Definizione di Operazioni Ordinarie

Operazioni Ordinarie le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria;
Operazioni Ordinarie le operazioni con Parti Correlate, incluse quelle che costituiscono operazioni di Maggiore Rilevanza, che:
Operazioni Ordinarie le Operazioni con Parti Correlate che:

Examples of Operazioni Ordinarie in a sentence

  • Le delibere relative ad Operazioni Ordinarie indicano i criteri e le operazioni in base ai quali un’operazione è classificabile come ordinaria.

  • All’Amministratore Indipendente deve essere fornita una periodica informativa sulle Operazioni Ordinarie concluse dalla Banca con Soggetti Collegati, anche su base aggregata, a cadenza almeno annuale.

  • Gli Amministratori Indipendenti, in occasione della ricezione della Comunicazione sulle Operazioni Esenti e della Comunicazione sulle Operazioni Ordinarie, verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione e, in caso di rilievi, ne riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale nella prima occasione utile, anche al fine di esprimere rilievi in merito ai criteri di valutazione utilizzati ed eventualmente suggerire ogni opportuna modifica alla presente Procedura.

  • L’organo/soggetto deliberante deve in ogni caso fornire – per il tramite della Funzione Compliance della Banca – al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una informativa con cadenza almeno annuale sulle Operazioni Ordinarie concluse dalla Banca e sulle loro principali caratteristiche.

  • Non rientrano in ogni caso nelle Operazioni Ordinarie – e, pertanto, sono soggette all’iter deliberativo di cui al precedente Capitolo 7 – le operazioni di cui al precedente Paragrafo 7.1.


More Definitions of Operazioni Ordinarie

Operazioni Ordinarie le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa della Società e delle Società Controllate, nonché della connessa attività finanziaria. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione, ai sensi dell’art. 13 della Procedura, sono da intendersi rientranti nell’ambito dell’attività operativa di Unipol e delle società del Gruppo Unipol almeno le seguenti attività: • attività inerenti all’esercizio dei rami assicurativi, alla riassicurazione e alla coassicurazione, incluse quelle aventi carattere ausiliario alle stesse; • attività di investimento e disinvestimento degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche; • risarcimenti effettuati nell’ambito della liquidazione dei sinistri assicurativi; • operazioni inerenti alla gestione collettiva del risparmio e all’intermediazione finanziaria; • accordi aventi ad oggetto l’intermediazione assicurativa, bancaria e finanziaria; • contratti aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e gestione di beni immobili ad uso strumentale; • operazioni aventi ad oggetto l’acquisto, la vendita o la locazione di beni immobili, ovvero la prestazione di attività o servizi a questi connessi, a condizione che la controparte dell’operazione sia individuata con il ricorso ad un’asta competitiva, nel rispetto delle seguenti condizioni: • l’asta sia riservata anche a Parti non Correlate in misura non inferiore a due; • sia garantita l’applicazione delle migliori prassi di mercato; • dell’asta sia data adeguata forma di pubblicità;
Operazioni Ordinarie indica le OPC che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria. Ai fini della presente Procedura, con l’espressione “attività operativa” (quale elemento principale della definizione in oggetto) si intende l’insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”; la “connessa attività finanziaria” (quale secondo elemento della definizione in oggetto) per poter essere considerata “ordinaria” deve essere accessoria allo svolgimento dell’attività operativa (es. non potranno considerarsi Operazioni Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all’attività operativa (in quanto connessi all’attività di investimento). Nel valutare se un’operazione rientra nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o dell’attività finanziaria ad essa connessa, la Società prenderà in considerazione i seguenti elementi:
Operazioni Ordinarie le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria del Gruppo Italmobiliare. Ai fini dell’applicazione della presente Procedura, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Operazioni Ordinarie ha il significato di cui all’articolo 12.1.2(i).
Operazioni Ordinarie si intendono le Operazioni:
Operazioni Ordinarie le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa o della connessa attività finanziaria della società; e (b) sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, o (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Operazioni Ordinarie le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria della Società e che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Ai fini della qualificazione di un’Operazione come Operazione Ordinaria si applicano anche le specificazioni e le precisazioni contenute nel § 3 della Comunicazione Consob (Allegato 5 della Procedura); le Operazioni con Parti Correlate da compiersi in caso d’urgenza non legata a crisi aziendale; l’Organo (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato ovvero Assemblea) ovvero il Soggetto (Amministratore non esecutivo o Procuratore) della Società di volta in volta competente ad esaminare, deliberare o decidere le Operazioni con Parti Correlate ovvero, più in generale, avente i compiti ai sensi del regolamento;