DISPOSIZIONI PRELIMINARI Clausole campione

DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Le disposizioni contenute nel presente C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Il collaudo è obbligatorio ed ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato. Il collaudo in corso d'opera, che può essere richiesto dal direttore dei lavori o dall’appaltatore per l’accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori ovvero all'insorgere di contestazioni relative ad aspetti tecnici che possono influire in modo rilevante sull'esecuzione dei lavori, è obbligatorio comunque nei casi previsti dal l’art. 17, comma 8, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. Le operazioni di collaudo dovranno svolgersi secondo le modalità' e tempistiche indicate dall'art. 17, comma 2, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. Entro il termine previsto dalla legge a partire dalla data dell'attestazione di ultimazione lavori, si procederà al collaudo definitivo, che verrà eseguito dal Collaudatore nominato dall'Amministrazione appaltante, secondo le vigenti disposizioni di legge. Ai sensi e nei limiti disposti dall'art. 17, comma 5, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, è facoltà dell'amministrazione appaltante sostituire l'espletamento delle operazioni di collaudo con il rilascio del certificato di regolare esecuzione redatto dal coordinatore del ciclo. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla redazione dello stato finale ed in ogni caso non oltre cinque mesi dalla data di ultimazione lavori di cui all'art. IV.6.1 del presente capitolato e deve essere approvato entro ...
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1.Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituisce patto.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Articolo 1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. 1. Tutte le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Il presente Regolamento, in conformità al Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, ai principi emanati in materia dalla Federation Internationale de Football Association (F.I.F.A.) disciplina l’attività dell’Agente Sportivo abilitato in ambito calcistico, il quale mette in relazione due o più soggetti ai fini della:
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. La narrativa che precede, nonché gli allegati alla presente convenzione, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 – Allineamento contrattuale …………………………………………………………………………………………………… pag. 8 Art. 2 – Rinvii ad altra contrattazione ……………………………………………………………………………………… pag. 8 Art. 3 – Modello contrattuale ………………………………………………………………………………………………………………… pag. 8 Art. 4 – Decorrenza e durata …………………………………………………………………………………………………………………… pag. 8 Art. 5 – Procedure per la disdetta …………………………………………………………………………………………………… pag. 8 TITOLO II – Settori di competenza