Definizione del tirocinio Clausole campione

Definizione del tirocinio. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore e dal soggetto proponente (se distinto dal soggetto promotore) si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di – ASST del Garda – Presidio di Manerbio/Leno – Lungomella Valsecchi, 2 - un/i tirocinante/i in possesso degli specifici requisiti previsti dalla “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, Ogni tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definiti nei singoli Progetti Personalizzati entro il limite massimo di 24 mesi previsto dalla disciplina regionale per la specifica tipologia di tirocinio. La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata solo in seguito alla attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona. Durante lo svolgimento del Progetto non viene ad instaurarsi alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro in quanto trattasi di percorsi riabilitativi e risocializzanti con finalità definite.
Definizione del tirocinio. Il tirocinio extracurriculare consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato. Rappresenta uno strumento per acquisire o rafforzare le competenze professionali e per arricchire il proprio curriculum vitae, favorendo l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Compiti del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: • svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente formativo; • seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; • rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; • se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio; • partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l’attuazione del progetto formativo. Limiti numerici di ospitalità Ciascuna azienda può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti nei limiti numerici previsti dalla normativa vigente (regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4), e anche al fine di assicurare la funzionalità e l’efficacia dell’esperienza formativa a beneficio dell’utenza. • Nelle unità operative con dipendenti da 0 a 5, un tirocinante; • Nelle unità operative con dipendenti da 6 a 10, due tirocinanti; • Nelle unità operative con dipendenti da 11 a 15, tre tirocinanti; • Nelle unità operative con dipendenti da 16 a 20, quattro tirocinanti; • Nelle unità operative con più di 20 dipendenti, un numero di tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in somministrazione, presenti nella specifica unità operativa. Tuttavia sono esclusi dal computo i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riab...
Definizione del tirocinio. Il tirocinio, previsto dall'Ordinamento Didattico vigente per gli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica e Magistrale in C.T.F. e in Farmacia, e dei Corsi di Laurea in Farmacia e C.T.F. ante riforma, può essere svolto presso le Farmacie Pubbliche e Private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), e/o presso le Farmacie Ospedaliere delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP), situate nel territorio della Regione Sicilia. Gli studenti Erasmus o i “Visiting Students” potranno svolgere il tirocinio presso Farmacie Pubbliche o Private o presso Farmacie Ospedaliere indicate dal Coordinatore Erasmus della sede estera nel rispetto del “Learning Agreement” approvato dal Consiglio di Classe prima della partenza. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso, definite nel successivo art. 4. Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito, né essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale; ne sono impedimento le esigenze in materia assicurativa, la normativa sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante. Entro i limiti stabiliti dall'art. 3, le modalità di partecipazione sono concordate tra il "Tutor Universitario" (un docente dei CdS di Farmacia e CTF dell’Università di Palermo) e il "Tutor Aziendale" (responsabile della Farmacia ospitante o suo delegato o il farmacista dirigente nel caso di Farmacia Ospedaliera).
Definizione del tirocinio. 1. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario, su proposta di GM sas di Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx & C., si impegna ad accogliere presso le sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, soggetti di seguito denominati “tirocinanti”, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
Definizione del tirocinio. Lo IACP Istituto dell Approccio Centrato sulla Persona è legalmente riconosciuto ai sensi del D.M. 31/12/93 e dell art. 3 Legge 56/89 con sede centrale a Roma e sedi periferiche a Milano, Firenze e Messina, richiede ai propri specializzandi, l espletamento dell attività di tirocinio finalizzata alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall art. 8 del Decreto n° 509/98. L ASST del Garda assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto n° 509/98, con l'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa. In detta struttura si erogano servizi di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi dello IACP i quali saranno accolti nel numero di due/anno, comunque da concordare di volta in volta compatibilmente con le possibilità di inserimento nelle strutture dell ASST Garda, e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi dello IACP. All attività di tirocinio possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia centrata sul cliente dell Istituto denominato Istituto dell Approccio Centrato sulla Persona . Gli specializzandi di cui al presente articolo che vengono in contatto con i pazienti e con i casi clinici durante lo svolgimento del tirocinio, sono tenuti a garantire il segreto professionale su quanto possono apprendere e a mantenere un comportamento consono all ambiente, con particolare attenzione al rispetto della persona nel rapporto diretto con i pazienti. I periodi di tirocinio sono considerati a tutti gli effetti come attività formativa e, a norma di legge, non comportano l insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e la struttura.
Definizione del tirocinio. Il tirocinio, previsto dall’Ordinamento Didattico vigente per gli studenti del Corso di Laurea in Farmacia, può essere svolto presso farmacie aperte al pubblico od ospedaliere che abbiano aderito alla convenzione di cui al successivo art. 2. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all’attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso, definite nel successivo art. 4. Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito, né essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale; ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l’eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
Definizione del tirocinio. 1. L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA, su proposta del Liceo Scientifico StataleXxxxxx Xxxxxxxxx”, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, di seguito denominati “tirocinanti”, concordato di volta in volta e compatibile con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
Definizione del tirocinio. 1. L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA, su proposta dell’Accademia di Neurospicologia dello Sviluppo, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, un tirocinio di formazione ed orientamento, di seguito denominati “tirocinante”, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
Definizione del tirocinio. 1. Il soggetto Ospitante si impegna ad accogliere, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati “tirocinanti", per lo svolgimento di tirocini curricolari finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorsoscolastico/formativo dagli stessi frequentato e, in particolare, per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati in ogni Progetto Formativo Individuale di cui al successivo art. 2.
Definizione del tirocinio. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere [in alternativa: “presso la sua sede operativa di - inserire indirizzo completo“ oppure: “presso le sue seguenti sedi operative - inserire indirizzi completi], il/la sig./sig.ra [inserire nominativo del/la tirocinante], in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito collettivamente denominato/a “tirocinante” per lo svolgimento di un Tirocinio formativo curricolare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2. Il tirocinio ha la durata di [inserire durata in mesi o giorni], e sarà svolto nell’arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.