Common use of DURATA DEL SERVIZIO Clause in Contracts

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è stabilita in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La committente, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà estendere il servizio di ulteriori 3 (anni) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto.

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DURATA DEL SERVIZIO. La durata Azienda committente AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (ASUR) della Regione Marche, per conto e nell’inte Xxxxxx e San Benedetto del Tronto di seguito denominata AV5 Importo a base d’asta € 95.000,00+ I.V.A. Codice CIG AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Via Caduti del Lavoro – 60131 Ancona Area Vasta n. 5 – Sede amministrativa di Ascoli Xxxxxx – Via degli Iris - Tel. 00000000 Introduzione. Il presente documento sintetizza quanto emerso dalla valutazione dei rischi da interferenze dell' AREA Vasta n. 5 ASUR MARCHE (di segu definisce le modalità di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, con particolare attenzione alla elimi disposto dall'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal X.Xxx. 106109. Sintesi della VR e delle misure di prevenzion Documento di Prima informazione relativo a ciascuna sede allegata al presente documento. E' redatto allo scopo di promuovere la cooperazi la ditta affidataria, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, gli infortuni e gli incidenti durante le attività in appalto. In particolare si miglioramento dell'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei ris Il presente documento non riguarda e quindi non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle singole imprese aggiudicatarie (di seguito assume che ogni attività sia progettata e svolta nel pieno rispetto della regola dell'arte e delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e sa dagli artt. 22,23 e 24 dei D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. Si richiamano gli obblighi di cooperazione e coordinamento affinché le im tempestivamente ogni eventuale insufficienza del presente documento così come ogni eventuale discordanza di quanto indicato rispetto a q proprie attività lavorative. Tali comunicazioni dovranno essere inoltrate al Servizio di Prevenzione e Protezione e al referente per il contratto d dovranno essere trattate e utilizzate ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il presente documento deve essere allegato al ne costituisce pertanto parte integrante e non enucleabile. ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE Denominazione ASUR MARCHE Sede Legale Xxx Xxxxxx xxx xxxxxx - 00000 Xxxxxx P. IVA - C.F. 02175860424 Unità operativa AREA VASTA 5 Ascoli Xxxxxx X. Xxxxxxxxx del Tronto Telefono centralino 00000000 Settore attività Sanità Direttore AREA VASTA Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Referenti/responsabili della Committente per la sicurezza: Datore di Lavoro Avv. XXXXXXXXX XXXXXXXX Medico Competente Dr. XXXXXXXXX XXXXXXX RSPP Dott.a XXXXX XXXXXX Dirigente S.P.P. Xxx. XXXXXXX XXXXXXXXX ASPP Ass. San. XXXXXXX XXXXXXXXXX ASPP Tecnico Prevenzione XXXXXXX XXXXX RLS xxxxxxxxx@xxxxx.xxx; xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; xxxxxx.xxx@xxxxx.xxx; xxxxxxxxx@xxxxx.xxx; m xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; xx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; mariatere AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Via Caduti del Lavoro – 60131 Ancona Area Vasta n. 5 – Sede amministrativa di Ascoli Xxxxxx – Via degli Iris - Tel. 00000000 ANAGRAFICA DELLA DITTA APPALTATRICE Ditta appaltatrice Recapiti telefonici: Sede Legale Rappresentante legale E - mail Personale impiegato nell’esecuzione del contratto N.B. Ai sensi del D.Lgs. 163/2006, ulteriori e pertinenti dati/informazioni saranno acquisiti dai Servizi preposti della AV5 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Via Caduti del Lavoro – 60131 Ancona Area Vasta n. 5 – Sede amministrativa di Ascoli Xxxxxx – Via degli Iris - Tel. 00000000 Il presente DUVRI riporta i potenziali rischi relativi al contesto della “FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURA CUCINA” del P dell’Area Vasta n. 5 dell’ASUR MARCHE e non riporta i rischi intrinseci del personale della ditta esecutrice del servizio è stabilita in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data correlato alle att analizzati nel DVR della ditta stessa. Il presente DUVRI sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai fini della valutazione dei rischi da interferenze. Prima di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare iniziare il servizio di appalto, la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di informare l’AV5 sui rischi derivanti dall’attività da apposito verbale redatto in contraddittorio svolgere. In ogni caso prima dell’avvio dell’attività, l’Appaltatore sarà convocato per la riunione preventiva di reciproca informazione e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La committente, coordinamento sui ai sensi dell’art. 63 comma 5 26 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, potrà estendere il 81/08. Di detta riunione sarà effettuato verbale a cura del SSP aziendale che costituirà integrazione al presente CARATTERISTICHE DELL’APPALTO. L’appalto consiste nel servizio di ulteriori 3 FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURA CUCINA di pertinenza dell’AV5 dell’ASUR MARC Il servizio dovrà svolgersi nell’osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti, alle disposizioni delle linee guida in materia di sicurezz in materia di prevenzione di rischio infettivo (anni) D. Lgs. 81/08), alle medesime condizioni economiche prescrizioni citate nel capitolato di gara e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nel rispetto delle disposizioni intern Direzione Medica di Presidio, dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’AV5 se del caso. Fattori interferenziali presenti nei tre anni la percentuale siti/aree interessate ai lavori Presenza di raccolta differenziata (calcolata come media attività di tutto il periodo socio-sanitaria Presenza di contatto) non inferiore al 65%. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurarepersonale, dietro invito dell’Ente Appaltanteutenti, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraentepazienti, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattoecc.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DURATA DEL SERVIZIO. La presente convenzione avrà una durata del servizio è stabilita in 3 di 5 (trecinque) anni con decorrenza dalla data dal 01.01.2022 al 31.12.2026 e potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per non più di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La committenteuna volta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 comma 5 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale norma e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016, potrà estendere il servizio ) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti: - previsione nel bando e nei documenti di ulteriori 3 (anni) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale gara dell’opzione di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%xxxxxxx; - vigenza del contratto; - avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio. La Ditta Appaltatrice proroga è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i dodici sei mesi dalla successivi alla scadenza dell’appaltodella convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l’individuazione del gestore subentrante. In tal caso rimangono ferme tutte Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del economiche della presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contrattoconvenzione. L’Ente appaltante si riserva riserva, inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora l’Unione dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal contrattosoggetto con il quale ha stipulato la convenzione. All'atto della cessazione del servizio, il Tesoriere è tenuto a depositare presso il Servizio Finanziario dell’Unione tutti i registri, i bollettari, gli archivi informatici della documentazione analitica (mandati e senza che l’Appaltatore possa pretendere reversali) quietanzati nel corso degli esercizi e richiedere compensi a qualsiasi titolo quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel ciò indifferentemente dal momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattoabbia a verificarsi.

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Samples: Unione Di Comuni Lombarda

DURATA DEL SERVIZIO. La Il servizio avrà la durata di circa 1000 giorni, a partire dal mese di aprile 2018 e scadenza il 31 dicembre 2020. L’inizio del servizio è stabilita in 3 (tre) anni avverrà con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula la sottoscrizione del contratto d’appalto. La committente, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà estendere L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare il servizio di ulteriori 3 (anni) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione stipula del contratto. L’Ente appaltante L’Amministrazione Comunale, per attuare le disposizioni dell’art. 1 del D. L.. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 (Spending Review), consistente nell’adesione alla convenzione Consip S.p.A., Servizio Luce 4, si riserva sin d’ora la facoltà di recedere anticipatamente il presente servizio, in qualsiasi momento e previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con avviso anticipato di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata inviata all’indirizzo dell’Appaltatore senza che questi possa avanzare riserva alcuna. La Stazione Appaltante, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente unilateralmente in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’aggiudicatario e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Alla scadenza del contratto non è previsto alcun rinnovo tacito fatto salvo quanto riportato a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai seguire.. Ai sensi del Capo III della parte IV dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente50/2016, alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, il GESTORE UNICO Comune di Bardonecchia potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, con durata massima di mesi 2 (due) dopo la naturale scadenza; in ogni caso, la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dall’Amministrazione appaltante, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia. L'Appaltatore sarà tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite: ⮚ per il subentro nella gestione integrata quanto applicabili, dai Criteri Ambientali Minimi (di seguito C.A.M.) di cui al D.M. 27 settembre 2017 relativi alla “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, per l’acquisizione di apparecchi per l’illuminazione pubblica e l’affidamento del servizio ovvero di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”. ⮚ dai documenti tecnico – amministrativi allegati al bando su MEPA “per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, iniziativa “Servizi”, categoria “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”, sottocategoria “Impianti Elettrici e Speciali”. ⮚ dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi; ⮚ dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori; ⮚ dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico; ⮚ dal regolamento di Polizia Urbana; ⮚ dal regolamento Edilizio comunale; ⮚ dalle disposizioni delle indicazioni del Piano d’Azione Nazionale del Green Public Procurement (PAN- GPP), del Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) della Provincia di Torino e sottoscritto da questa Amministrazione e le politiche ambientali del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001:2004; ⮚ dalle disposizioni riferite agli standard sociali di cui al D.M. 6 giugno 2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” Inoltre, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con particolare riferimento a: ⮚ Legge n. 791 del 18/10/77; ⮚ D.M. 37 del 22 gennaio 2008; ⮚ D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.; ⮚ Norma UNI-EN 11248 e UNI-EN 1321 ⮚ Legge Regione Piemonte n. 31/2000; ⮚ D. Lgs. n. 267/2000; ⮚ Normativa CEI e UNI vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto od emanata nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione corso della durata del contratto, ed in particolare: ⮚ Norma CEI 64-8/1-7 – “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 100V in c.a. e a 1500V in c.c.”; ⮚ Norma CEI 64-8/V2 Sezione n. 714 – “Impianti di illuminazione situati all’esterno”; ⮚ Norma CEI 11-17 – “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee di cavo”; ⮚ Norma CEI 11-18 – “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra”; ⮚ Norma CEI EN 50110-1 – “Esercizio degli impianti elettrici”.

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Samples: Contratto

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è stabilita in 3 di 36 (treTrentasei) anni mesi, con decorrenza iniziale dalla data stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore aggiudicatario oppure dall’aggiudicazione definitiva, in caso di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La committenteavvio d’urgenza dell’esecuzione dello stesso Accordo, ai sensi dell’art. 63 comma 5 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto al successivo art. 22 lett. e) del presente Disciplinare. L’Accordo Quadro si risolve ope legis, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016: • allo scadere del termine finale; • alternativamente, prima del termine finale sopra indicato, all’esaurirsi dell’ammontare dell’importo dell’accordo quadro medesimo. Qualora i contratti di appalto (per la selezione del prestatore e l’impiego di quest’ultimo presso FAV) discendenti dall’Accordo quadro abbiano una durata che oltrepassa il termine finale dell’Accordo quadro medesimo, quest’ultimo conserverà la propria efficacia ai soli fini dell’esecuzione dei contratti di appalto ancora in essere e soltanto fino all’esaurirsi di questi ultimi. E’ prevista la possibilità (opzione) di rinnovo per ulteriori 12 (Dodici) mesi, su comunicazione scritta AR/PEC della Fondazione, almeno 1 mese prima della scadenza naturale. Ugualmente potrà estendere il servizio di ulteriori 3 (anni) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre essere prorogato su indiscutibile richiesta della Fondazione nell’ipotesi in cui entro il termine di scadenza non sia stato esaurito l’importo massimo dell’Accordo Quadro. L’importo di cui al successivo art. 3 tiene conto di tale opzione. La durata del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica in corso di scelta del contraenteesecuzione potrà, sino all’entrata in servizio altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appaltocontraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (c.d. proroga tecnica). In tal caso rimangono ferme tutte le il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali dell’appalto scadutoo più favorevoli per la Stazione Appaltante. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio E’ fatta salva la facoltà di gestione integrata dei rifiuti recesso da parte della Fondazione che deve essere comunicata almeno 3 mesi prima della scadenza. In ogni caso la Fondazione ha la facoltà di altro Organismo istituzionale revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinques della Legge 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o Autoritàcomunque di non espletare la gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il servizio oggetto dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del presente appaltocommittente nella sezione “Gare e Appalti”, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare gli stessi possano accampare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattoriguardo.

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Samples: www.arena.it

DURATA DEL SERVIZIO. La L'appalto di cui trattasi avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto Si precisa che per le attività di “deposito e gestione” ed “a richiesta” il pagamento sarà quantificato in funzione della reale presa in carico, a seguito di ordinativi, degli archivi oggetto del presente affidamento. Ad esempio, gli archivi custoditi presso la Società Deltauno saranno presi in carico, presumibilmente, dalla scadenza naturale del relativo contratto prevista al 31 luglio 2017 e, pertanto, il pagamento del servizio è stabilita sarà quantificato dal momento della loro presa in 3 carico. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 (tredodici) anni con decorrenza mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula condizioni del contratto d’appaltooriginario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante. La committenteDurante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Capitolato. Sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedere all’affidamento di nuovi servizi, conformi al progetto a base di gara, consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura, ai sensi dell’art. 63 63, comma 5 5, del D.Lgs. n. 50/2016, potrà estendere il servizio per un periodo massimo di ulteriori 3 12 (annidodici) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%mesi. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Stazione Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contrattodare avvio all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8°, del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattoCodice.

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Samples: servizi2.inps.it

DURATA DEL SERVIZIO. La concessione avrà la durata del servizio è stabilita in 3 di anni 06 (tre) anni sei), con decorrenza dalla data dal 01.01.2020 e scadenza 31.12.2025. La concessione potrà subire una proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario all’esperimento della nuova procedura di effettivo inizio gara, e comunque fino ad un massimo di gg. 90 (novanta), durante i quali il Concessionario si impegna sin d’ora ad espletare il servizio agli stessi – o più favorevoli - prezzi, xxxxx e condizioni. Lo stabilimento balneare “Lido del Finanziere” dovrà osservare il periodo minimo di apertura, per l’erogazione dei servizi che di cui al presente bando di gara, dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno (a decorrere dall’anno 2020), garantendo gli orari di apertura e chiusura stabiliti dall’ordinanza balneare dell’anno di riferimento. In tale periodo temporale l’apertura dovrà risultare essere continuativa e senza interruzioni. Il Concessionario potrà effettuare una apertura serale settimanale con orario 20.00-24.00, come da apposito verbale redatto disposizioni comunali in contraddittorio materia, anche su richiesta della clientela. E’ facoltà del Concessionario, nel rispetto dei termini imposti dalla Capitaneria di Porto e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La committentedalle Autorità Locali, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà di estendere il servizio di ulteriori 3 (anni) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%erogazione dei servizi. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurareOve il Concessionario intenda avvalersi di detta facoltà dovrà ottenere, dietro invito dell’Ente Appaltantesuccessivamente alla stipula dell’atto negoziale, apposita autorizzazione della S.A., dettagliando i giorni, gli orari e il periodo di apertura ed erogazione dei servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appaltostessi. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio presenza di gestione integrata dei rifiuti disdetta tacita o esplicita da parte del Concessionario ovvero abbandono del servizio, la S.A. si riserva, comunque, la facoltà unilaterale di altro Organismo istituzionale o Autorità, estendere la validità della concessione per il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo tempo strettamente necessario al fine di indennizzo o penalità, nei confronti del Comuneindividuare un nuovo Concessionario. In caso di inadempienza diniego da parte del Concessionario, si procederà all’esecuzione in danno del servizio. Se tale disdetta tacita o esplicita ovvero abbandono del servizio dovesse avvenire senza giustificato motivo e/o inadeguatezza del servizio giusta causa, la S.A., oltre alla richiesta di risarcimento danni, addebiterà al Concessionario inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altri operatori economici e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, ciò fino a dichiarare la decadenza e risoluzione alla scadenza naturale del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi oltre all’incameramento del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattodeposito cauzionale.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Contrattuali

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è stabilita in dell’appalto sarà di anni 6 (mesi 72). Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per ulteriori massimo anni 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La committente, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà estendere il servizio di ulteriori 3 (annimesi 36) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%giuridiche. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine data di scadenza decorrenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica coinciderà con l’inizio delle operazioni di scelta trasferimento del contraentemateriale presso il magazzino designato dall’Aggiudicatario, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi ossia dalla scadenza dell’appaltodata definita T1 all’art. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto 12 del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa Capitolato. Per i primi sei mesi l’appalto si intende conferito a titolo di indennizzo o penalità, prova. Il periodo di prova rientra nei confronti 72 mesi di durata del Comunecontratto. In caso di inadempienza esito positivo del periodo di prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale. In caso di esito negativo la ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX potrà revocare la aggiudicazione e risolvere il contratto con preavviso di non meno di 30 giorni solari. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo per il servizio prestato. Sono esclusi rimborsi o indennizzi di qualsiasi tipo e/o inadeguatezza pretese di qualsiasi genere. Il contraente dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione del servizio e delle attività eseguite fino al subentro del nuovo soggetto, che potrà essere individuato dalla Ditta AppaltatriceASST anche utilizzando la graduatoria della presente procedura. La prosecuzione del servizio, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolatoaffidato temporaneamente ad altra società, resterà a carico dell’Aggiudicatario, per il maggiore costo sostenuto, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione nuova aggiudicazione. È comunque fatta salva l’applicazione dell’art. 15 (Risoluzione del contratto) del presente Capitolato Speciale in ogni momento, anche precedente ai sei mesi, qualora ne ricorressero le condizioni. L’Ente appaltante In conseguenza della risoluzione contrattuale, l’ASST si riserva di assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del servizio, senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno. Qualora, nel corso dell’appalto, vengano meno le condizioni iniziali previste dalla documentazione di gara ed, in particolare, nel caso in cui vengano modificate le disposizioni normative di riferimento sia a livello regionale che nazionale, con annesse ripercussioni di tipo organizzativo sulle strutture dell’ASST, quest’ultima si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto e/o comunque di chiedere una sua modifica. Alla scadenza del contratto, e l’Aggiudicatario sarà, comunque, tenuto a concordare con questa ASST il piano di dismissione graduale dell’attività affidatagli ed il passaggio delle consegne al nuovo appaltatore, senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi oneri aggiuntivi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattoquesta Amministrazione.

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Samples: www.asst-pg23.it

DURATA DEL SERVIZIO. Il servizio in oggetto avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.20 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.22. Dalla data di decorrenza l’aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di consulenza e brokeraggio adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara. Il broker aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze - compresi i sinistri pregressi, cioè denunciati prima dell’inizio dell’incarico oggetto del presente capitolato e non ancora definiti - secondo il disposto del Codice deontologico e secondo i principi generali in materia, impegnandosi a collaborare a tal fine con il broker attualmente incaricato. Il Commissario Delegato dichiara e l’aggiudicatario prende e dà atto che il contratto si intende valido ed efficace fino alla sua naturale scadenza, salvo il diritto di recesso unilaterale ex art.1373 cod. civile, II comma, ed in parziale deroga al disposto di cui all’art. 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza diritto ad alcun corrispettivo. Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di brokeraggio assicurativo alle medesime condizioni per una durata pari a due anni. Tale facoltà potrà essere esercitata dal Commissario Delegato con comunicazione all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata, da effettuarsi prima della scadenza del contratto originario. La durata del servizio è stabilita contratto in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data corso di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che esecuzione potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La committentecomunque essere modificata, ai sensi dell’art. 63 comma 5 106, c. 11, del D.Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., potrà estendere anche in caso di mancato rinnovo, per il servizio tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di ulteriori 3 (anni) gara finalizzata all’individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. In tal caso la controparte è tenuta all’esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che normative. L’aggiudicatario dovrà, altresì, assicurare, su richiesta del Commissario Delegato, in caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il prosecuzione delle attività per un periodo di contatto) non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, al 65%fine di consentire il graduale passaggio di competenze al nuovo contraente. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine L’incarico cesserà immediatamente di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero produrre effetti nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio venga meno l’iscrizione dell’aggiudicatario al Registro Unico degli Intermediari assicurativi, ex all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.. Qualora allo scadere delle singole annualità lo stato di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare emergenza, ad oggi determinato fino al Comune 31.12.20, non fosse ulteriormente prorogato, il contratto si intenderà risolto con impossibilità di produrre effetti per la prosecuzione del contrattole annualità successive.

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Samples: www.commissarioterzacorsia.it

DURATA DEL SERVIZIO. La Il contratto, per entrambi i lotti di gara, avrà durata del servizio è stabilita in 3 6 anni (tre72 mesi) anni con decorrenza a decorrere dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula collaudo definitivo dell’ultimo sistema diagnostico introdotto con facoltà di rinnovo del contratto d’appalto. La committente, alla scadenza per ulteriori 2 anni ai sensi dell’art. 63 35, comma 5 del 4, D.Lgs. 50/2016, a discrezione dell’Azienda contraente. La fornitura si intenderà accettata a tutti gli effetti solo dopo l’esito positivo del collaudo dei sistemi analitici costituenti tutta la catena oggetto di fornitura, secondo le modalità disciplinate dall’art. 7 del presente Capitolato speciale di fornitura. Da tale data decorreranno i canoni di locazione e di assistenza tecnica e manutenzione full-risk e la fatturazione relativa all’acquisto dei reagenti e del materiale di consumo. Resta salvo il diritto di recesso anticipato da parte dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi o dell’Azienda Socio sanitaria Territoriale di Cremona qualora, alla scadenza dei primi 3 mesi – da considerare come periodo di prova - il servizio risultasse, a giudizio insindacabile dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi o dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, eseguito in maniera incompleta e/o non soddisfacente, prevedendo un preavviso di 15 giorni e fornendo adeguata motivazione. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto fornito, esclusi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. In caso di esito positivo del periodo di prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale. Ai sensi di legge, il contratto non è tacitamente rinnovabile pertanto, si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo l’esercizio della facoltà di rinnovo espresso di cui al primo comma del presente articolo. Qualora, per esigenze sopravvenute ed impreviste, non si fosse potuto procedere per tempo alla stipulazione di un nuovo contratto, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria territoriale di Cremona, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Decreto Legislativo n. 50/2016, potrà estendere il servizio si riservano la facoltà di ulteriori 3 (anni) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, prorogare il servizio oggetto del presente appaltorapporto contrattuale per un periodo non superiore a dodici mesi e, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito comunque, fino all’espletamento della procedura relativa alla nuova gara d’appalto, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa aggiudicataria di ciascun lotto di gara abbia diritto di recesso da tale proroga e alle medesime condizioni in essere a titolo tale data. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di indennizzo Lodi e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona si riservano inoltre di interrompere il servizio, con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio oggetto della presenta gara, o penalità, nei confronti del Comunenel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa. In caso di inadempienza e/recesso, scadenza, risoluzione o inadeguatezza cessazione per qualunque motivo del contratto, l’appaltatore è tenuto ad assicurare l’esecuzione del servizio e sino al nuovo affidamento dello stesso, alle medesime condizioni in essere. Al termine della fornitura, anche in presenza di nuove aggiudicazioni a favore di altri fornitori o di diverse soluzioni tecniche, l’Impresa fornitrice si impegna a garantire la regolarità delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatriceforniture, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alla Azienda Sanitaria di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III erogare al meglio i propri servizi nelle more dell’avvio della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattonuova fornitura.

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Samples: www.asst-lodi.it

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è stabilita in 3 Le forniture ed i servizi oggetto dell’appalto, di cui al predetto art. 2, dovranno essere erogati per 36 (tretrentasei) anni con decorrenza mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito emissione del verbale redatto in contraddittorio di collaudo. Resta facoltà della “Stazione Appaltante” esercitare l’opzione di riacquisto dell’intera fornitura, hardware e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione software, incluse le licenze d’uso del software e dell’hardware ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La committenteesclusa la “Garanzia”, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà estendere il servizio ad un valore pari all’1% dell’importo aggiudicato per l’intera fornitura (esclusi gli oneri di ulteriori 3 (anni) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appaltosicurezza). In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempola “Stazione Appaltante” dovrà dare comunicazione alla “Ditta Aggiudicataria” della propria determinazione di volersi avvalere del diritto di riscatto almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio a mezzo raccomandata con avviso di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale ricevimento o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comuneequipollenti. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza esercizio del servizio diritto di riscatto, il relativo corrispettivo sarà corrisposto nei modi e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal termini previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 del presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel Nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio la “Stazione Appaltante”, a suo insindacabile giudizio, non ritenga di raccoltadovere esercitare l’opzione di riacquisto, la “Ditta Aggiudicataria” si obbliga, al termine della validità del Contratto, a ritirare senza ritardo ed a smaltire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, a sue cure e spese, tutte le apparecchiature oggetto del presente capitolato. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune Le modalità operative per la prosecuzione dismissione dei “Personal computer desktop” dovranno essere concordate con la “Stazione Appaltante” ed in particolare dovrà essere concordato il periodo di tempo in cui le apparecchiature dovranno essere ritirate. Il ritiro completo delle apparecchiature dovrà in ogni caso avvenire entro trenta giorni dalla scadenza contrattuale, salvo espressa accettazione da parte della stazione appaltante di un termine maggiore. Il mancato rispetto del contrattotermine stabilito per il completo ritiro delle apparecchiature comporterà l’applicazione di una penale, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 23 del presente capitolato.

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Samples: www2.agenziaentrateriscossione.gov.it

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio dell’appalto è stabilita in anni 3 (tre) anni con decorrenza dalla data della Determinazione di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare aggiudicazione definitiva, con la possibilità di proseguire il contratto per ulteriori anni uno. Allo scadere del termine contrattuale l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare l’appalto per ulteriori 12 (dodici) mesi, con preavviso da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula comunicare all’appaltatore non oltre 30 (trenta) giorni prima dello scadere del contratto d’appaltotermine suddetto. La committente, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà estendere il servizio di ulteriori 3 (anni) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il Durante l’eventuale periodo di contatto) non inferiore al 65%. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso proroga rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste stabilite dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione compreso il canone vigente al termine dell’ultimo anno. È escluso il rinnovo tacito del contratto. L’Ente appaltante Qualora il Comune non si riserva avvalga di detta facoltà, nulla potrà essere richiesto dalla Ditta aggiudicataria, che rinuncia ad ogni eventuale pretesa. Rimane peraltro obbligo per la facoltà Ditta stessa, alla scadenza del contratto e ove richiesto dal Comune, di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata proseguire nell’espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore, della durata massima di 6 (sei) mesi, onde consentire all’Ente di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione del presente capitolato. Il provvedimento di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Aggiudicatario dalla data della Determina di aggiudicazione, la Ditta avrà a disposizione 15 (quindici) giorni di tempo per completare tutte le operazioni previste per l’avvio del servizio, ivi comprese le eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione, salvo diverse indicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. Gli oneri a carico dell’Amministrazione Comunale decorreranno dalla data effettiva di avvio del servizio. Il servizio potrà essere avviato anche nelle more della sottoscrizione del Contratto, al fine di non interrompere il servizio pubblico e di continuare a garantire l’incolumità della cittadinanza nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio rispetto delle vigenti normative sul randagismo e delle relative norme di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattoprevenzione igienico – sanitaria.

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Samples: www.regione.sardegna.it

DURATA DEL SERVIZIO. La durata massima dei servizi di verifica della progettazione e di supporto al RUP per la validazione è definito per fasi, esclusi i tempi per la ricognizione dei documenti e l’approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, ed esclusi i casi di approfondimento nella fase intermedia, secondo la seguente tabella: Tabella n. 3 – Indicazione della durata delle fasi del servizio è stabilita in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data da affidare Attività Durata Prevista Servizio di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio verifica della progettazione e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula supporto al RUP Verifica del progetto definitivo 45 giorni Verifica del progetto esecutivo 30 giorni Supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo 10 giorni Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue: - per ciascuna fase il Direttore di esecuzione del contratto d’appalto(DEC) procederà a comunicare l’avvio della prestazione mediante invito formale da cui decorrono i termini sopra indicati per le specifiche prestazioni; - è opportuno precisare che i termini contrattuali potranno essere sospesi quando ricorrano i presupposti di cui all’art. La committente23 del D.M. n. 49/2018, ovvero in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero pareri necessari, che dovranno essere resi dagli Enti competenti non direttamente coinvolti nella presente procedura. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione i medesimi termini decorreranno nuovamente con la ripresa dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 63 comma 5 23 del D.Lgs. D.M. n. 50/2016, potrà estendere il servizio 49/2018; - per ogni giorno di ulteriori 3 (anni) alle medesime condizioni economiche e ritardo rispetto ai tempi contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore è applicabile una penale secondo le modalità descritte al 65%. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto.successivo §15

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Samples: www.agenziademanio.it

DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è stabilita in 3 6 (tresei) anni con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appalto. La committente, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà estendere il servizio di ulteriori 3 (anni) alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici sei mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare applica le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale un eventuale unione dei comuni attivi decida di avviare tale servizio di raccoltaraccolta in forma congiunta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto.

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Samples: comune.ceccano.fr.it

DURATA DEL SERVIZIO. Il Servizio avrà durata di mesi 6 (sei), con decorrenza dal 01/11/2018 e conclusione il 30/04/2019 con facoltà, per la S.A., di ripetizione dello stesso per ulteriori mesi 6 (sei). La durata ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, del contratto iniziale. La S.A. si riserva inoltre, la facoltà di richiedere l’avvio del servizio è stabilita in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei servizi che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d’appaltocontratto, come previsto all’art. La committente, ai sensi dell’art. 63 comma 5 32 del D.LgsD. Lgs. n. 50/201650/2016 e smi. Qualora alla scadenza contrattuale non fosse ancora esperito od aggiudicato un nuovo appalto, potrà estendere il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare il servizio di ulteriori 3 (anni) alle per il periodo necessario alla conclusione della gara ed al nuovo affidamento, garantendo le medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il periodo di contatto) non inferiore al 65%applicate fino alla scadenza. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del relativo al presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comunepertanto con essa non possono essere introdotte condizioni nuove nel contratto medesimo. In caso di inadempienza e/passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione recesso del contratto, l’appaltatore cessante dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. L’Ente appaltante Per mancato rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma, la S.A. si riserva di trattenere a titolo di penale l’ultima rata del pagamento o di rivalersi sulla cauzione. La S.A. prima di procedere all’indizione di una nuova gara, verificherà l’attivazione da parte di Consip SpA della nuova convenzione (attualmente in fase di aggiudicazione): in caso di esito positivo di tale verifica, la S.A. procederà a ad attivare la procedura prevista di adesione. Qualora, allo scadere del periodo contrattuale più sopra riportato senza che la società Consip SpA abbia attivato la convenzione, la S.A. si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e chiedere alla ditta aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura un proroga tecnica atta a garantire il prosieguo del servizio senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente interruzioni – al fine di zona individui, non danneggiare i propri dipendenti. Tale periodo di proroga sarà richiesto ai sensi del Capo III comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice dei contratti o Codice), nelle more dell’espletamento della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contrattonuova gara o della possibile adesione alla nuova convenzione Consip.

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Samples: www.comune.rozzano.mi.it

DURATA DEL SERVIZIO. La Il servizio avrà la durata del servizio è stabilita in 3 di 6 (tresei) anni con decorrenza mesi decorrenti dalla data del verbale di effettivo inizio dei servizi presa in carico delle aree e delle infrastrutture, che dovrà risultare da apposito verbale verrà redatto in contraddittorio e che potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione ed in pendenza della con l’attuale affidatario del servizio. Dopo la stipula del contratto d’appaltoe prima della presa in carico delle aree e delle infrastrutture, la Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare una fase di avviamento finalizzata alla conoscenza delle aree, degli impianti e delle procedure oggetto dell’appalto, indispensabile per garantire la continuità del servizio. La committenteTale periodo non dovrà essere inferiore a tre giorni naturali e consecutivi, ai sull’intero arco delle 24 ore, durante il quale gli operatori della ditta aggiudicataria, di seguito abbreviata in D.A., verranno formati ed informati sulla tipologia, la consistenza ed il funzionamento delle infrastrutture stesse. Ai sensi dell’artdegli artt. 63 comma 5 1353 e 1360 c.c., il contratto d'appalto è sottoposto alla condizione risolutiva del D.Lgssuperamento del periodo di prova. n. 50/2016Alla scadenza del primo trimestre, potrà estendere il Responsabile del Procedimento, avvalendosi dei Responsabili operativi incaricati, effettuerà una valutazione oggettiva circa l’effettivo rispetto delle condizioni contrattuali L' esito della valutazione sarà formalmente comunicato alla D.A. nei 15 giorni successivi alla scadenza del periodo di prova; in caso di mancato superamento del periodo di prova, il Dipartimento Servizi Condivisi si riserverà l’affidamento dell’appalto al concorrente seguente in graduatoria. Sono fatte salve le prestazioni svolte dalla D.A. fino alla comunicazione dal parte del Dipartimento Servizi Condivisi. Alla scadenza dell'appalto la ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta, qualora il Dipartimento Servizi Condivisi lo ritenga necessario, e nelle more dell’aggiudicazione della procedura aperta ad evidenza pubblica in corso di espletamento, a prestare il servizio di ulteriori 3 (anni) in oggetto alle medesime condizioni economiche e contrattuali a condizione che la ditta abbia raggiunto nei tre anni la percentuale di raccolta differenziata (calcolata come media di tutto il in vigore, per un periodo di contatto) non inferiore al 65%ulteriori 90 giorni + 90 giorni. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare, dietro invito dell’Ente Appaltante, i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto oltre il termine di scadenza del contratto nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente, sino all’entrata in servizio del nuovo affidatario e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza dell’appalto. In tal caso rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. Qualora le disposizioni legislative vigenti nel tempo, impongano l’istituzione e l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di altro Organismo istituzionale o Autorità, il servizio oggetto del presente appalto, cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore unico individuato dall’Autorità d’Ambito senza che la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo o penalità, nei confronti del Comune. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l’Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui l’eventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dell’ATO ovvero dell’unione dei comuni nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto.Il prezzo dovrà essere comprensivo degli oneri per:

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Samples: arcs.sanita.fvg.it