Delibere Quadro Clausole campione

Delibere Quadro. La Capogruppo e le Società Controllate possono adottare delibere quadro che regolino una pluralità di operazioni tra loro omogenee e a carattere ricorrente con determinate Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati di Gruppo. Le delibere quadro, che non devono avere efficacia superiore a un anno, hanno a oggetto operazioni sufficientemente determinate e riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, la motivazione delle condizioni previste, i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società e/o del Gruppo. L’adozione delle delibere quadro dovrà essere assoggettata alle pertinenti regole istruttorie, deliberative e informative stabilite dal presente Regolamento per le Operazioni di minore rilevanza o di maggiore rilevanza (par. 8.1, 8.2 e 10), a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le regole istruttorie e deliberative stabilite trovano sempre applicazione anche nel caso in cui la delibera quadro regoli una pluralità di operazioni ordinarie e a condizioni di mercato. L’attuazione delle delibere quadro è oggetto di una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il Controllo sulla Gestione, in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 9. Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro che rispettino le condizioni sopra riportate non sono soggette alle regole deliberative speciali indicate rispettivamente nei paragrafi 8.1 e 8.2. Esse inoltre non sono computate ai fini del cumulo e della conseguente informativa al mercato (par. 10.2) se concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del paragrafo 10.2, ferme restando le esenzioni stabilite al paragrafo 5. Nella Sezione III del presente Regolamento sono indicate le regole specifiche che devono essere osservate in materia di obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB. Di seguito sono riportate alcune regole di coordinamento in presenza di operazioni che siano realizzate dalle banche italiane del Gruppo con controparti rilevanti sia ai fini dell’applicazione della norma bancaria che ai fini della disciplina sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati. Qualora la Capogruppo ponga in essere un’operazione con un proprio esponente ovvero con un soggetto ad esso riconducibile che sia rilevante ai fini dell’art. 136 TUB e rientri ...
Delibere Quadro. Con le modalità di approvazione previste per le Operazioni di Maggior Rilevanza, la Società potrà adottare delle delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate, purché:
Delibere Quadro. 6.5.1 Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
Delibere Quadro. Nel caso di assunzione di delibere quadro relative a più operazioni omogenee tra loro e sufficientemente determinate, le regole stabilite dai paragrafi precedenti si applicano alle delibere quadro e non alle singole operazioni. Sull’attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione. Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad 1 anno.
Delibere Quadro. 4.1 In attuazione della facoltà attribuita dall’art. 12 del Regolamento, la Società può adottare delibere-quadro relative a una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.
Delibere Quadro. La Società può adottare delibere-quadro per serie di operazioni omogenee concluse con determinate categorie di parti correlate individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della delibera-quadro si applicano, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, le procedure di cui al paragrafo 8 della presente Procedura, in quanto compatibili. In ogni caso, le delibere-quadro devono avere efficacia non superiore a un anno, riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate e riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste. Il Consiglio di Amministrazione riceve dal Presidio OPC una completa informativa trimestrale, in occasione della presentazione dei dati contabili di periodo, sull’attuazione delle delibere-quadro. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni del paragrafo 8 della presente Procedura. Le operazioni indicate nel presente paragrafo non sono considerate ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali previste per l’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
Delibere Quadro. Per le operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell’Assemblea, ne debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un’unica delibera quadro, una serie di operazioni tra loro omogenee, o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con le stesse Parti Correlate, a condizione che la delibera quadro abbia efficacia non superiore a dodici mesi. Si applicano o l’esenzione per le operazioni di Importo Esiguo e/o le disposizioni degli articoli 6 o 7 a seconda che il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico o a beneficio della Società, cumulativamente considerato della delibera quadro, si configuri come Operazione di Importo Esiguo, di minore rilevanza e di maggiore rilevanza. Nel caso di adozione di Delibera Quadro con cadenza trimestrale, il presidente o uno degli amministratori delegati informano il consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione.
Delibere Quadro. 12.1. Il Consiglio di Amministrazione di Unipol potrà adottare, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, delibere-quadro (le “Delibere Quadro”) che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, alle condizioni infra precisate, di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno, di volta in volta, individuate dal Consiglio di Amministrazione.
Delibere Quadro. 8.1 Nel rispetto dei principi e rispettando l’iter procedurale di cui ai precedenti artt. 4 e 5 della presente Procedura, rispettivamente applicabili a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera cumulativamente considerate, possono essere adottate “delibere- quadro” per una serie di operazioni omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.
Delibere Quadro. 8.1 Fermo restando quanto previsto all’art. 1.2. della presente Procedura, nel rispetto dei principi e rispettando l’iter procedurale di cui ai precedenti articoli 4 e 5, rispettivamente applicabili a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della delibera cumulativamente considerate, possono essere adottate “Delibere Quadro” per una serie di Operazioni con Parti Correlate omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.