Common use of DURATA DEL SERVIZIO Clause in Contracts

DURATA DEL SERVIZIO. Il servizio ha una durata di due (2) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa dall’Ufficiale Rogante di AREA entro sessanta (60) giorni dall’efficacia della Determinazione di aggiudicazione definitiva. A discrezione della Stazione Appaltante il contratto potrà essere prorogato per sei (6) mesi, esclusivamente al fine di poter esperire la nuova gara d’appalto, previo avviso da comunicare per iscritto all’aggiudicatario, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto. L’esecutore del servizio è obbligato ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Tutte le spese contrattuali e diritti di rogito sono a carico del soggetto aggiudicatario. Altresì l’esecutore del contratto assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di che trattasi. E’ vietato il rinnovo del contratto. La cessione del contratto è vietata a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.

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Samples: www.area.sardegna.it

DURATA DEL SERVIZIO. Il servizio ha una La durata di due (2) anni, decorrenti dell’appalto è pari a n.12 mesi e decorre dalla data di stipula del verbale contratto o dalla data di consegna. Il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa dall’Ufficiale Rogante avvio del servizio sotto riserva di AREA entro sessanta (60) giorni dall’efficacia della Determinazione di aggiudicazione definitiva. A discrezione della Stazione Appaltante il contratto potrà essere prorogato per sei (6) mesi, esclusivamente al fine di poter esperire la nuova gara d’appalto, previo avviso da comunicare per iscritto all’aggiudicatario, almeno trenta (30) giorni legge prima della scadenza stipula del contratto. L’esecutore del servizio è obbligato ad accettare l’eventuale Decorsi i 12 mesi l’appalto in parola scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. Pur tuttavia la stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l’appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o danni di qualsiasi natura, nel caso di subentro nella gestione di rifiuti, ai sensi della Legge 26 /2010 e s.m.e i., della competente società provinciale. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere alla società una proroga alle condizioni al termine del contratto, nessuna esclusa. Tutte le spese contrattuali alle medesime condizioni economiche e diritti per il tempo necessario a predisporre gli atti di rogito sono a carico del soggetto aggiudicatario. Altresì l’esecutore del contratto assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto gara, per un termine massimo di che trattasi. E’ vietato il rinnovo del contratto. La cessione del contratto è vietata a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006ulteriori mesi n.6 (sei).

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DURATA DEL SERVIZIO. Il servizio L'appalto ha una la durata di due (2) anni, mesi 39 decorrenti dalla data di redazione del verbale di consegnaconsegna del servizio, anche sotto riserva di legge. Il In ogni caso la fine del contratto d’appalto è fissata per il 30.06.2021. Al fine di assicurare la continuità del servizio, l’Appaltatore sarà stipulato tenuto, comunque, all’espletamento del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni anche dopo la scadenza contrattuale fino a quando il Committente non abbia individuato un nuovo Appaltatore. L’Amministrazione si potrà avvalere della facoltà di consegnare il servizio nelle more di stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 110 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si avvarrà della facoltà, in forma pubblica amministrativa dall’Ufficiale Rogante caso di AREA entro sessanta (60) giorni dall’efficacia della Determinazione fallimento o di aggiudicazione definitivarisoluzione del contratto ai sensi dell’art. A discrezione della Stazione Appaltante il contratto potrà essere prorogato per sei (6) mesi108 del codice, esclusivamente di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di poter esperire stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la nuova gara d’appalto, previo avviso da comunicare per iscritto all’aggiudicatario, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contrattomigliore offerta. L’esecutore del servizio è obbligato ad accettare l’eventuale proroga L'affidamento avviene alle medesime condizioni del contratto, nessuna esclusa. Tutte le spese contrattuali e diritti già proposte in sede di rogito sono a carico del soggetto offerta dall’originario aggiudicatario. Altresì l’esecutore del contratto assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di che trattasi. E’ vietato il rinnovo del contratto. La cessione del contratto è vietata a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.

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DURATA DEL SERVIZIO. Il servizio ha una durata pari a due anni con decorrenza 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018, con possibilità di rinnovo per ulteriori due (2) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto d’appalto sarà stipulato committente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice l’opzione di proroga della durata massima di sei mesi, qualora siano in forma pubblica amministrativa dall’Ufficiale Rogante corso le procedure per la ricerca di AREA entro sessanta (60) giorni dall’efficacia della Determinazione di aggiudicazione definitivaun nuovo contraente. A discrezione decorrere dal 1 gennaio 2017 l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e dall’offerta presentata in sede di gara. In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto il broker, su richiesta della Stazione Appaltante il contratto potrà essere prorogato Provincia, si impegna ad assicurare la prosecuzione della attività per sei (6) mesi, esclusivamente una periodo massimo di sessanta giorni al fine di poter esperire la nuova gara d’appaltoconsentire il passaggio graduale delle competenze al nuovo broker. L’incarico cesserà di produrre effetti, previo avviso da comunicare per iscritto all’aggiudicatariocon decorrenza immediata, almeno trenta (30) giorni prima qualora venga meno l’iscrizione del broker aggiudicatario, al registro di cui al D.Lgs 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della scadenza società di brokeraggio, ovvero, in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del contratto. L’esecutore del servizio è obbligato ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Tutte le spese contrattuali e diritti di rogito sono a carico del soggetto aggiudicatario. Altresì l’esecutore del contratto assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di che trattasi. E’ vietato il rinnovo del contratto. La cessione del contratto è vietata a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006danno.

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DURATA DEL SERVIZIO. Il servizio ha una L’appalto avrà durata di due mesi 48 (2) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegnaquarantotto). Il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa dall’Ufficiale Rogante di AREA entro sessanta (60) giorni dall’efficacia della Determinazione di aggiudicazione definitiva. A discrezione della Stazione Appaltante il contratto potrà essere prorogato per sei (6) mesi, esclusivamente al fine di poter esperire la nuova gara d’appalto, previo avviso da comunicare per iscritto all’aggiudicatario, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto. L’esecutore del servizio è obbligato ad accettare l’eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Tutte le spese contrattuali e diritti di rogito sono a carico del soggetto aggiudicatario. Altresì l’esecutore La durata del contratto assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di che trattasipuò essere modificata, ai sensi dell’art. E’ vietato il rinnovo del contratto. La cessione del contratto è vietata a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all’art. 51 106 co. 11 del D.Lgs. n. 163/200650/16 xx.xx., limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo assuntore. In questo caso l’assuntore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del RUP, previa formale stipula del contratto di appalto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipula stesso, sotto le riserve di Xxxxx, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione definitiva. Qualunque fatto che induca la ASM a sospendere il servizio, obbliga l'assuntore a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, e non può dar diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. ART. 5 –

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