Indennità suppletiva di clientela Clausole campione

Indennità suppletiva di clientela. Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’Agente o Rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’am- montare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l’indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente2:
Indennità suppletiva di clientela. All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: − 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate; − 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni); − ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni). Il trattamento di cui al presente capo Il non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità ed in caso di cessazione dell’attività, come previsto dall’art 1 comma 490 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Il trattamento di cui al presente capo Il sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine. Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.
Indennità suppletiva di clientela. Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° xxxxx io 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: (1)
Indennità suppletiva di clientela. All’atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà cor- risposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta all’in- dennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I, un’indennità supple- tiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall’agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fat- to imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fatti imputabili all’agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti ad invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS; sempreché i citati eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Il trattamento di cui al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine. Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a priva- ti consumatori, l’ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene pre- so in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.
Indennità suppletiva di clientela. A) all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: Euro 60.000,00 di provvigioni);
Indennità suppletiva di clientela. L’indennità suppletiva di clientela è esclusa ai fini IVA ex art. 2, co. 3 lett. A) D.P.R. 633/1972, vista la natura risarcitoria dell’indennizzo, non essendo in alcun modo correlata ad una prestazione di servizio e di conseguenza fuori del campo di applicazione dell’IVA per mancanza del requisito oggettivo Da un punto di vista della imposizione diretta, invece, la ditta mandante dovrà operare la ritenuta di acconto Irpef del 20% da versare al concessionario della riscossione, trattandosi di reddito soggetto a tassazione separata ( art. 16 TUIR ) nel caso di ditta individuale o società di persone. Non dovrà operarsi alcuna ritenuta nel caso di percipiente in forma giuridica di società di capitali, considerando tale reddito come reddito di impresa. Anche in questo caso, vista la natura risarcitoria dell’indennità, non viene applicata l’IVA (art. 2, co. 3 lett. A) D. P. R. 633/1972). Per le ditte individuali e le società di persone essa costituisce reddito soggetto a tassazione separata e quindi occorrerà operare la ritenuta di acconto Irpef del 20%. Per le società di capitale invece l’indennità di mancato preavviso costituisce reddito di impresa e quindi non dovrà essere operata nessuna ritenuta. Tale indennità è esclusa ai fini IVA ex art. 2, co. 3, lettera A), 0. P. R: 633/1972. Per le ditte individuali e le società di persone la ditta mandante dovrà operare la ritenuta in acconto del 20%, trattandosi di reddito soggetto a tassazione separata, mentre per le società di capitale non dovrà essere operata alcuna ritenuta, trattandosi di reddito di impresa.
Indennità suppletiva di clientela. 3) Indennità meritocratica. Vediamole inordine. Viene versata dalle aziende mandati nel fondo FIRR istituito presso l’Enasarco ed è calcolata in una percentuale sugli importi percepiti dall’agente in costanza di rapporto. E’ comunemente chiamata FIRR dal nome stesso del fondo presso cui viene accantonata. L’indennità è ispirata ad un principio di equità ed è corrisposta a prescindere da un apporto di clientela o da uno sviluppo degli affari con i clienti esistenti.
Indennità suppletiva di clientela. Anche questa componente è calcolata in percentuale sulle somme percepite dall’agente nel corso del rapporto. E’ corrisposta direttamente dalla preponente al termine del contratto e spetta all’agente, come l’indennità di risoluzione del rapporto, anche nei casi in cui non vi sia un apporto di clientela o uno sviluppo del volume degli affari con i clienti esistenti. Non è dovuta solamente se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente come ad esempio per sue dimissioni. L’ultima componente in cui si articolano le indennità di fine rapporto previste dalla disciplina collettiva viene definita “meritocratica”. L’indennità meritocratica è strettamente collegata all’incremento di clientela e il suo ammontare varia in funzione di due fattori: il primo è dato dall’incremento dei guadagni iniziali e finali dell’agente o, a seconda degli accordi, dall’incremento di fatturato iniziale e finale raggiunto dalla mandante nella zona di operatività dell’agente. Il secondo elemento è rappresentato da un’aliquota percentuale che aumenta in funzione dell’incremento delle vendite e della durata del rapporto. Il codice civile non prevede un sistema composito di indennità di fine rapporto ma un'unica indennità che viene prevista dall'articolo 1751 che, dopo l'intervento del legislatore comunitario ha il seguente contenuto. “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agen...

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