DURATA DELL’ACCORDO QUADRO Clausole campione

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Il presente Accordo quadro norma l’espletamento delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell’appalto che dovranno essere effettuate in esecuzione dei singoli ordini di servizio emessi dalla DD.LL., man mano che se ne presenterà l’esigenza, fino alla concorrenza del valore complessivo dell’appalto stabilito al successivo art. 3. L’Accordo ha una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei lavori. Pur tuttavia, lo stesso, se in presenza di particolari necessità poste in essere dalla Commissione straordinaria, potrà avere validità dal giorno successivo all'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva nello stesso periodo la facoltà di richiedere l’aumento o la diminuzione nei limiti di un quinto dell’importo globale dell’appalto senza che per ciò l’aggiudicatario possa pretendere compenso o indennizzo di sorta, salvo quello strettamente legato all’esecuzione delle prestazioni. Il tempo ordinario di mesi 24 per l’ultimazione dei lavori dell’appalto, considerata la particolarità di esecuzione degli stessi e alla tempistica dettata dalla LL.LL. in relazione alle specifiche esigenze d’intervento, è subordinato all’importo contrattuale dei lavori. Conseguentemente qualora il susseguirsi dell’esecuzione dei singoli interventi comporterà la totale utilizzazione della somma stanziata prima dei 24 mesi, i lavori dell’appalto verranno chiusi e dichiarati ultimati anche prima della scadenza del tempo ultimo. Di contro l’ammontare complessivo dell’appalto, in relazione alla tempistica dettata dalla DD.LL., non sarà utilizzato entro la scadenza contrattuale, l’Impresa è obbligata a continuare l’appalto, fino alla concorrenza dell’intero importo contrattuale. In tal caso il R.U.P., su specifica, richiesta motivata della DD.LL. concederà la proroga al termine di esecuzione dei lavori purché tale concessione non dipenda da negligenza imputabile all’Impresa. Le varie prestazioni saranno contabilizzate in base ai singoli prezzi indicati nell’apposita tavola “Elenco prezzi” (vincolante per tutta la durata dell’appalto), decurtati del ribasso d’asta offerto in sede di gara. Non è ammessa alcun tipo di revisione prezzi ai sensi del successivo articolo 9.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. L’Accordo Quadro, considerato il processo di attivazione del contratto e le caratteristiche tecniche dei lavori oggetto di affidamento, ha una du- rata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fat- to salvo l’anticipato esaurimento dell’importo massimo previsto per cia- scun lotto di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il Contratto Derivato non può avere durata superiore ai 12 (mesi) successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro; la previsione di ultrattività è motivata dalla durata del processo di attivazione del Con- tratto Derivato, dalla prospettiva di efficientamento dell’appalto e dalla complessità dei lavori previsti. E’ prevista, ai sensi dell’articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proroga dei Contratti Derivati per il tempo ne- cessario, non superiore a 12 mesi, all’espletamento delle procedure fi- nalizzate all’affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell’efficacia, a qualsiasi titolo, dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti Derivati, o qualora alla scadenza dei Contratti Derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento dei lavo- ri.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima 30 mesi dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. L’Accordo Quadro ha durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi ed è prorogabile, solo in costanza di massimale, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. Per durata contrattuale si intende il periodo entro il quale, a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura si potranno affidare Contratti Esecutivi. La durata dei Contratti Esecutivi può essere al massimo pari alla durata residua, al momento della loro stipula, dell’Accordo Quadro stesso.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. La durata dell’ Accordo Quadro è prevista in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di Accordo Quadro e comunque, sino al conseguimento dell’importo contrattuale disponibile. Nel caso di raggiungimento dell’importo contrattuale termineranno le prestazioni anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Carrara potrà affidare appalti al soggetto che risulterà aggiudicatario dell'Accordo Quadro. È fatta salva la possibilità di affidare l'esecuzione di appalti in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto nei casi e con le modalità previste all'art. 32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Il periodo di validità dei singoli accordi quadro è stabilito in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula degli stessi e si concluderà al termine del periodo contrattualmente previsto, senza esigenza di ulteriore disdetta da parte dell’Amministrazione. Tale termine potrà essere anticipato per i singoli Accordi quadro scaturenti dall’aggiudicazione di ciascun lotto in caso di raggiungimento del limite massimo di spesa definito contrattualmente, o esteso di ulteriori dodici mesi, alle medesime condizioni tecnico-economiche, qualora tale limite non fosse ancora, al termine dei trentasei mesi, stato raggiunto. Le prestazioni in corso alla data di scadenza dell’accordo quadro, o alla sua diversa data di cessazione, dovranno essere completate ed eseguite a perfetta regola d’arte.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. La durata dell’Accordo Quadro è stabilita in un massimo di 4(quattro) anni consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, al raggiungimento dell’importo contrattuale massimo di affidamento pari a € 2.000.000,00. Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, la ditta appaltatrice lascerà le infrastrutture in perfetta efficienza e, nel caso in cui vi siano lavori in corso, provvederà a completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d’arte. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. La durata dell'accordo quadro è fissata in 33 mesi. L’accordo quadro decorrerà dal 1° gennaio 2021 o comunque dalla data di consegna ad urgenza, per la durata complessiva di 33 mesi (esclusi i mesi di agosto).
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo.