Indennità suppletiva di clientela. Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° xxxxx io 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: (1)
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Indennità suppletiva di clientela. Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° xxxxx io gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: (1)
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Indennità suppletiva di clientela. Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° xxxxx io gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: (1)seguente2:
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Indennità suppletiva di clientela. Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari affari conclusi successivamente al 1° xxxxx io gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: (1)2
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Indennità suppletiva di clientela. Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare sull'am- montare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° xxxxx io gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: (1)seguente2:
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Indennità suppletiva di clientela. Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° xxxxx io gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: (1)2
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