Liquidazione del corrispettivo Clausole campione

Liquidazione del corrispettivo. 1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti prestazioni e, precisamente: • quelle erogate a cittadini non residenti in Regione FVG; • quelle non ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 12; • quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 12, superano per valore economico il budget concretamente attribuito di cui al medesimo articolo; • quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità stabilite al precedente art. 13.
Liquidazione del corrispettivo. 1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti presta- zioni e, precisamente:
Liquidazione del corrispettivo. 1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avviene su presentazione di ricevuta, da parte del soggetto incaricato, e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuato dal responsabile della struttura.
Liquidazione del corrispettivo. 1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti prestazioni e, preci- samente:
Liquidazione del corrispettivo. Fatto salvo quanto previsto all’art. 12 il pagamento delle opere realizzate avverrà in unica soluzione al termine delle stesse, al netto del ribasso d'asta e con l’integrale recupero dell’anticipazione . I costi per la sicurezza verranno corrisposti ugualmente in unica soluzione al termine dei lavori. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più di propria iniziativa o con materiali da esso ritenuti di qualità superiore, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione o del loro uso. Ai fini della emissione della fattura elettronica, l’appaltatore si impegna a procedere solo dopo aver ricevuto apposita autorizzazione a fatturare da parte del preposto ufficio presso la Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo con sede in Roma. Per la procedura di emissione della fattura l’appaltatore si impegna a rispettare tutte le indicazioni riportate nel documento di gara denominato SCHEMA DI CONTRATTO.
Liquidazione del corrispettivo. 1. L’Ente si impegna a liquidare gli “oneri di riscossione” spettanti al Concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate infruttuosamente (di cui all’art. 5), entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura emessa dal Concessionario e, comunque, solo a seguito della verifica della regolarità delle prestazioni rese e dell'ottenimento di regolare DURC . Le spese di bonifico bancario sono a carico del Concessionario.
Liquidazione del corrispettivo. La liquidazione del corrispettivo dovuto per gli interventi avverrà ultimazione del servizio (alla fine di ciascuna stagione), a seguito della certificazione di regolarità del servizio medesimo predisposta dal Responsabile del Servizio, che comprenderà: • la quantificazione delle prestazioni effettivamente prestate, sulla base dei rapporti di lavoro predisposti dall’Esecutore e controfirmati dal Responsabile del Servizio; • il canone di “fermo macchina” e degli oneri della sicurezza. Il compenso fatturato sarà liquidato entro 30 giorni data fattura previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC da parte del Consorzio.
Liquidazione del corrispettivo. La liquidazione del corrispettivo dovuto per gli interventi avverrà ultimazione del servizio (alla fine di ciascuna intervento), a seguito della certificazione di regolarità del servizio predisposta dal tecnico del Consorzio, che comprenderà la quantificazione: • delle prestazioni effettivamente prestate (ore), sulla base dei rapporti di lavoro predisposti dall’Esecutore e controfirmati dal Responsabile del Servizio; • del peso verificato a destino del rifiuto proveniente dallo spazzamento stradale come risultante dalla quarta copia del formulario di trasporto. Il compenso fatturato sarà liquidato entro 30 giorni data fattura fine mese previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC da parte del Consorzio.
Liquidazione del corrispettivo. La liquidazione dei corrispettivi spettanti all’Associaizone convenzionata avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data della rendicontazione, utile ad attestare gli importi dovuti con cadenza semestrale, previa verifica da parte dell’ufficio comunale della regolarità contributiva dell’affidatario del servizio. ART. 5
Liquidazione del corrispettivo. La liquidazione del corrispettivo annuo avviene in 12 rate, ciascuna pari a un dodicesimo dell’importo annuo complessivo, a presentazione delle relative fatture. Il Comune procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario previo accertamento della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC in corso di validità. Nel caso di contestazione da parte del Comune per vizio o difformità del servizio rispetto al presente capitolato, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.