Definizione di RISCHIO DI DOMANDA

RISCHIO DI DOMANDA. Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa Rischio di contrazione della domanda Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull’utenza e/o commerciali. Diminuzi one ricavi. X Art. 26 Rischio di concorrenza Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori. Diminuzi one ricavi. X Art. 26 Tipologia di rischio Descrizione Probabilit à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) Strume nti per la mitigaz ione del rischio Alloca zione Conce dente Allocazi one Concess ionario Non alloc ato Riferimenti Contratto Rischio che modifiche normativo- regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi. Diminuzi one ricavi X Art. 32, comma 1, lettera a) Rischio normativo - regolamentare e politico Xxxxxxx che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la gestione dei servizi. Rischio che modifiche normativo- regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi. Diminuzi one ricavi. X
RISCHIO DI DOMANDA il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.» L'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi, e a tal fine, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove* per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. *la precedente formulazione della norma prevedeva un limite pari al 30 % Partenariato pubblico privato - art. 3, comma 1, D. Lgs. 50/16 «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.
RISCHIO DI DOMANDA il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa». ⮚ la finanza di progetto ⮚ la concessione di costruzione e gestione ⮚ la concessione di servizi ⮚ la locazione finanziaria di opere pubbliche ⮚ il contratto di disponibilità OBBLIGO DI GARA ANCHE PER GLI IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA. APPALTO DI SERVIZI Per gli impianti privi di Rilevanza economica si dovrebbe applicare la disciplina prevista per gli APPALTI DI SERVIZI; oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'Amministrazione e in assenza di rischio operativo. Da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI sez. IV. Artt. 140, 142, 143 (sopra soglia) , art. 36 (sotto soglia). Vedi Allegato IX del Codice. Codice 92610000-0, “Servizi di gestione di impianti sportivi”. Nel caso dell'affidamento di servizio dovrebbe essere previsto un prezzo per lo svolgimento dello stesso. Non è prevista l'applicazione di un canone, utenze e manutenzioni straordinarie a carico del Comune.

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RISCHIO DI DOMANDA si considera assunto dal soggetto privato nel caso in cui i pagamenti pubblici sono correlati all’effettiva quantità domandata per quel servizio dall’utenza. Il rischio di domanda, viceversa, si considera allocato al soggetto pubblico nel caso di pagamenti garantiti anche per prestazioni non erogate. In altre parole si presume che il soggetto pubblico assuma il rischio domanda laddove sia obbligato ad assicurare un determinato livello di pagamenti al partner privato indipendentemente dall’effettivo livello di domanda espressa dall’utente finale, rendendo così irrilevanti le fluttuazioni del livello di domanda rispetto alla redditività dell’operazione per il privato (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Circolare del 27 marzo 2009: Criteri per la comunicazione di informazioni relative al partenariato pubblico-privato) ⚫ RISCHIO DI DISPONIBILITA’: Affinché il rischio sia effettivamente trasferito sul privato è necessario che i pagamenti pubblici siano correlati all’effettivo grado di disponibilità da questi fornito, al loro volume e secondo la qualità predeterminata, in applicazione del principio del take-and-pay. Ad esempio, l’applicazione di un sistema di pagamenti da parte dell’Ente pubblico che preveda la riduzione dei pagamenti nel caso di prestazioni insufficienti con l’applicazione di opportune penali, è efficace al fine del trasferimento del rischio di disponibilità. Viceversa, pagamenti regolari sotto forma di canoni invariabili non parametrati all’effettivo volume dei servizi prestati non consentono una effettiva assunzione di rischio da parte del partner privato
RISCHIO DI DOMANDA. Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa
RISCHIO DI DOMANDA. Rischio di contrazione della domanda Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull’utenza e/o commerciali. Rischio di concorrenza Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori.
RISCHIO DI DOMANDA. Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa Tipologia di rischio Descrizione Effetti Allocazion e Conceden te Allocazione Concessionari o Non allocato Riferimenti Contratto Rischio di Diminuzione
RISCHIO DI DOMANDA. Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa Tipologia di rischio Descrizione Effetti Allocazione Concedente Allocazione Concessionario Non allocato Riferimenti Contratto Rischio di contrazione della domanda Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull’utenza e/o commerciali. Diminuzione ricavi. X Art. 26 Rischio di offerta Rischio di offerte competitive da Diminuzione ricavi. X Art. 26 parte di altri operatori.
RISCHIO DI DOMANDA il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa; diverso da «rischio di costruzione» ossia il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera; L’equilibrio economico finanziario ⮚ L'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi ⮚ «equilibrio economico e finanziario»: la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento ⮚Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione (articolo 180, comma 6) ⮚In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 49% per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari (articolo 180, comma 6)
RISCHIO DI DOMANDA viene trasferito totalmente in capo al soggetto privato.