Inadempimento contrattuale Clausole campione

Inadempimento contrattuale. Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Inadempimento contrattuale. 1. L'inadempimento contrattuale del contraente viene valutato dal dirigente del servizio preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse della Provincia.
Inadempimento contrattuale. Qualora l’appaltatore non adempia alle obbligazioni contrattuali nei termini fissati, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penalità maturate, si riserva il diritto di agire a termini dell'articolo 124 del D.P.R. n. 236/2012. Scaduti i predetti termini, l’Amministrazione – assegnato l’appaltatore un termine perentorio della durata che essa stabilirà insindacabilmente, avrà facoltà di dichiarare decaduto l’appaltatore dal diritto di proseguire il contratto. Qualora i crediti vantati dall’appaltatore in dipendenza del presente contratto non fossero sufficienti a sostenere le spese della provvista eseguita per conto dell’appaltatore inadempiente, l'Amministrazione si avvarrà della cauzione e, ove occorra, potrà rivalersi giudizialmente contro l’appaltatore. Pertanto la cauzione sarà trattenuta e si procederà al suo svincolo quando l’Amministrazione sarà stata rimborsata di tutti i suoi crediti. L’Amministrazione, qualora ritenga di non dover seguire il procedimento della decadenza e della esecuzione in conto ed a rischio dell’appaltatore inadempiente, scaduto infruttuosamente il termine perentorio all'uopo assegnato insindacabilmente all’appaltatore per la fornitura di cui al presente contratto, avrà la facoltà di dichiarare, con proprio atto unilaterale, risolto il contratto, con l'incameramento dell'intera cauzione o di quota di essa proporzionata alla parte di fornitura non effettuata, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffida. In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’appaltatore, salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto dall’articolo 186 bis della Legge Fallimentare, nonché in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti o di recesso dal contratto dichiarato in forza delle disposizioni antimafia, l’Amministrazione potrà fare ricorso alla procedura di affidamento prevista dall’articolo 110 del predetto Codice.
Inadempimento contrattuale. XXXXXXX AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO
Inadempimento contrattuale. 1. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto valuta la rilevanza dell’inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all’interesse dell’Ente.
Inadempimento contrattuale. 1. L’inadempimento contrattuale comporta le conseguenze previste dalle norme vigenti, dal contratto e dal capitolato d’oneri.
Inadempimento contrattuale. Qualora il Comune di Segni non adempia le obbligazioni assunte con il presente atto, Astral si riserva la facoltà di provvedere alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, a spese del Comune di Segni, sostituendosi allo stesso nell’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione delle opere de quibus. In tal caso, Xxxxxx ha facoltà di dichiarare la risoluzione della presente convenzione. La dichiarazione di risoluzione comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti al Comune di Segni dalla presente convenzione, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali danni subiti da Astral.
Inadempimento contrattuale. Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, l’Ambito si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per 1’ esatto adempimento. E’ causa di risoluzione dell’appalto, oltre al non rispetto della qualità di erogazione dei servizi esternalizzati anche il non rispetto dei contratti collettivi di lavoro dei lavoratori impegnati nei servizi appaltati.
Inadempimento contrattuale. 1. Salvo i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempimento in senso proprio per i quali spetta al Responsabile del Servizio ovvero al coordinatore del programma di cui l'appalto costituisce esecuzione adottare le misure ritenute necessarie, compete al Responsabile di Settore interessato alla contrattazione adottare provvedimento intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento, la rescissione ed esecuzione d'ufficio nonché esperire le conseguenti azioni per il risarcimento dei danni subiti.
Inadempimento contrattuale. Il contratto si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: