Segreto d’ufficio Clausole campione

Segreto d’ufficio. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, il personale impiegato dall’Ente è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. L’Ente assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni previste dalla presente convenzione mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
Segreto d’ufficio. 1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
Segreto d’ufficio. Il personale utilizzato per l’esplicazione del servizio da parte dell’aggiudicatario dovrà mantenere il segreto d’ufficio e la massima riservatezza sul nominativo dei pazienti trasportati e su fatti o circostanze delle quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio. L’Aulss 8 Berica avrà il diritto di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti dell’aggiudicatario che divulgheranno qualsiasi notizia sui pazienti, sul personale e sull’organizzazione dell’Aulss, sulle terapie o altro. L’aggiudicatario dovrà informare di quanto sopra il personale e vigilare del rispetto della norma.
Segreto d’ufficio. Il dipendente dell'Impresa manterrà il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti o dell'ASL delle quali abbia avuto notizia durante lo svolgimento del servizio.
Segreto d’ufficio. Il Concessionario e gli addetti ai servizi dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione, l’andamento della struttura e la situazione socio-sanitaria degli ospiti, dei quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio.
Segreto d’ufficio. L’Impresa ed il suo personale devono mantenere il segreto d’ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l’organizzazione e l’andamento delle attività, nonché i fatti o le notizie riguardanti direttamente gli ospiti e il personale. E’ fatto obbligo alla Ditta ed al personale impiegato del rispetto assoluto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Violazioni di tali obblighi costituiscono infrazione grave agli effetti contrattuali.
Segreto d’ufficio. 1. L’impresa aggiudicataria è tenuta, in solido con i propri dipendenti, all’osservanza del segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti gli utenti di Opera Universitaria, l’attività dell’Ente e gli interventi di manutenzione.
Segreto d’ufficio. L’Azienda appaltatrice, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal Comune di Trieste, non dovrà divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alla attività svolta dall’Amministrazione o di terzi di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto. L’Azienda si impegna pertanto all’osservanza del segreto d’ufficio.
Segreto d’ufficio. La ditta appaltatrice si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale il segreto d’ufficio e a non divulgare fatti o notizie su circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dei reparti e dei servizi, delle quali abbia avuto conoscenza durante l’espletamento del proprio lavoro. Va inoltre evitata ogni forma di familiarità con gli Ospiti suscettibile di creare situazioni di dipendenza o di disagio. Tutta la documentazione, sia cartacea che informatica, a qualunque titolo acquisita o prodotta dalla Ditta e contenente dati personali sugli Ospiti, in particolare quelli di natura sensibile, dovranno essere trattati rispettando i criteri previsti dallo specifico Regolamento dell’Asp nonché del relativo Documento Programmatico della Sicurezza e di ogni disposizione di legge in materia. L’ASP si riserva la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio degli addetti che durante l’orario di lavoro si intratterranno indebitamente con gli Ospiti o forniranno agli stessi pareri, impressioni sulle terapie o dovessero tenere altri comportamenti in contrasto con le norme sulla tutela della privacy.
Segreto d’ufficio. Il personale dipendente dalla ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Istituto, delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento del servizio. Essi dovranno inoltre astenersi da intrattenere conversazioni con i degenti o i dipendenti dell’Istituto circa impressioni o notizie su medici, terapie od altro. I dipendenti della Ditta Aggiudicataria che non ottempereranno ai disposti del presente articolo dovranno essere immediatamente allontanati dal servizio su semplice richiesta dei funzionari dell'Istituto.