Common use of Indennità suppletiva di clientela Clause in Contracts

Indennità suppletiva di clientela. All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: − 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate; − 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni); − ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni). Il trattamento di cui al presente capo Il non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità ed in caso di cessazione dell’attività, come previsto dall’art 1 comma 490 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Il trattamento di cui al presente capo Il sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine. Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Economico Collettivo Del 10 Dicembre 2014 Disciplina Dei Rapporti Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Del 10 Dicembre 2014 Disciplina Dei Rapporti Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale

Indennità suppletiva di clientela. All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I, una indennità un’indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: - 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate; - 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni); - ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni). Il trattamento di cui al presente capo Il II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile fatti imputabili all'agente o rappresentante le dimissioni: - dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; - conseguenti a ad invalidità permanente e totale; - dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; - successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invaliditàENASARCO; - successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità ed in caso di cessazione dell’attività, come previsto dall’art 1 comma 490 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni, INPS; sempreché tali i citati eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Il trattamento di cui al presente capo Il II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine. Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Economico Collettivo

Indennità suppletiva di clientela. All'atto dello scioglimento del Se il contratto di agenzia e rappresentanza commercialesi scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’A- gente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente all’Agen- te o rappresentanteRappresentante, in aggiunta all'indennità all’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente pre- cedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rappor- to in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state intera- mente corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di al momento della cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote. Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l’indennità suppletiva di clien- tela verrà calcolata nel modo seguente: − 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate; − 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto L’indennità di suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in at- to da almeno un anno (nel limite massimo annuo – in caso di Euro 45.000,00 di provvigioni); − ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni). Il trattamento di cui al presente capo Il non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissionidimissioni dell’agente dovute a: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a - invalidità permanente e totale; dovute ad - per infermità e/o malattia che per le quali non consentano può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto; successive al - conseguimento della di pensione di vecchiaia Xxxxxxxx e/o vecchiaia anticipata ENASARCO o invaliditàInps; successive - per circostanze attribuibili al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità ed preponente (art. 1751 c.c.); - in caso di cessazione dell’attivitàdecesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari. Qualora la casa mandante non corrisponda l’indennità di clientela per fatto imputabile all’a- gente o rappresentante, come ne darà motivazione nella lettera di revoca. Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela saranno computate an- che le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di con- corso spese o di premio. In relazione a quanto previsto dall’art 1 dal 3° comma 490 dell’articolo 1751 c.c. e alle disposizioni pattui- te nell’AEC 26 febbraio 2002 le parti si danno atto che gli importi maturati a titolo di in- dennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela sono riconosciu- ti all’agente o rappresentante anche nel caso in cui eccedano complessivamente il valore massimo previsto dal 3° comma dell’articolo 1751 c.c., citato. Per il periodo 1° gennaio 1977 – 31 dicembre 1988 il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del seguente articolo 14, primo comma dell’AEC 24 giu- gno 1981: “Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della legge n.147 casa mandante per fatto non imputabile all’agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del 27/12/2013 e successive modificazioni, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Il trattamento di cui al presente capo Il sarà riconosciutoprecedente art. 10, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine. Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità una indennità suppletiva di clientela, da calco- larsi sull’ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rappor- to di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al primo xxxxx- io 1977 nel limite del 65%.modo seguente:

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Economico Collettivo

Indennità suppletiva di clientela. All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: − 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate; − 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni); − ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni). Il trattamento di cui al presente capo Il non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invaliditàENASARCO; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità ed in caso di cessazione dell’attività, come previsto dall’art 1 comma 490 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioniINPS, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Il trattamento di cui al presente capo Il sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine. Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Economico Collettivo 17 Settembre 2014

Indennità suppletiva di clientela. All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate; 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni); ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni). Il trattamento di cui al presente capo Il non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità ed in caso di cessazione dell’attività, come previsto dall’art 1 comma 490 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Il trattamento di cui al presente capo Il sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine. Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Economico Collettivo

Indennità suppletiva di clientela. All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate; 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni); ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni). Il trattamento di cui al presente capo Il non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità ed in caso di cessazione dell’attività, come previsto dall’art 1 comma 490 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Il trattamento di cui al presente capo Il sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine. Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Economico Collettivo Del 10 Dicembre 2014 Disciplina Dei Rapporti Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale