Accordo di Programma di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
Accordo di Programma di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
tra
Ministero dello Sviluppo Economico
Regione Puglia
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (INVITALIA)
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all’art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;
VISTE le disposizioni che, a partire dall’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l’estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;
VISTO l’art. 1, commi 265, 266, 267 e 268, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che ha approvato l’estensione del programma di reindustrializzazione ex legge 15 maggio 1989,
n. 181 al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese, Lainate (provincia di Milano), Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi, da realizzare in accordo con le rispettive Regioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha disposto il parziale definanziamento della dotazione finanziaria assegnata dalla citata legge n. 311/2004, riducendo il contributo per le predette aree dagli originari 156 milioni di euro a 106,4 milioni di euro;
VISTO l’ulteriore taglio di complessivi euro 11.841.542,17 per effetto degli accantonamenti disposti dall’art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per cui il totale dello stanziamento di cui trattasi si è ridotto da 106,4 milioni di euro a euro 94.558.494,77;
CONSIDERATO che con decreto direttoriale n. 10 del 2 agosto 2007, il predetto stanziamento è stato ripartito in ragione di euro 53.300.000,00 per l’area di Arese nonché di euro 20.600.000,00 per ciascuna delle aree di Marcianise e di Brindisi;
VISTO l’articolo 11, comma 8 della legge 14 maggio 2005 n. 80, che ha approvato un’ulteriore estensione del sistema agevolativo ex lege 15 maggio 1989, n. 181 al territorio dei Comuni da individuare con D.P.C.M., tenuto conto di accordi già intervenuti tra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, al fine di contribuire alla soluzione delle situazioni di crisi industriali, territoriali e settoriali;
CONSIDERATO che le Aree di crisi settoriale individuate ai sensi del predetto art. 11 della legge 80/2005 e del DPCM del 7.7.2005, si riferivano ai territori individuati nell’ambito di un’area compresa nel raggio di 50 Km rispetto ai centri di crisi di Acerra (NA), Assemini (CA), Ottana (NU), Porto Xxxxxx (SS), Brindisi, Nerviano (MI), Pisticci (MT), Priolo (SR), Terni.
VISTO che per gli interventi agevolativi in dette aree era stato stanziato al comma 9 dello stesso articolo un contributo straordinario di euro 250.000.000,00, poi ridotto con LF 2006 a complessivi euro 170.000.000,00 da utilizzare mediante accordi di programma;
VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51 che ha esteso gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, alle aree ad elevata specializzazione del settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia nei comuni ricompresi nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali P.I.T. n. 2 Area Nord Barese, P.I.T. n. 4 Area della Murgia e P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese, pubblicate nel supplemento del Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1755 del 29 novembre 2004 di approvazione del Progetto Integrato territoriale – P.I.T. n. 9 territorio salentino leccese;
VISTO che la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa è stata riordinata dall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del Paese”;
VISTO il comma 10 del citato articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che fa salve le somme necessarie per far fronte agli impegni assunti nonché per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge rispetto all’obbligo di versamento al Fondo di cui all’art. 23, comma 2;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante i nuovi termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione
delle aree di crisi industriali, ai sensi del comma 8 e 8-bis dell’articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 59282 del 6 agosto 2015, emessa in base a quanto disposto dall’articolo 6, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili, delle modalità, forme e termini di presentazione delle domande nonché delle caratteristiche del contratto di finanziamento;
CONSIDERATO che, alla data odierna, a valere sulle predette leggi 30 dicembre 2004
n.311 e 14 maggio 2005 n. 80 residuano risorse rispettivamente per euro 10.300.000,00 e per euro 65.492.698,41 tutte in perenzione amministrativa di cui euro 18.600.000,00 originariamente riservate ai comuni ex lege 51/2006 art.37 ricadenti nelle citate aree di crisi ad elevata specializzazione del settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia ed euro 14.900.000,00 riservate ai comuni delle aree di crisi settoriale ex lege 80/2005, art. 11, commi 8 e 9 e DPCM del 7 luglio 2005;
CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia, in ragione delle novità introdotte dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, intendono rivitalizzare l’intervento della Legge 181/89 nei territori individuati ai sensi dell’art.1 comma 265 della legge n.311/2004 e dell’ art. 11 della legge 80/2005, del DPCM del 7.7.2005 e dell’articolo 37 del decreto- legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006
n. 51;
PRESO ATTO che la Regione Puglia con DGR n. 1682 del 2 novembre 2016 ha espresso la volontà di destinare le risorse finanziarie in perenzione amministrativa a valere sulla Legge n. 80 del 14 maggio 2005 alla promozione di iniziative imprenditoriali localizzate nei territori dell'area di crisi industriale di Brindisi e dell'area del PIT n. 9 territorio salentino- leccese;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 11, comma 9 della citata legge 80/2005 saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento;
PRESO ATTO della disponibilità della Regione Puglia a concorrere con euro 15.000.000,00 di risorse proprie per contribuire alla più celere ed efficace realizzazione del presente accordo tramite il ricorso ai seguenti strumenti di incentivazione regionali:
a) Contratti di Programma: dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compreso tra 5 milioni e 100 milioni di euro. I progetti industriali possono riguardare investimenti in “attivi materiali” ed investimenti in ricerca. (Regolamento Regione Puglia 17/2014 e s. m. i.).
b) Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Medie Imprese: dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compreso tra 1 milione e 40 milioni di euro. I progetti industriali possono riguardare investimenti in “attivi materiali”, investimenti in ricerca, investimenti in servizi di consulenza, investimenti per lo sviluppo dell’e-business ed investimenti per la tutela ambientale relativi esclusivamente alle misure di risparmio energetico. (Regolamento Regione Puglia 17/2014 e s. m. i.).
c) Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Piccole Imprese: dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro. I progetti industriali possono riguardare, oltre ad investimenti in “attivi materiali”, investimenti in ricerca, investimenti in servizi di consulenza e investimenti per lo sviluppo dell’e-business. (Regolamento Regione Puglia 17/2014 e s. m. i.).
d) Aiuti agli investimenti iniziali alle micro, piccole e medie imprese: dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compreso tra € 30.000 e € 4.000.000. I progetti industriali devono riguardare investimenti in “attivi materiali”. (Regolamento Regione Puglia 17/2014 e s. m. i.);
PRESO ATTO che la Regione Puglia con DGR n. 2189 del 12/12/2017 ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma
In tal senso, tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato di sottoscrivere il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Articolo 1
Finalità dell’Accordo
1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. Il presente Accordo è finalizzato, alla promozione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi di Brindisi e dell’area di crisi ad elevata specializzazione del settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» della Regione Puglia come individuato rispettivamente ai sensi della legge 30 dicembre 2004 n.311, art. 1, comma 265, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 11, cc. 8-9, del DPCM del 7.7.2005, limitatamente ai comuni rientranti nella provincia di Brindisi, e del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, articolo 37, limitatamente ai comuni rientranti nell’area del progetto integrato territoriale denominato “P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese”, in grado di sostenere l’occupazione nell’area di crisi medesima.
Articolo 2
Modalità attuative degli interventi
1. Le iniziative imprenditoriali sono promosse tramite ricorso alla:
a) normativa di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni e secondo le modalità, criteri e procedure previsti dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015; ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, la Regione, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, potrà indicare gli elementi di flessibilità aggiuntivi, tra quelli presenti nell’allegato 1 al presente Accordo, da utilizzare per l’attuazione degli interventi.
b) normativa regionale inerente i) Contratti di Programma; ii) Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Medie Imprese; iii) Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Piccole Imprese; iiii) Aiuti agli investimenti iniziali alle micro, piccole e medie imprese (Regolamento Regione Puglia 17/2014 e s. m. i.);
2. Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione del presente Accordo, risultassero risorse non utilizzate, le stesse potranno essere oggetto di un nuovo Accordo ovvero essere utilizzate secondo le modalità che saranno definite da parte del Comitato di coordinamento previsto al successivo art. 7.
Articolo 3
Oggetto ed ambito territoriale di operatività dell’Accordo
1. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo nelle aree di crisi industriale di cui al precedente art.1, comma 2. I Comuni appartenenti all’area di crisi sono riepilogati nell’Allegato 2.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia si impegnano a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento di attività esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive.
Articolo 4
Soggetti dell’Accordo di programma.
1. Partecipano all'Accordo di programma:
a) il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che, attraverso le proprie strutture:
• concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese tramite le agevolazioni previste dalla L. 181/89;
• presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;
• fornisce gli opportuni indirizzi ad Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l’attuazione dell’Accordo di programma;
b) la Regione Puglia che, anche attraverso la propria società in house Puglia Sviluppo S.p.A.:
• concorre alla più celere ed efficace realizzazione del presente accordo tramite il ricorso ai seguenti strumenti di incentivazione regionali:
o Contratti di Programma: dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compreso tra 5 milioni e 100 milioni di euro. I progetti industriali possono riguardare investimenti in “attivi materiali” ed investimenti in ricerca. (Regolamento Regione Puglia 17/2014 e s. m. i.).
o Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Medie Imprese: dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compreso tra 1 milione e 40 milioni di euro. I progetti industriali possono riguardare investimenti in “attivi materiali”, investimenti in ricerca, investimenti in servizi di consulenza, investimenti per lo sviluppo dell’e-business ed investimenti per la tutela ambientale relativi esclusivamente alle misure di risparmio energetico. (Regolamento Regione Puglia 17/2014 e s. m. i.).
o Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Piccole Imprese: dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro. I progetti industriali possono riguardare, oltre ad
investimenti in “attivi materiali”, investimenti in ricerca, investimenti in servizi di consulenza e investimenti per lo sviluppo dell’e-business. (Regolamento Regione Puglia 17/2014 e s. m. i.).
o Aiuti agli investimenti iniziali alle micro, piccole e medie imprese: dedicato ai progetti industriali di importo complessivo compreso tra €
30.000 e € 4.000.000. I progetti industriali devono riguardare investimenti in “attivi materiali”. (Regolamento Regione Puglia 17/2014 e s. m. i.).
• si impegna ad adottare e ad attuare tutte le iniziative di propria competenza al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi dell’Accordo;
• si impegna alla definizione delle modalità attuative dell’intervento ai sensi della legge 181/89 in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico
n. 59282 del 6 agosto 2015;
c) Invitalia, che:
• fornisce il supporto tecnico all’organo preposto al coordinamento attuativo del presente Accordo di cui al successivo articolo 7;
• è il soggetto gestore degli interventi ai sensi della L.181/89.
Articolo 5
Attuazione degli interventi e impegni finanziari
1. I soggetti sottoscrittori provvedono all’esercizio delle proprie competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di Programma.
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite complessivo di euro 43.800.000,00, a valere rispettivamente sulle risorse della legge 30 dicembre 2004, n.311 per euro 10.300.000,00, riservate al Comune di Brindisi; della legge 14 maggio 2005, n. 80 per euro 33.500.000,00 non utilizzate, attualmente in perenzione amministrativa, di
cui euro 14.900.000,00 riservate ai comuni delle aree di crisi settoriale ex lege 80/2005, art. 11, commi 8 e 9 e DPCM del 7 luglio 2005, limitatamente ai comuni rientranti nella provincia di Brindisi, ed euro 18.600.000,00 riservate ai comuni ricadenti nelle aree di crisi settoriale ex lege 51/2006 art. 37, con riferimento ai soli comuni del P.I.T. 9 Salentino Leccese;
3. La Regione Puglia concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite complessivo di euro 15.000.000,00 a valere sul POR PUGLIA 2014/2020 mediante gli strumenti indicati al precedente art. 4 comma 1 lettera b).
Articolo 6
Impegni delle imprese e salvaguardia dell’occupazione
1. Le imprese beneficiarie degli interventi di cui al precedente articolo 3 si dovranno impegnare, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione di residenti nel territorio dei Comuni di cui all’Allegato 2 percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo.
Articolo 7
Coordinamento delle attività
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico assicura le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l’attuazione dell’Accordo. A tal fine il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l’attuazione dell’Accordo, composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed uno in rappresentanza della Regione Puglia. Il Comitato si avvale, del supporto tecnico di Invitalia.
2. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico e svolge compiti di monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo.
3. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell’Accordo di programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali
inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed al Ministro, per l’adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell’art.34 del D. Lgs. 267/2000.
4. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al successivo articolo 8, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse ai soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni.
Articolo 8
Impegno alla diligenza e durata dell’Accordo
1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell’obiettivo e dell’oggetto dell’Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.
2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla sua data di stipula; le Parti, tuttavia, si riservano la facoltà di prorogarne l’efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.
Ministero dello Sviluppo Economico
Il Direttore generale degli incentivi alle imprese
Ministero dello Sviluppo Economico
Il Direttore generale della politica industriale
Regione Puglia
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
PER PRESA VISIONE
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia)
Amministratore delegato
Ambiti di flessibilità consentiti dalla normativa di riferimento
(DM 9 giugno 2015; circolare 7 agosto 2015)
1) Procedura di accesso
• Avviso tramite:
⮚ Sportello di ambito regionale oppure
⮚ Bando per determinare graduatoria di avvio alla fase istruttoria, attraverso l’utilizzo di parametri oggettivi che consentano una univoca applicazione.
2) Attività economiche
• Ampliamento / limitazione dei codici ATECO ammessi (nel rispetto dei vincoli comunitari).
3) Programma occupazionale
• Possibile finalizzazione del programma occupazionale anche al mantenimento del numero degli addetti (non obbligatorietà dell’incremento del numero degli addetti);
• Possibile riconoscimento di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali;
• Specifica definizione del bacino dei lavoratori da ricollocare.
4) Forma ed intensità delle agevolazioni
• Diversificazione del mix percentuale delle agevolazioni;
Il finanziamento agevolato non deve risultare inferiore a 30% della spesa ammissibile NB: la variazione del mix, nel rispetto dei massimali comunitari, può determinare, in capo ai proponenti l’esigenza di un maggior apporto di risorse finanziarie prive di aiuto pubblico
• Possibile applicazione del Regolamento «de minimis» per i programmi di investimento produttivo proposti da GI in zone PMI e 107.3.c..
5) Criteri di valutazione
Individuazione di criteri di valutazione aggiuntivi con definizione dei relativi punteggi.
6) Aree ammissibili
Riduzione dei territori ammissibili alle agevolazioni rispetto alla mappatura dei comuni individuati quali aree di crisi non complessa dal Decreto direttoriale 19 dicembre 2016.
Regione Puglia-Comuni appartenenti all’area di crisi di Brindisi e Tac Salentino Leccese ai sensi della L. 311/04, L.80/05, limitatamente ai comuni rientranti nella provincia di Brindisi, e L.51/06, limitatamente ai comuni rientranti nell’area del progetto integrato territoriale denominato “P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese”.
COMUNI PROVINCIA DI LECCE
ACQUARICA DEL CAPO¹ |
ALESSANO¹ |
ALEZIO¹ |
ALLISTE¹ ANDRANO¹ |
ARADEO¹ |
BAGNOLO DEL SALENTO¹ |
BOTRUGNO¹ |
CALIMERA¹ |
CANNOLE¹ |
CASARANO¹ |
CASTRIGNANO DE' GRECI¹ |
CASTRIGNANO DEL CAPO¹ |
CASTRO¹ |
COLLEPASSO¹ XXXXXXXXXX D’OTRANTO 1 |
CORSANO¹ |
CURSI¹ |
DISO¹ |
GAGLIANO DEL CAPO¹ |
GALATONE¹ |
GALLIPOLI¹ |
GIUGGIANELLO¹ |
GIURDIGNANO¹ |
MAGLIE¹ |
MARTANO¹ |
MARTIGNANO¹ |
MATINO¹ |
MELISSANO¹ |
MELPIGNANO¹ |
MIGGIANO¹ |
MINERVINO DI LECCE¹ |
XXXXXXXXX SALENTINO¹ |
MORCIANO DI LEUCA¹ |
MURO LECCESE¹ |
NARDÒ¹ |
NEVIANO¹ |
NOCIGLIA¹ |
ORTELLE¹ |
OTRANTO¹ |
PALMARIGGI¹ |
PARABITA¹ |
PATÙ¹ |
POGGIARDO¹ |
PORTO CESAREO¹ |
PRESICCE¹ |
RACALE¹ |
RUFFANO¹ |
SALVE¹ |
SAN CASSIANO¹ |
SANARICA¹ |
SANNICOLA¹ |
SANTA CESAREA TERME¹ |
SCORRANO¹ |
SECL̹ |
SOLETO¹ |
SPECCHIA¹ |
SPONGANO¹ |
STERNATIA¹ |
SUPERSANO¹ |
SURANO¹ |
TAURISANO¹ TAVIANO¹ |
TIGGIANO¹ |
TRICASE¹ |
TUGLIE¹ |
UGENTO¹ |
UGGIANO LA CHIESA¹ |
ZOLLINO¹ |
COMUNI PROVINCIA DI BRINDISI
BRINDISI²¯³ |
CAROVIGNO² |
CEGLIE MESSAPICA² |
CELLINO SAN MARCO² |
CISTERNINO ² |
ERCHIE ² |
FASANO DI BRINDISI² |
FRANCAVILLA FONTANA² |
LATIANO² |
MESAGNE² |
ORIA² |
OSTUNI² |
SAN DONACI² |
SAN XXXXXXX SALENTINO² |
SAN PANCRAZIO SALENTINO² |
SAN XXXXXX VERNOTICO² |
SAN XXXX DEI NORMANNI² |
TORCHIAROLO² |
TORRE SANTA SUSANNA² |
VILLA CASTELLI² |
1 Comune ricompreso nell’elenco delle aree di crisi settoriale del Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero (“T.A.C.”) ex L 51/2006, art. 37;
2 Comune ricompreso nell’elenco delle aree di crisi settoriale ex L 80/2005, art. 11, cc. 8-9 e DPCM del 7.7.2005 (limitatamente ai comuni rientranti nella provincia di Brindisi);
3 Comune ricompreso nell’elenco delle aree di crisi settoriale ex L 311/2004, art.1 cc. da 265 a 268