Common use of Indennità di fine rapporto Clause in Contracts

Indennità di fine rapporto. All’atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all’agente o rappre- sentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 13. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell’art. 1751 c.c.

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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio

Indennità di fine rapporto. All’atto All'atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all’agente all'agente o rappre- sentante rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 1312. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 articolo 12 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell’artdell'art. 1751 c.c.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo Settore Commercio, Accordo Economico Collettivo 16 Febbraio 2009

Indennità di fine rapporto. All’atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all’agente o rappre- sentante rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 1312. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 articolo 12 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell’art. 1751 c.c.

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Indennità di fine rapporto. All’atto All'atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all’agente all'agente o rappre- sentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 13. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell’artdell'art. 1751 c.c.

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Indennità di fine rapporto. All’atto All'atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all’agente all'agente o rappre- sentante rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente artdei seguenti artt. 12 - 13. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 ai successivi articoli è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell’artdell'art. 1751 c.c.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Indennità di fine rapporto. All’atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all’agente o rappre- sentante rappresentan- te una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 13. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 è assolto ogni obbligo ob- bligo gravante sulle case mandanti in virtù dell’art. 1751 c.cdel Codice Civile.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Indennità di fine rapporto. All’atto All'atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all’agente all'agente o rappre- sentante rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 1312. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 12 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell’artdell'art. 1751 c.c.C.C.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Indennità di fine rapporto. All’atto All'atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all’agente all'agente o rappre- sentante rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente artdei seguenti artt. 13. 12 - 13 Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 ai successivi articoli è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell’artdell'art. 1751 c.c.

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