Common use of INADEMPIENZE E PENALITA’ Clause in Contracts

INADEMPIENZE E PENALITA’. Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordato. In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitore, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al servizio, al fornitore sarà applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Il servizio oggetto Qualora il Comune rilevasse inadempienze relativi agli obblighi del presente capitolato, ed in parti- colare gli artt. 1 e 3, trasmetterà comunicazione formale di inadempienza al broker. A seguito della presente procedura deve ritenersi segnalazione di pubblica utilitàinadempienza, il broker avrà 10 giorni, dalla data di consegna del verbale o dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie contro deduzioni. Pertanto Nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti si prov- vederà ad applicare la ditta non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordatopenale. In Delle penali applicate sarà data comunicazione al broker a mezzo raccomandata A.R. Nel caso di inosservanza delle norme del presente contratto potranno essere applicate penalità per importi variabili da Euro 500,00 a Euro 10.000,00 rapportate alla gravità del disservizio prodot- to. Per il ritardo rispetto ad uno nei pagamenti dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitorepremi, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al serviziodipendenti dal broker, al fornitore sarà applicatache comporti la sospensione delle co- perture assicurative, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’interdittiva successiva, anche una oltre all’applicazione della penale nella misura del 10% del valore del contrattomassima ,l’Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell’impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre all’eventuale recesso unilaterale come pre- visto al successivo art.10. L’amministrazione si riserva a seguito dell’erogazione di tre penali, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione di recedere dal presente con- tratto con semplice comunicazione alla prima erogazione utilecontroparte e previo preavviso di 15 giorni a mezzo racco- mandata o PEC.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto da ARPAT, a mezzo PEC (posta elettronica certificata). La ditta aggiudicataria avrà 7 giorni, dalla data di pubblica utilitàricevimento dalla predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Pertanto Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui la ditta non potrà per nessuna ragione sospenderlovi ottemperi entro il termine predetto, eseguirlo ARPAT si riserva la possibilità di applicare una penale. Delle penali applicate ne sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC, con ritardo o effettuarlo richiesta di emissione di nota di credito di importo pari all’entità delle penali applicate, da detrarre dall’importo della fattura relativa al periodo in maniera difforme da quanto stabilito e accordatocui si sono verificate le inadempienze. Si stabilisce l’eventuale applicazione delle penali come di seguito riportato: In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitore, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al nell’espletamento della servizio, al fornitore sarà applicatatale da comportare inconvenienti, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo fatta salva l’ipotesi di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula risoluzione del contratto, informazioni interdittiveARPAT potrà rivolgersi ad altra ditta addebitando all’aggiudicataria le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle penalità previste. E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cui all’artsospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con ARPAT. 84 L’illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del D.Lgscontratto. 159/2011, sarà applicata In tale ipotesi restano a carico dell’impresa, oggetto dell’interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, conseguenze derivanti da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utiletale risoluzione.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di pubblica utilità. Pertanto la ditta non potrà applicare una penale pari a € 500,00 per nessuna ragione sospenderloogni giorno naturale, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordato. In caso continuo di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo nell’avvio totale o parziale del fornitoreservizio. Inoltre, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di applicare penali per adempiere al servizioogni inadempienza, al fornitore sarà applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ 0,3 e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale l’1 ‰ NETTO DELL'AMMONTARE CONTRATTUALE IN RELAZIONE ALL’ENTITA’ DEL DANNO L’ammontare delle penalità sarà recuperato dal credito vantato dall’Impresa per un periodo massimo di 30 giorni eil servizio svolto. Questa Azienda si riserva, comunque, complessivamente di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l’Ufficio Legale di questa Azienda riterrà opportuno. Le suddette penali non superiore al esimono la ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali danni e/o all’effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell’Azienda. In tutte le ipotesi di cui sopra l’Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l’esecuzione del servizio, restando a carico dell’Impresa inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’ Azienda a causa dell’inadempienza. Nel caso l’importo complessivo delle penali supererà il 10% dell’ammontare dell’importo netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giornidel contratto si provvederà alla risoluzione dello stesso. Nel caso di minore spesa, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione nulla spetta all'Impresa inadempiente. L’Impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in danno nei confronti del fornitore. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente merito alla stipula del contratto, informazioni interdittive, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utilequalità e al prezzo dei servizi così acquistati.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta non potrà per nessuna ragione sospenderloOve si verifichino inadempienze dell’Impresa aggiudicataria nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordato. In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitore, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al servizio, al fornitore sarà applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazionedalla Amministrazione Comunale le penali, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utilegravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato. Il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni consecutivi, dalla consegna del rapporto ispettivo al personale dell’Impresa aggiudicataria in servizio presso la cucina o i punti di somministrazione (il personale sarà inteso come responsabile dell’Impresa aggiudicataria e, quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’I.A). Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese, o quello successivo, nel quale sarà assunto il provvedimento. L’ Amministrazione Comunale può altresì procedere nei confronti dell’Impresa aggiudicataria alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti. L’entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.

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INADEMPIENZE E PENALITA’. Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi Qualora le controdeduzioni di pubblica utilità. Pertanto la ditta cui all’articolo precedente presentate dall’affidatario non potrà per nessuna ragione sospenderlofossero ritenute soddisfacenti, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordato. In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitoreinadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi convenzionali sottoscritti o per violazione di norme di legge, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al servizio, al fornitore sarà applicata, previa segnalazione in forma scritta, verrà applicata una penale rapportata, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni eragione delle loro gravità, comunqueall’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, complessivamente non superiore fino al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% del corrispettivo. L’importo della penale, la cui applicazione sarà comunicata dal Committente all’aggiudicatario a mezzo raccomandata A.R. o PEC entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto, verrà dedotto in compensazione sul corrispettivo dei servizi spettante all’aggiudicatario. 12Nel caso che l’aggiudicatario sospendesse arbitrariamente il servizio aggiudicato, il Committente avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno addebitando all’aggiudicatario la spesa relativa, salva ogni altra ragione o azione. Qualora si verificassero da parte dell’aggiudicatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il Committente potrà risolvere il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno anche prima della scadenza procedendo nei confronti del fornitore. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefetturadell’aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, successivamente alla stipula del contrattoove ciò non bastasse, informazioni interdittive, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo agendo per il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utilerisarcimento pieno dei danni subiti.

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