DURATA DEL SERVIZIO Clausole campione

DURATA DEL SERVIZIO. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni, decorrenti dalla data indicata nel contratto concordata di comune accordo da tutte le Aziende sanitarie interessate. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni normative ed economiche, per una durata massima di ulteriori anni 2 (due), laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario. La stazione appaltante ha facoltà di recedere anticipatamente senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta, qualora prima della scadenza del contratto intervenissero diverse disposizioni normative o fossero impartite nuove direttive da parte dello Stato o della regione Xxxxxx-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento dell’attività oggetto del contratto di brokeraggio. L’Azienda USL di Bologna, anche per conto di tutte le Aziende Sanitarie aderenti ad AVEC, si riserva comunque la facoltà di disporre una proroga tecnica del contratto stesso, alle medesime condizioni di aggiudicazione, per un tempo massimo di 180 giorni, al fine di procedere all’indizione di procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la Società è obbligata ad eseguire il servizio alle suddette condizioni. Lo svolgimento del servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo a favore delle Aziende Sanitarie di AVEC sarà oggetto di verifica e valutazione da parte delle Aziende stesse al termine di ogni anno, in particolare per quanto riguarda la tempestività e la completezza dell’assistenza tecnica fornita rispetto a specifiche fattispecie legate alla gestione dei sinistri, oltre che all’assistenza amministrativa fornita rispetto alla gestione delle polizze.
DURATA DEL SERVIZIO. Il lavoro complessivo dovrà essere eseguito nel termine massimo di 18 (diciotto) mesi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’Ente Committente comunicherà all'aggiudicatario il giorno e il luogo dove deve trovarsi per ricevere in consegna i lavori. Della consegna verrà redatto regolare verbale sottoscritto dall'Impresa esecutrice e dal responsabile del Progetto che sarà presente alla consegna. L’Ente Committente e il responsabile del Progetto vigileranno sul corretto andamento della prestazione. Dalla data del verbale decorrono i termini di inizio e di ultimazione degli interventi. L’impresa, qualora, per cause di forza maggiore ad essa non imputabili, compresa l’indisponibilità temporanea dei collegamenti SBN, non fosse in grado di completare l’esecuzioni dei servizi entro i termini stabiliti nel piano lavori, avrà la possibilità di chiedere, con domanda motivata, prima della scadenza dei termini contrattuali, un periodo di proroga. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di valutare l’accoglimento della detta istanza di proroga. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Impresa alla Regione Autonoma della Sardegna ed essere certificata con apposito verbale redatto dall’Ente Committente.
DURATA DEL SERVIZIO. La durata dell’appalto è stabilita in 60 mesi solari e consecutivi decorrenti dalla consegna degli impianti, che la Stazione Appaltante procederà ad effettuare in favore della Ditta redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti. Allo scadere dei tre anni dalla consegna degli impianti, la Stazione Appaltante procederà ad una valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività svolta, sulla base del piano di manutenzione presentato in fase di gara nonché delle prestazioni descritte nel presente capitolato e integrate dall’offerta tecnica della Ditta in fase di gara, pervenendo ad un giudizio motivato circa il servizio espletato. Laddove detto giudizio dovesse risultare negativo, la Stazione Appaltante potrà procedere al recesso dal contratto senza che ciò possa costituire elemento di pretese di qualsiasi genere, ed in particolare economiche, da parte della Ditta. La responsabilità della Ditta riferita agli impianti che ad essa vengono affidati in esercizio e manutenzione decorre dal giorno della firma del verbale di consegna degli impianti stessi. Il verbale sarà redatto dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con la Ditta e con quella uscente, per la constatazione della consistenza, efficienza e stato di conservazione degli impianti e della relativa documentazione consegnata, nonché per la segnalazione delle eventuali manchevolezze rilevate dalla Ditta. Da tale verbale risulteranno ben dettagliate la consistenza e l’efficienza degli impianti e delle parti costituenti gli impianti stessi, le eventuali necessità e la natura di preventive revisioni degli impianti in precarie condizioni richieste dalla Ditta. Qualora gli impianti non risultassero funzionanti, ciò dovrà risultare, su indicazione della Ditta, nel predetto verbale; in caso contrario gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza della Ditta, la quale dovrà provvedere alla loro eliminazione. Ai sensi dell’art. 312 del d.P.R. n.207/2010, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le attività dirette alla verifica di conformità saranno finalizzate a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, accertando che i dati...
DURATA DEL SERVIZIO. Il servizio di verifica dovrà concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni a far data dalla consegna completa all’Appaltatore del Progetto Esecutivo. Tale consegna assume la funzione di avvio del contratto e avverrà comunque entro 45 giorni dalla stipula del contratto. Ove la concessionaria presenti la progettazione esecutiva per stralci tematici (architettonico, strutturale, impiantistico), l’appaltatore potrà procedere, ove lo ritenga conveniente e possibile, alla verifica dei singoli stralci, ferma restando la necessità della verifica finale complessiva. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione dell’ultimo stralcio. Il conteggio dei termini temporali verrà sospeso a seguito della eventuale presentazione di Rapporti Intermedi, con richiesta di integrazione degli elaborati progettuali. Detta richiesta dovrà assegnare un termine per la produzione dei documenti richiesti, che dovrà essere fissato in misura congrua in relazione al contenuto delle integrazioni richieste, e verrà inoltrata alla concessionaria per il tramite dell’Amministrazione che ne verificherà preliminarmente la fondatezza. Eventuali ritardi conseguenti all’impiego, da parte della concessionaria, di tempi superiori a quelli assegnati nella produzione dei documenti richiesti, non daranno titolo a compensi aggiuntivi rispetto a quello fisso e invariabile indicato all’art. 6.
DURATA DEL SERVIZIO. La Convenzione stipulata con l’aggiudicatario ha durata di 36 mesi dalla data di avvio del servizio. In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’EGAS, il servizio alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale. Il servizio dovrà essere attivato entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della convenzione salvo diverso accordo con l’Ente destinatario del servizio. qualsiasi titolo. In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente. Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D. Lgs 50/2016. Le aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora nei servizi delle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
DURATA DEL SERVIZIO. La fase principale del servizio ha durata triennale con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, La fase eventuale derivante dall’esercizio dell’opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 35 co. 4 D.Lgs. 50/2016 avrà durata triennale. Tale rinnovo potrà essere esercitato disgiuntamente per ogni anno. L’Università si riserva inoltre la facoltà di procedere alla proroga del contratto per il periodo massimo di un anno, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello dell’Appaltatore.
DURATA DEL SERVIZIO. L’efficacia del Servizio avrà decorrenza dall’attivazione della Fornitura Energy e termine alla cessazione della stessa, salvo recesso di Hera Comm da esercitarsi con apposita comunicazione con un preavviso di almeno 60 giorni.
DURATA DEL SERVIZIO. L’incarico durerà 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto che dovrà intervenire entro il 30 giugno 2023, allo scopo di consentire alla Stazione appaltante la predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi in scadenza al 31/12/2023. Tuttavia, per tener conto che il programma assicurativo in corso sarà gestito dall’attuale Broker dell’Ente, GBSAPRI, fino alla scadenza delle polizze assicurative, cioè fino al 31/12/2023, si precisa che: - l’attività di consulenza decorrerà dalla data di stipula del contratto; - l’attività di gestione del complessivo programma assicurativo dell’Ente decorrerà dal 01/01/2024, fino alla scadenza delle polizze assicurative che saranno stipulate a seguito dell’attività di consulenza oggetto del presente incarico, se tale scadenza è successiva al termine di durata dell’incarico su indicata. Resta inteso che nell’ipotesi di proroga ex art. 106, comma 11, del Codice, delle polizze assicurative attualmente in essere e fino alla scadenza delle polizze medesime, la gestione delle stesse e le relative provvigioni saranno di spettanza del Broker che le ha intermediate. Il Broker aggiudicatario si impegna a collaborare con l’attuale Broker dell’Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia. Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni. L’ esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto. La stazione appaltante potrà altresì, esercitare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, l’opzione di proroga della durata massima di sei mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente.
DURATA DEL SERVIZIO. 10.1 Il Servizio PosteID è fornito per la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla sua attivazione ai sensi del precedente art. 4, salvo il caso di cessazione ai sensi del precedente art. 7.2. lett. g). In assenza di disdetta da parte del Titolare, la durata è tacitamente rinnovata di anno in anno fintantoché il Servizio sarà reso a titolo gratuito.
DURATA DEL SERVIZIO. L’appalto del servizio avrà durata di anni tre a decorrere dal fino al . Al termine di tale periodo scadrà di pieno diritto, senza obbligo di disdetta, preavviso, ecc. Il servizio non è rinnovabile. Qualora per qualsivoglia motivo, alla scadenza contrattuale la procedura per l’affidamento del nuovo servizio non sia ancora esecutiva, l’Aggiudicatario è tenuta a garantire la continuità del servizio, su richiesta della Committente, alle medesime condizioni contrattuali, tecniche ed economiche, per il tempo necessario ad un nuovo affidamento e, comunque, per una durata massima di tre mesi (dopo la naturale scadenza).