gli argomenti affrontati. Detto resoconto viene inviato alle parti. Le istanze di integrazioni e modifiche potranno essere presentate, entro 20 giorni dal ricevimento del resoconto, da parte dell’interessato, responsabile sindacale, e/o delle XX.XX.
6. Fermo restando l’ambito di relazioni sindacali presente nel vigente quadro normativo, le parti convengono che:
◦ l’A.C. informerà e si confronterà annualmente con le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.D.I. circa le modifiche agli atti che costituiscono fondamento della dotazione organica;
◦ l’A.C. informerà e si confronterà annualmente attorno al piano per la formazione del personale;
◦ l’A.C. fornirà, su richiesta, nel rispetto della vigente legislazione, ogni atto che contribuisca alla conoscenza da parte del Sindacato delle materie oggetto di informazione, contrattazione, compresa la mobilità interna all’Ente e le assunzioni di personale.
7. Le parti convengono che l’Amministrazione Comunale:
◦ informerà sugli agli atti che determinino modifiche della struttura organizzativa;
◦ informerà sui criteri generali per l’inquadramento del personale (sia valutazione, che classificazione);
◦ informerà attorno ai processi di innovazione tecnologica;
x informerà e si confronterà circa il piano di formazione e i criteri per la partecipazione ai corsi di formazione.
8. Verrà inoltre fornita copia degli atti inerenti il Bilancio del Comune di Venezia.
9. I soggetti di questo livello di informazione, contrattazione e confronto saranno tutte le strutture sindacali firmatarie del presente contratto.
10. Su richiesta della RSU o delle OOSS, i direttori si confronteranno su criteri generali di
organizzazione delle direzioni o dei settori, compreso l’orario di lavoro, al fine di raggiungere migliori criteri di efficienza, di produttività, di miglioramento della qualità del servizio offerto.
11. Al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione pone in capo ai dirigenti, l’Amministrazione stessa si impegna a dare disposizioni ai dirigenti affinché gli obiettivi previsti per le diverse Direzioni siano comunicati capillarmente ai dipendenti, in modo tale da garantire la conoscenza degli obiettivi sulla base del cui raggiungimento sono espresse le valutazioni individuali. Gli obiettivi delle Direzioni e dei Servizi dovranno essere comunicati, su richiesta, alle XX.XX e alla RSU.
CAPO III – Prerogative Sindacali Art. 6
Agibilità e strumenti per l’esercizio delle aFvità sindacali
1. In materia di prerogative e libertà sindacali, assemblee e concessioni di locali alle XX.XX. rappresentative e firmatarie di contratto nazionale e alla R.S.U. l’Amministrazione, oltre a rispettare in toto le disposizioni normative e contrattuali nazionali in materia, mette a disposizione gratuitamente locali e attrezzature tecnologiche idonei strutturalmente e funzionalmente per l’attività della R.S.U. e di ciascuna delle XX.XX. rappresentative e firmatarie del C.C.N.L.
Art. 7
Permessi Sindacali
1. Il contingente dei permessi sindacali retribuiti spetta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e alla R.S.U. ed è tra loro ripartito ai sensi dell’art. 9 del
C.C.N.Q. sui distacchi e permessi stipulato il 7 agosto 1998, e successive modifiche.
2. Il contingente dei permessi spettanti alla R.S.U. è gestito autonomamente dalla stessa nel rispetto del tetto massimo attribuito; la stessa procedura vale anche per le XX.XX. La R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali documenteranno formalmente ogni utilizzo di permessi all’Ufficio competente in materia di Relazioni Sindacali.
3. Si precisa che il calcolo del monte ore, effettuato secondo la vigente normativa, verrà comunicato entro il 20 febbraio dell’anno di riferimento ai soggetti sindacali interessati; nel termine di 15 giorni le XX.XX. possono chiedere la verifica dei dati comunicati.
Art. 8
Diritto di Assemblea
1. Considerata la particolare distribuzione nel territorio degli Uffici Comunali, per consentire a tutti i dipendenti di esercitare il diritto di partecipazione all’assemblea indetta dalla R.S.U. e dalle XX.XX. sono garantiti i tempi di percorrenza dalla sede lavorativa a quella dell’assemblea, nell'ambito del monte ore previsto per assemblea
2. Le assemblee in orario di lavoro devono essere richieste all’Ufficio competente in materia di Relazioni Sindacali con preavviso scritto di almeno 3 giorni lavorativi liberi (il sabato non
viene considerato giorno lavorativo), con l’indicazione dell’ordine del giorno nonché della tipologia di personale interessato.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 2 del CCNQ 7/8/1998, durante lo svolgimento delle assemblee sindacali, deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili così come individuate nel punto 3 del successivo articolo 10 con le modalità e i contingenti di personale indicati, ad esclusione dello stato civile per le assemblee di durata superiore alle due ore.
4. In occasione delle assemblee sindacali, il Comune di Venezia, tenuto conto delle particolari articolazioni territoriali degli uffici, mette a disposizione gratuitamente locali di idonee dimensioni sul territorio.
Diritto di Assemblea nei servizi scolastici
1. Le assemblee in orario di lavoro devono essere richieste alla fine del servizio, in modo che sia consentita la chiusura dei servizi tenuto conto delle particolari articolazioni territoriali.
2. Qualora le assemblee si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro, le relative ore saranno conteggiate nel monte ore di non docenza, e in ogni caso nell'ambito del monte ore previsto per assemblea.
Art. 10
Diritto di sciopero
1. Modalità di effettuazione degli scioperi
a) Il diritto di sciopero si esercita nel rispetto delle leggi e degli accordi che lo regolano, cui si fa integrale rinvio:
Legge 12 giugno 1990, n. 146 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”, così come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83;
Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto “Regioni – Autonomie Locali, del 19/9/2002.
b) Nel caso in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, l'Amministrazione darà comunicazione all’utenza circa tempi e modalità dello sciopero e dell’erogazione dei servizi essenziali così come individuati dal presente articolo, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, mediante pubblicazione nel sito Internet del Comune, integrata qualora necessario tramite avvisi al pubblico, da esporsi presso le sedi municipali.
c) Non è consentito autorizzare una giornata di ferie in coincidenza con una giornata di sciopero, a meno che non sia stata richiesta prima della proclamazione dello stesso.
2. Individuazione del personale esonerato dallo sciopero
a) Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4 dell'Accordo collettivo nazionale del 19/09/2002, i nominativi dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili, così come individuate dal presente disciplinare, ed esonerati dallo sciopero sono individuati - a cura delle Direzioni interessate - secondo i criteri ed i quantitativi di seguito specificati, con apposito ordine di servizio. Per la individuazione dei contingenti sarà adottata di regola e laddove possibile una rotazione del personale comandato, secondo l’ordine alfabetico del personale inserito in ciascuno degli Uffici interessati. Nel caso, invece, di presenza di turni organizzati di personale, si terrà conto degli stessi per la individuazione dei nominativi del personale comandato.
b) L’ordine di servizio sarà comunicato 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, alle organizzazioni sindacali locali ed ai lavoratori. I lavoratori individuati hanno diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
3. Servizi Minimi Essenziali
Sono servizi essenziali, la cui funzionalità va garantita in caso di sciopero per assicurare l’effettività, nel contenuto essenziale, dei diritti costituzionalmente tutelati, quelli di seguito elencati, limitatamente alle prestazioni individuate come indispensabili:
IL SERVIZIO DI STATO CIVILE, limitatamente all’accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti nel giorno antecedente o successivo a due giorni consecutivi non lavorativi. Il servizio, come sopra descritto, richiede la prestazione lavorativa di Ufficiali di Stato Civile distribuiti fra le due sedi centrali (Centro Storico e Mestre).
Le prestazioni indispensabili relative al servizio di Stato Civile sono garantite mediante l’astensione dallo sciopero di n. 1 ufficiale di Stato Civile munito di delega per l’Ufficio del Centro Storico reperito a rotazione, secondo l’ordine alfabetico, fra tutto il personale all’uopo qualificato; n. 1 ufficiale di Stato Civile per l’Ufficio di Mestre reperito con il medesimo criterio.
IL SERVIZIO ELETTORALE, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e nei 5 giorni precedenti alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste elettorali, al fine di garantirne la certificazione. Si dà atto che, a norma dell’Accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 19/09/2002 sono escluse le manifestazioni di sciopero nel periodo compreso fra cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali, e si conferma ciò integralmente.
IL SERVIZIO DI PROTEZIONE AMBIENTALE, limitatamente alla rilevazione e analisi dell’inquinamento idrico e atmosferico e del territorio in genere ed al pronto intervento per spanti oleosi. Le prestazioni indispensabili, sopra individuate, saranno garantite mediante l’astensione dallo sciopero del personale necessario, da quantificare secondo i criteri sopra specificati; i nominativi inclusi nei contingenti saranno reperiti fra il personale con la figura professionale di funzionario tecnico, istruttore tecnico direttivo e operatore, inserito nella struttura interessata.
IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE, da presidiare con una unità in reperibilità;
POLIZIA MUNICIPALE: Limitatamente alle attività di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza, nonché alle unità a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza e per interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori. Si concorda sulla necessità di garantire, altresì, il servizio di custodia dei Palazzi Municipali, nonché l’attività del Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza.
Le prestazioni indispensabili sono garantite mediante l’astensione dallo sciopero di 37 unità lavorative così distribuite:
TERRAFERMA:
Pronto Intervento (Reparto Sicurezza Stradale) 10 operatori su quattro turni addetti all’infortunistica stradale (turno serale e notturno di 3 operatori, di cui 2 del Reparto Sicurezza Stradale e 1 del servizio Polizia di prossimità Città di Terraferma);
Unità a disposizione dell’Autorità Giudiziaria - 4 operatori su 2 turni (mattino – pomeriggio), appartenenti al servizio Polizia di Prossimità Città di Terraferma di cui almeno uno per turno appartenente alla categoria D
LIDO:
Pronto Intervento - 4 operatori su due turni (mattino – pomeriggio), addetti all’infortunistica stradale appartenenti al Servizio Polizia di prossimità Centro Storico ed Estuario
CENTRO STORICO:
Pronto intervento - 4 operatori su due turni (mattina - pomeriggio) appartenenti al Servizio Sicurezza della Navigazione di cui almeno uno per turno in possesso di patente nautica e 4 operatori, su due turni (mattina - pomeriggio) appartenenti al Servizio Sicurezza Urbana di cui almeno uno per turno in possesso di patente nautica di cui almeno uno per turno appartenente alla Categoria D
CENTRALE OPERATIVA
0 – 7 7 - 13 12.30 – 18.30 17.30 - 24
2 Operatori 2 Operatori 2 Operatori 2 Operatori
Il personale sarà così individuato:
una unità tra gli Operatori appartenenti al Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza
una unità a turno di altra struttura VIGILANZA CASA MUNICIPALE:
3 unità da individuarsi tra il personale della categoria C del Servizio Polizia di Prossimità Centro Storico ed Isole, secondo la seguente turnazione:
1 operatore in turno 7 - 13
1 operatore in turno 12.30 - 18.30
1 operatore in turno 17.30 – 24
SERVIZIO ATTINENTE ALLA RETE STRADALE, COMPRESO LO SGOMBERO NEVI ED
ALLAGAMENTI, limitatamente ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento, per la sorveglianza degli impianti e le misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini. Le prestazioni indispensabili relative al servizio attinente alla rete stradale, compreso lo sgombero nevi ed allagamenti, nonché al servizio cantieri sono garantite mediante l’astensione dallo sciopero di n. 2 ingegneri – categoria D - e n. 6 istruttori tecnici direttivi – categoria D1 - distinti in due presidi tecnici di pronto intervento per il territorio di Venezia e per il territorio della Terraferma, reperiti a rotazione, secondo l’ordine alfabetico, fra il personale di tale qualifica in servizio presso la Struttura competente in materia di Lavori Pubblici, oltre al personale ordinariamente posto in reperibilità secondo i turni predisposti dai competenti uffici.
SERVIZIO DI PREVISIONE E SEGNALAZIONE DEI FENOMENI MAREALI, limitatamente al
servizio del Centro Previsioni e Segnalazioni Maree concernente l’informazione tempestiva dell’evoluzione degli eventi mareografici, azionando se necessario, il sistema di allarme sonoro. Il servizio, come sopra descritto, durante i fenomeni di alta e bassa marea, richiede la prestazione lavorativa di un contingente del relativo personale, individuato in almeno 2 unità oltre ad 1 unità in reperibilità.
SERVIZI DEL PERSONALE, limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi, all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo della distinta per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio è previsto per i soli dipendenti della struttura competente in materia di Affari Economici concernenti le Risorse Umane, per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese.
SERVIZIO SCOLASTICO: Per il trasporto scolastico verrà garantita la presenza di n. 1 unità di personale amministrativo.
4. Esercizio del diritto di sciopero per il personale di scuole materne e asili nido
Nel caso di sciopero proclamato per tutte le categorie di lavoratori degli Enti Locali e di durata inferiore ad una giornata, lo sciopero potrà essere effettuato soltanto nella prima o nell’ultima ora di attività, in modo da garantire la continuità del servizio.
5. Raccolta e pubblicità dei dati dello sciopero
a) Ai sensi dell’art. 5 della legge 146/1990, in occasione di ogni sciopero l’Amministrazione comunale provvede a rendere pubblico tempestivamente, tramite pubblicazione nel sito
Internet del Comune, il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente. Contestualmente l’Ufficio Personale provvede a comunicare i dati suddetti alla Commissione di Garanzia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica e ai soggetti sindacali.
b) Al fine di consentire l’efficace ed efficiente rilevazione e gestione dei dati necessari alla comunicazioni di cui sopra, si richiamano le disposizioni contenute nelle circolari interne.
CAPO IV – Performance Art. 11
Fondo di cui all’art. 31 CCNL 22/1/2004
1. Le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall’Amministrazione con i criteri previsti dagli artt.31 e 32 del CCNL 22/1/2004.
2. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del Dirigente competente, distinguendo la parte relativa alle “risorse stabili” dalla parte relativa alle “risorse variabili”.
3. Della costituzione provvisoria del fondo viene data informazione alle XX.XX. e alla RSU.
Piani di razionalizzazione
1. Le parti concordano di prevedere, in applicazione dell’art. 16 del D.L. 98/2011 (convertito in
L. 111/2011 e successive modificazioni) la definizione, entro il 31 marzo, di un piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento ed alla razionalizzazione delle strutture organizzative, con particolare riferimento a:
◦ razionalizzazione e riqualificazione della spesa, anche con riferimento alla logistica;
◦ riordino e ristrutturazione amministrativa;
◦ semplificazione e digitalizzazione;
◦ riduzione dei costi della politica e di funzionamento (inclusi appalti di servizio affidamenti alle partecipate, ricorso alle consulenze).
Le parti convengono di rinviare ad apposta sessione negoziale la definizione degli incentivi destinabili al personale coinvolto.
Art. 13
Performance organizzativa
1. In linea con la previsione contenuta nel contratto nazionale del 22/01/2004, che ha in modo definitivo escluso qualsiasi distribuzione “a pioggia” della produttività l’Ente lega una parte dello stanziamento destinato a premiare la produttività ai risultati della gestione, tenuto conto del sistema di “lean organization” a cui si ispira l’ente come una delle forme di partecipazione diretta dei lavoratori alla vita dell'ente, attraverso un sistema di
monitoraggio periodico secondo quanto stabilito nel Piano della Performance e negli altri documenti di programmazione che è in grado di rilevare l’avanzamento delle azioni attraverso degli indicatori predefiniti e convalidati.
2. Tale incentivazione viene erogata in caso di raggiungimento di un minimo del 80% dei risultati complessivi attesi secondo modalità, procedure e tempistica stabilite nel sistema di valutazione e in un'unica soluzione.
3. Il cumulo con altre forme di incentivazione legate ad attività svolte in orario di servizio previste da specifiche disposizione di Xxxxx (D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, compensi avvocati, ecc.) comporta abbattimenti del compenso attribuito a titolo di incentivo per la performance organizzativa, secondo il seguente criterio: ai dipendenti con incentivo superiore a €. 5.000,00 il compenso effettivamente spettante a titolo di incentivo per la performance complessiva viene ridotto nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare dell’incentivo e €. 5.000,00.
4. L’incentivo per la performance organizzativa non corrisposta costituisce economia del fondo risorse decentrate.
Art. 14
Performance individuale
1. Sul tema della produttività per performance individuale l’ente intende proseguire la strada già intrapresa di un sistema permanente di valutazione della prestazione individuale supportato da un sistema informativo in grado di semplificare il compito del personale chiamato a svolgere il delicato ruolo di valutatore. Importante è il consolidamento della “cultura” della valutazione in modo da far sì che questo strumento acquisti una maggiore importanza sia nel sistema della produttività che nel sistema della progressione economica orizzontale.
2. La produttività per performance individuale viene riconosciuta al personale in base al sistema permanente di valutazione in essere al quale si rinvia.
3. Nella performance individuale è compreso il bonus delle eccellenze.
4. Agli ispettori in servizio presso il Servizio Ispettivo Comunale Casino', con esclusione dei dipendenti titolari di incarico di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità e dei dipendenti che percepiscono E.D.R., viene riconosciuta, la performance individuale sulla base dell'attività di vigilanza svolta e degli incassi della Casa da Gioco.
5. Al restante personale assegnato al Servizio Ispettivo Casa da Gioco, con esclusione dei dipendenti con incarico di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità, e dei dipendenti che percepiscono E.D.R., viene riconosciuta la performance individuale sulla base delle attività di supporto alle funzioni del servizio ispettivo.
6. La corresponsione dei compensi relativi alla performance individuale di cui ai commi 4 e 5 avverrà trimestralmente, in base ai risultati accertati con modalità, procedure e tempistiche stabilite nel sistema di valutazione.
Art. 15
Performance per progetto
1. La produttività per performance per progetto specifico viene riconosciuta ai dipendenti coinvolti in specifici progetti attuati nell’ambito delle Direzioni nei limiti dei rispettivi
budget. II progetto definisce gli obiettivi, i tempi e le modalità di erogazione dei compensi in relazione ai risultati conseguiti.
2. I budget relativi a tali progetti, per gli anni successivi al primo, saranno definiti annualmente.
Art. 16
Idee Xxxxxxxx - proposte innovative
1. Una quota delle risorse del fondo destinate alla produttività che risultano disponibili come da prospetto di utilizzo del fondo medesimo allegato al presente contratto viene destinata ad incentivare proposte innovative presentate dai dipendenti in un'ottica partecipativa e finalizzate al miglioramento dei processi lavorativi e/o all'efficientamento dell'Ente.
2. La valutazione ed i criteri di accoglimento ed elaborazione delle proposte verrà eseguita alla luce di quanto previsto dal sistema di valutazione della performance nella sezione specificatamente dedicata al bonus di produttività denominato “idee vincenti”.
3. La corresponsione degli emolumenti verrà erogata nel mese di giugno dell'anno successivo nel caso di valutazione positiva oggettivamente quantificabile, anche avuto riguardo alla concreta realizzabilità, secondo le disposizioni contrattuali vigenti in merito.
4. Si rinvia all'accordo annuale sulla destinazione delle risorse per la quantificazione economica dell'incentivo collegato.
CAPO V – Indennità Art. 17
Indennità di rischio
1. Ai sensi dell’art. 37 del CCNL 14/09/2000, in sede di contrattazione decentrata vengono individuate le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale.
2. L’indennità di rischio pari a €.30,00 mensili lordi (art.41 C.C.N.L. 22/1/2004) non è cumulabile con quelle di disagio e con quelle previste per l’area della vigilanza urbana, e va erogata per le giornate di effettiva presenza ed esposizione al rischio, per almeno 2/3 dell’orario di lavoro giornaliero, ai dipendenti che svolgono le seguenti mansioni:
◦ Addetti manutenzione barche;
◦ Addetti manutenzione segnaletica stradale;
◦ Operatori sociali che operano in particolari strutture: campi profughi, carceri o a contatto
◦ con utenza fonte di rischio biologico;
◦ Messi notificatori in servizio in Terraferma, Lido, Pellestrina e Sant’Xxxxxx;
◦ Addetti alla stamperia
◦ Personale addetto al trasporto materiale del sistema bibliotecario
◦ Personale addetto al trasporto materiale dei Trasporti scolastici ed economali Venezia,
◦ Mestre e Municipalità
◦ Personale operaio addetto ai servizi economali;
◦ Autisti e motoscafisti.
Art. 18
Indennità maneggio valori
1. 1. Ai sensi dell’art. 36 del CCNL 14/09/2000 al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionale al valore annuo maneggiato. Gli importi di tale indennità vengono definiti secondo le seguenti modalità:
Valore di cassa annuo individuale in euro | Indennità giornaliera |
Da 5.000 a 25.000,99 | € 0,52 |
Da 25.001 a 52.000,99 | € 1,03 |
Oltre 52.000,99 | € 1,55 |
2. L’indennità compete unicamente per le sole giornate di effettivo e diretto maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, assegni e denaro elettronico) fermo il valore annuo pro capite sopra indicato; gli importi delle fasce sopra individuate devono intendersi per singola persona.
3. La corresponsione dell’indennità giornaliera maturata avviene a consuntivo su attestazione del Direttore o Dirigente delegato.
4. L’Indennità giornaliera viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione del Direttore/Dirigente, secondo la fascia del valore di cassa di appartenenza del dipendente addetto alla cassa, al personale che abbia sostituito il titolare limitatamente ai giorni di effettivo e diretto maneggio dei valori di cassa.
Art. 19
Indennità di reperibilità
1. Si dà atto che l’indennità di reperibilità di cui all’art. 23 del CCNL 14/09/2000 viene corrisposta nell’ambito delle strutture individuate in apposito disciplinare.
Art. 20
Indennità di disagio
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 2 lett. e) del CCNL 1/04/1999, l’indennità di disagio pari a € 30,00 mensili lordi si riconosce al personale educatore che per esigenze organizzative subisca un trasferimento temporaneo di sede per la sostituzione di altro personale, per il periodo di effettiva esposizione al disagio.
2. Nel caso in cui la Direzione attivi un progetto specifico di cui all'art. 15 tale performance per progetto sostituisce la presente indennità.
Art. 21
Compensi per particolari responsabilità
1. Ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera i) CCNL 1/4/1999 come modificato dall’art. 36 C.C.N.L. 22/1/2004 viene istituita una indennità di €. 300 lordi/annui per compensare, per le giornate di effettivo svolgimento delle relative funzioni, le specifiche responsabilità del seguente personale di categoria B, C e D, con esclusione delle Posizioni Organizzative:
a) personale cui è stata attribuita con atto formale la qualifica di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe
b) personale cui è stata attribuita con atto formale la qualifica di Ufficiale elettorale
c) personale assegnato con atto formale agli uffici per le Relazioni con il Pubblico
d) personale addetto ai servizi di Protezione Civile e Previsione e Segnalazione maree
Art. 22
Compensi per specifiche responsabilità
1. Detta indennità, disciplinata dall’art. 17 comma 2 lettera f CCNL 1/4/1999 come sostituito dall'art. 7 CCNL 9/05/2006, viene riconosciuta annualmente in relazione alla specifica responsabilità.
2. L'indennità è attribuita con atto formale del Dirigente della struttura di appartenenza, sulla base dei seguenti criteri:
a) Complessità gestionale e relazionale: numero di personale gestito e/o tipo di relazioni con utenti interni e/o esterni
b) Complessità dei procedimenti, in relazione al rilievo esterno o interno, al rapporto con altri enti, istituzioni, organi interni dell'ente, alla ripetitività del procedimento stesso, al livello di discrezionalità amministrativa o tecnica;
c) Livello di autonomia
3. L’importo dell’indennità riconosciuta è ricompreso tra €. 500,00 e €. 2.500,00 annui lordi. La graduazione della responsabilità viene effettuata dal Comitato di Direzione.
Per l'anno 2017 l'importo dell'indennità è stabilito in €.2.000,00 annui lordi.
Art. 23
Posizioni Organizzative e Alte Professionalità
1. La pesatura delle posizioni organizzative/alte professionalità si basa sui seguenti fattori:
◦ la complessità gestionale
◦ la strategicità
◦ la complessità organizzativa.
2. La retribuzione di posizione annua del personale titolare di P.O./A.P. viene graduata secondo il sistema di pesatura delle posizioni vigente nell'Ente.
3. Al personale incaricato di P.O. ed alle A.P. spetta, inoltre, la retribuzione di risultato in misura variabile dal 10% al 25%, secondo i risultati accertati in base al sistema di valutazione vigente nell’Ente. Gli importi saranno parametrati annualmente alla
disponibilità delle risorse variabili risultanti dalla costituzione del fondo di cui all’articolo 8 del presente CCDI.
4. L’articolazione della valutazione, per l’attribuzione della retribuzione di risultato è organizzata secondo le fasce previste nel sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
5. Il cumulo con altre forme di incentivazione legate ad attività svolte in orario di servizio (D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, compensi avvocati, ecc.) comporta abbattimenti della retribuzione di risultato, secondo il seguente criterio:
◦ ai dipendenti con incentivo superiore a €. 10.000,00 il compenso effettivamente spettante a titolo di retribuzione di risultato viene ridotto nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare dell’incentivo e €. 10.000,00.
La retribuzione di risultato non corrisposta costituisce economia del fondo risorse decentrate.
Art. 24
Progressioni Economiche Orizzontali
1. In merito al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, si fa rinvio, per la definizione dei relativi criteri e requisiti, a successiva sessione negoziale.
CAPO VI – Disposizioni generali Art. 25
Formazione
1. Le parti convengono che la formazione, accrescendo la capacità professionale del personale, costituisce elemento strategico di prioritaria importanza per il sostegno e il coinvolgimento del personale nella realizzazione dei cambiamenti organizzativi dell’Amministrazione, per lo sviluppo dell’efficienza e il miglioramento della qualità dei servizi resi, per l’implementazione della produttività ed efficacia delle prestazioni individuali e collettive.
2. L'Amministrazione attiva il ciclo periodico della formazione, dall'analisi del fabbisogno alla valutazione dei risultati per dotarsi di Piani pluriennali ed annuali della formazione progettati anche in base al rilevamento e riconoscimento delle competenze professionali e di ruolo del personale.
3. L’attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale contribuisce al riconoscimento ed al miglioramento delle competenze professionali e di ruolo e deve essere adeguatamente pianificata e programmata, in modo da garantire la massima diffusione e partecipazione dei dipendenti, indipendentemente da categoria e profilo professionale, ferma restando l’attinenza del profilo e/o delle mansioni svolte con il contenuto della formazione stessa.
Art. 26
Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Il Comune di Venezia tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso il monitoraggio, la prevenzione e la costante verifica dell’applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia, con specifico riferimento al D. Lgs 81/2008. Ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze funzionali ed operative è tenuto ad esercitare un ruolo attivo al fine innalzare il livello di sicurezza negli ambienti di lavoro e nell’esercizio delle attività istituzionali.
2. Gli interventi di sicurezza e prevenzione si applicano a tutti i luoghi di lavoro ove operi personale comunale, nonché ove siano presenti gli utenti dei servizi comunali.
3. Per quanto riguarda i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Parti concordano di fissare il numero di rappresentanti da individuarsi all’interno dell’assemblea della RSU da un minimo di 6 a un massimo di 12.
Art. 27
Pari opportunità
1. Tenuto conto della Direttiva 4/03/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le parti assumono le politiche di genere quale elemento di valore nelle proprie pianificazioni, svolgendo un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze.
2. L'Amministrazione, pertanto, indirizza il proprio operato nei confronti dei dipendenti per il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità, attraverso il superamento di ostacoli che possano frapporsi rispetto alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale, e di partecipazione.
3. L'ente adotta inoltra il Piano triennale delle azioni positive quale documento-guida per l’attuazione di iniziative mirate al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
Art. 28
Patrocinio Legale per FaF Connessi all’Espletamento dei Compiti d’Ufficio
1. Ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale o amministrativa nei confronti di un dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni attribuite e all’adempimento dei compiti d’ufficio, il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, a condizione che non sussista conflitto d’interessi e a condizione che l’assistenza venga effettuata da un legale di comune gradimento.
2. Il gradimento viene espresso di concerto dal dipendente e dalla Direzione Avvocatura Civica a cui deve essere inviato il primo atto relativo all’apertura del procedimento. Nel caso vi siano più dipendenti coinvolti nello stesso fatto e non vi siano posizioni differenziate, l’indicazione, di norma sarà di un solo legale.
3. Solamente in casi eccezionali, motivati da esigenze tecniche di difesa, su parere dell’Avvocatura Civica, e previo nullaosta della Giunta, il dipendente può essere assistito da più di un difensore.
4. Nell’ipotesi in cui per i fatti oggetto di procedimento di cui al comma 1) sia attiva una copertura assicurativa, l’accordo per la scelta del legale dovrà coinvolgere anche la compagnia assicuratrice. 4. In caso di sentenza di condanna definitiva per i fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
Art. 29
Norme finali
1. Gli effetti economici del presente contratto decorrono dalla sottoscrizione definitiva.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni di legge e alla contrattazione nazionale di lavoro.
3. Le parti si impegnano a verificare la possibilità di introdurre misure di welfare aziendale.
4. Le parti si riservano di riaprire il confronto nel caso si manifestino la disponibilità di ulteriori risorse e la possibilità di destinarle all'incentivazione dei dipendenti.