Finanza di progetto Clausole campione

Finanza di progetto. Art. 154 Valutazione della proposta (abrogato)
Finanza di progetto. 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui all'art. 128 del D.Lgs. n.163/2006, ovvero negli altri strumenti di programmazione approvati sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, la Provincia può, in alternativa all’affidamento mediante concessione di cui all’art.72 del presente regolamento affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte comportanti l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
Finanza di progetto. La finanza di progetto (o anche project financing) si basa sulle prospettive reddituali e sui flussi di cassa attesi da una specifica iniziativa. Esso si applica, quindi, con particolare riferimento ai progetti infrastrutturali nel settore delle opere pubbliche e dei servizi, a quelle iniziative che risultano essere in grado di generare un cash flow di gestione e un adeguato profitto in termini di capacità a soddisfare un bisogno reale diffuso. Il project financing non è uno strumento adatto a tutte le iniziative che richiedono elevati investimenti, ma solo a quelle dotate di un rapporto di leva tale da rendere l’iniziativa affidabile, prescindendo dalle garanzie e dall’equilibrio economico-finanziario dei suoi promotori. L’iniziativa viene, pertanto, valutata esclusivamente o prevalentemente sulla base dei profitti che può generare. Il Codice prevede: • al comma 2 dell’art. 180, che “Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna”, • al comma 3 che “Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi”. La prima opzione di remunerazione, quella tipica a canone, è chiaramente indicata al comma 4 dell’art. 180: “A fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all’operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell’opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi”. Il comma 5 dell’art. 180 prevede che “L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante…”. Il corrispettivo per remunerare il privato, in tal caso, non è generato dagli introiti della domanda (tariffe) e neppure dai canoni versati dalla PA: si tratta piuttosto di forme di remunerazione “in kind”, di conferimento al privato diritti di godimento, di cessione di pro...
Finanza di progetto. 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le Articoli del d.lgs. 50/2016 così come modificati dal correttivo Proposte di modifica (riformulazioni puntuali del testo)
Finanza di progetto. La finanza di progetto è attivabile ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale ovvero ad iniziativa del soggetto privato secondo le modalità precisate e nel puntuale rispetto dell'art. 153 del Codice.
Finanza di progetto. 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta formula della finanza di progetto non può, in ogni caso, essere utilizzata per il rinnovo di una concessione in essere o scaduta, anche nel caso di proposte presentate alla data di entrata in vigore del presente codice.
Finanza di progetto è la procedura defInita dall'articolo 153 del Codice con la quale le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'art. 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando fInalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
Finanza di progetto. La finanza di progetto è un nostro interesse diretto ed immediato e le nostre banche sono abituate a farla. Riteniamo necessario che ESCo si renda autonoma in tale materia e, a tal fine opereremo chiedendo l’apertura di una linea di credito dedicata per agevolare lo sconto dei contratti.
Finanza di progetto. E’ garantita la disponibilità del socio che si attiverà per consentire alla nuova società l’accesso alla finanza di progetto. Questo si verificherà e concretizzerà nel momento della stipula dei primi contratti ESCo.
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