Operazioni di Maggiore Rilevanza Clausole campione

Operazioni di Maggiore Rilevanza. Le operazioni che la Capogruppo intenda realizzare con Parti Correlate ISP e con i Soggetti Collegati di Gruppo, ove rientranti nella categoria di operazioni di maggiore rilevanza come identificate nell’Allegato 3, dovranno essere sottoposte a: • preventivo parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni; • deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Per le operazioni di maggiore rilevanza che siano qualificate come ordinarie e a condizioni di mercato o standard, nell’ambito del parere rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate vengono puntualmente esaminati i profili riguardanti la corretta qualificazione dell’operazione, anche ai fini della comunicazione prevista nei confronti della Consob, secondo quanto previsto al paragrafo 10.1. La struttura che propone l’operazione è tenuta, fin dall’avvio della fase delle trattative e dell’istruttoria, a inviare tempestivamente un flusso informativo completo e aggiornato al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o a uno o più componenti dallo stesso delegati). Il flusso informativo è attivato su indicazione del Consigliere Delegato e CEO, appena ricorrono le condizioni concrete richieste, con contestuale informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato (o uno o più componenti dallo stesso delegati) ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell’istruttoria. Si applica ogni altra disposizione prevista per la delibera delle Operazioni di minore rilevanza (par. 8.1.1) a esclusione delle previsioni sulla procedura di urgenza e sull’ammontare massimo di spesa stabilito per il ricorso agli esperti indipendenti. Laddove l’operazione sia assistita da un esperto indipendente, la struttura che propone l’operazione dà atto delle valutazioni effettuate per la selezione dello stesso e delle verifiche condotte circa l’indipendenza di quest’ultimo. Nel caso in cui il Comitato esprima un parere negativo o condizionato a rilievi su una operazione che abbia come controparte un Soggetto Collegato di Gruppo che non sia anche Parte Correlata ISP, l’operazione, corredata della documentazione di supporto, previa valutazione della struttura proponente, deve essere sottoposta al parere preventivo non ...
Operazioni di Maggiore Rilevanza. La presente Procedura individua criteri di tipo quantitativo per l’identificazione delle “Operazioni di Maggiore Rilevanza” in accordo alle soglie previste nell’Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate. Ai fini dell’identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza non sono previste soglie inferiori a quelle stabilite dal Regolamento Parti Correlate. Pertanto le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono quelle per cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, a secondo della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%.
Operazioni di Maggiore Rilevanza. Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le previsioni di cui al precedente paragrafo sono integrate dalle seguenti ulteriori disposizioni procedurali.
Operazioni di Maggiore Rilevanza. In qualità di società di minori dimensioni, Class, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 10 del Regolamento, che prevedono una facoltà di deroga alle disposizioni di cui all’art. 8 del medesimo Regolamento, applica anche alle operazioni di maggiore rilevanza la procedura di cui al precedente articolo 6.1.
Operazioni di Maggiore Rilevanza. 9.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza
Operazioni di Maggiore Rilevanza. (definizione)
Operazioni di Maggiore Rilevanza. (gestione) Qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, il ruolo del Comitato per il Controllo Interno nell’istruttoria delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza può essere svolto dal Collegio Sindacale. Nel caso che anche uno solo dei sindaci abbia un interesse nell’operazione, gli amministratori indipendenti e/o i sindaci non correlati nomineranno un esperto indipendente, all’interno del tetto di spesa di tempo in tempo indicato dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna operazione, ai fini del coinvolgimento nella fase delle trattative e nella fase istruttoria e dell’espressione del parere sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Assieme alle informazioni necessarie per l’assunzione della delibera che devono essere fornite, in maniera completa e adeguata, con un anticipo di almeno due giorni rispetto alla data fissata per la riunione, al Consiglio di Amministrazione viene sottoposto con il medesimo anticipo il documento informativo redatto in conformità dell’Allegato 4 del “Regolamento operazioni con parti correlate”. Il Consiglio di Amministrazione ne approva il testo e ne autorizza la divulgazione secondo quanto previsto all’art. 5 del richiamato “Regolamento” Consob, valutando di volta in volta l’eventuale sussistenza di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza. Xxxxxxx, ove applicabili, le ulteriori regole (ad es. sulla verbalizzazione) descritte sulla gestione delle “Operazioni di minore rilevanza”.
Operazioni di Maggiore Rilevanza. 18.1.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi direttamente dalla Capogruppo o da parte di Società Controllate, la Funzione Affari Societari, con il supporto eventualmente di altre Funzioni della Direzione General Counsel di volta in volta interessate ovvero della Direzione/Business Unit di volta in volta competente e della Direzione Amministrazione, dovrà predisporre il Documento Informativo, redatto in conformità all’Allegato 4 del Regolamento (cfr. Allegato 4 della Procedura) e troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento Parti Correlate. con il supporto eventualmente di altre Funzioni della Direzione General Counsel di volta in volta interessate ovvero la Direzione/Business Unit di volta in volta competente, e della Direzione Amministrazione dovrà predisporre il Documento Informativo e troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento Parti Correlate. In tali casi, al fine di verificare il superamento delle soglie di rilevanza, verranno considerate le sole Operazioni compiute a partire dall’inizio dell’esercizio sociale che non ricadano tra le operazioni escluse ai sensi della Procedura. Inoltre, le Operazioni oggetto di informativa nel Documento Informativo pubblicato in seguito al superamento delle soglie dimensionali per effetto del cumulo, non dovranno più essere considerate, seppure l’esercizio sociale non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa.
Operazioni di Maggiore Rilevanza. (a) Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l’approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.
Operazioni di Maggiore Rilevanza. Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 1 superi la soglia del 5% (soglia di maggiore rilevanza). Sono operazioni di minore rilevanza le operazioni di importo superiore all’importo esiguo e fino alla soglia di maggiore rilevanza. Nell’ambito delle operazioni di minore rilevanza, sono operazioni di minore rilevanza di “importo significativo” quelle in cui: l’importo è superiore a € 100 milioni e fino alla soglia di maggiore rilevanza (indice di rilevanza del contro- valore), oppure, in caso di operazioni di acquisizione, fusione e scissione di importo uguale o inferiore a € 100 milioni, l’indice di rilevanza dell’attivo e/o delle passività è pari o superiore al rapporto tra € 100 milioni ed il patrimonio di vigilanza consolidato.