Termine della Locazione Clausole campione

Termine della Locazione. Alla scadenza del Contratto e subordinatamente all’avvenuto regolare pagamento dei canoni, nonché di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del Contratto, l'Utilizzatore potrà esercitare a sua scelta una delle seguenti facoltà, alle condizioni e secondo le modalità qui di seguito specificate: L’Utilizzatore dovrà, mediante raccomandata A.R. inviata almeno tre mesi prima della scadenza del Contratto, comunicare alla Concedente che intende esercitare l’Opzione Finale di Acquisto. Il Prezzo di Opzione che l’Utilizzatore dovrà versare alla Concedente, alla data di scadenza del Contratto, come indicato nelle Condizioni Particolari, sarà fissato in un ammontare fisso e invariabile. L'esercizio dell'Opzione Finale di Acquisto sarà tassativamente subordinata: - all'esibizione di tutti i versamenti effettuati relativamente ad imposte e sovrattasse, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto e la data del passaggio della proprietà del Veicolo all'Utilizzatore; - alla presentazione di ogni altra documentazione richiesta dalla Concedente in quanto ritenuta opportuna. L'Utilizzatore acquisterà il Veicolo nello stato di fatto, di diritto e d'uso in cui si troverà, rinunciando, sin da ora, ad opporre eccezioni di qualsiasi natura. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al passaggio di proprietà del Veicolo saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore. Nella ipotesi in cui non dovessero pervenire alla Concedente tutti i documenti necessari al passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del Veicolo all'Utilizzatore, la Concedente potrà eseguire tale operazione attraverso la cosiddetta “trascrizione a tutela del venditore”. Tutti gli adempimenti relativi al trasferimento di proprietà del Veicolo ed alla sua annotazione presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico saranno eseguiti dalla Concedente. Sono a carico dell'Utilizzatore tutte le imposte, tasse e spese per il passaggio di proprietà del Veicolo e quant'altro necessario. Qualora l'Utilizzatore, alla scadenza del Contratto, non eserciti l'Opzione Finale di Acquisto di cui sopra, ovvero in caso di risoluzione del Contratto a qualsiasi causa dovuta, dovrà restituire alla Concedente il Veicolo nel termine perentorio indicato da quest’ultima, pena il risarcimento del corrispettivo danno oltre all’applicazione della penale di cui al successivo Articolo 13 (Conseguenze della Risoluzione – Penale), in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale de...
Termine della Locazione. (Parte V della legge) Quando il conduttore può disdire il contratto di locazione Quando il locatore può disdire il contratto di locazione Se il locatore e il conduttore concordano di disdire il contratto di locazione

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  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Delimitazione dell’assicurazione Non sono considerati terzi:

  • Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle alberature delle aree verdi comunali del Quartiere 1 dx Arno e Cascine, ammonta a €.98.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • Variazione del rischio Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.