Common use of Indennità di fine rapporto Clause in Contracts

Indennità di fine rapporto. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 c.c., anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto at- tiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità in caso di cessazio- ne del rapporto. A tal fine si conviene che l’indennità in caso di cessazione del rapporto sarà compo- sta da tre emolumenti: - il primo, denominato “Indennità di risoluzione del rapporto”, viene ricono- sciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al cri- terio dell’equità; - il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, sarà riconosciuto ed erogato all’agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successi- vo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non ne- cessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, I comma, c.c.; - il terzo, denominato “Indennità meritocratica” risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presup- posto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti. Fatta eccezione che per il primo emolumento (indennità di risoluzione del rappor- to), le altre componenti dell’indennità di cui al presente articolo non saranno rico- nosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della pre- ponente1. L’indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le qua- li è sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell’agente o rappresentante, l’indennità stessa sarà corrisposta agli eredi. L’indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità perma- nente e totale dell’agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.

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Indennità di fine rapporto. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’artall'art. 1751 c.c.Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, . particolarmente per quanto at- tiene attiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità dell'indennità in caso di cessazio- ne cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l’indennità l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà compo- sta composta da tre emolumenti: - il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene ricono- sciuto all’agente riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al cri- terio dell’equitàcriterio dell'equità; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all’agente all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successi- vo successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non ne- cessita necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, I comma, c.c.Codice Civile; - il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall’artdall'art. 1751 c.c.del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presup- posto presupposto per l’erogazione l’aumento l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione l'acquisizione di nuovi clienti. Fatta eccezione che per il primo emolumento (indennità di risoluzione del rappor- to), le altre componenti dell’indennità di cui al presente articolo non saranno rico- nosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della pre- ponente1. L’indennità L'indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le qua- li quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell’agente dell'agente o rappresentante, l’indennità l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi. L’indennità L'indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità perma- nente permanente e totale dell’agente dell'agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.

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Indennità di fine rapporto. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’artall'art. 1751 c.c., anche in riferimento alle previsioni dell’artdell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto at- tiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità dell'indennità in caso di cessazio- ne del rapporto. A tal fine si conviene che l’indennità l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà compo- sta da tre emolumenti: - il primo, denominato “Indennità di risoluzione del rapporto”, viene ricono- sciuto all’agente all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al cri- terio dell’equitàdell'equità; - il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, sarà riconosciuto ed erogato all’agente all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successi- vo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non ne- cessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’artnell'art. 1751, I comma, c.c.; - il terzo, denominato “Indennità meritocratica” risponde ai criteri indicati dall’artdall'art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presup- posto per l’erogazione l’aumento l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione l'acquisizione di nuovi clienti. Fatta eccezione che per il primo emolumento (indennità di risoluzione del rappor- to), le altre componenti dell’indennità dell'indennità di cui al presente articolo non saranno rico- nosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della pre- ponente1ponentel. L’indennità L'indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le qua- li è sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell’agente dell'agente o rappresentante, l’indennità l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi. L’indennità L'indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità perma- nente e totale dell’agente dell'agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.

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Indennità di fine rapporto. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 c.c.Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto at- tiene attiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità in caso di cessazio- ne cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l’indennità in caso di cessazione del rapporto sarà compo- sta composta da tre emolumenti: - il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene ricono- sciuto all’agente riconosciuto all’a- gente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela clien- tela e/o del fatturato, e risponde principalmente al cri- terio criterio dell’equità; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all’agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successi- vo successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non ne- cessita necessita per la sua erogazione della del- la sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, I comma, c.c.Codice Civile; - il terzo, denominato “Indennità meritocratica” risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 c.c.del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presup- posto presupposto per l’erogazione l’erogazio- ne l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti. Fatta eccezione che per il primo emolumento (indennità di risoluzione del rappor- torapporto), le altre al- tre componenti dell’indennità di cui al presente articolo non saranno rico- nosciute riconosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie fat- tispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della pre- ponente1preponente. L’indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata computa- ta sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le qua- li quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell’agente o rappresentante, l’indennità stessa sarà corrisposta agli eredi. L’indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità perma- nente permanente e totale dell’agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.

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Indennità di fine rapporto. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’artall'art. 1751 c.c.Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, . particolarmente per quanto at- tiene attiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità dell'indennità in caso di cessazio- ne cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l’indennità l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà compo- sta composta da tre emolumenti: - il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene ricono- sciuto all’agente riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al cri- terio dell’equitàcriterio dell'equità; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all’agente all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successi- vo successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non ne- cessita necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, I comma, c.c.Codice Civile; - il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall’artdall'art. 1751 c.c.del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presup- posto presupposto per l’erogazione l’aumento l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione l'acquisizione di nuovi clienti. Fatta eccezione che per il primo emolumento denominato (indennità di risoluzione del rappor- torapporto), le altre componenti dell’indennità di cui al presente articolo non saranno rico- nosciute riconosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della pre- ponente1. L’indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le qua- li è sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell’agente o rappresentante, l’indennità stessa sarà corrisposta agli eredi. L’indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità perma- nente e totale dell’agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.preponente1

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Indennità di fine rapporto. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’artall'art. 1751 c.c.Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’artdell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, . particolarmente per quanto at- tiene attiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità dell'indennità in caso di cessazio- ne cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l’indennità l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà compo- sta composta da tre emolumenti: - il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene ricono- sciuto all’agente riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al cri- terio dell’equitàcriterio dell'equità; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all’agente all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successi- vo successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non ne- cessita necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’artnell'art. 1751, I comma, c.c.Codice Civile; - il terzo, denominato «Indennità meritocratica» risponde ai criteri indicati dall’artdall'art. 1751 c.c.del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presup- posto presupposto per l’erogazione l’aumento l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione l'acquisizione di nuovi clienti. Fatta eccezione che per il primo emolumento (indennità di risoluzione del rappor- to), le altre componenti dell’indennità di cui al presente articolo non saranno rico- nosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della pre- ponente1. L’indennità L'indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le qua- li quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell’agente dell'agente o rappresentante, l’indennità l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi. L’indennità L'indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità perma- nente permanente e totale dell’agente dell'agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.

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Indennità di fine rapporto. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’artall'art. 1751 c.c.Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto at- tiene attiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità dell'indennità in caso di cessazio- ne cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l’indennità l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà compo- sta composta da tre emolumenti: - il primo, denominato “Indennità di risoluzione del rapporto”, viene ricono- sciuto all’agente riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al cri- terio dell’equitàcriterio dell'equità; - il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, sarà riconosciuto ed erogato all’agente all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successi- vo successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non ne- cessita necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, I comma, c.c.Codice Civile; - il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall’artdall'art. 1751 c.c.del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presup- posto presupposto per l’erogazione l’aumento l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione l'acquisizione di nuovi clienti. Fatta eccezione che per il primo emolumento (indennità di risoluzione del rappor- torapporto), le altre componenti dell’indennità di cui al presente articolo non saranno rico- nosciute riconosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della pre- ponente1preponente. L’indennità 1 L'indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le qua- li quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell’agente dell'agente o rappresentante, l’indennità l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi. L’indennità L'indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità perma- nente permanente e totale dell’agente dell'agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.

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