Considerazioni conclusive dell’istruttoria Clausole campione

Considerazioni conclusive dell’istruttoria. Il “Fondo nuove competenze”, diventato operativo dall’ottobre 2020, ha come obiettivo quello di consentire ai lavoratori di adattare le loro competenze ai cambiamenti della carriera professionale. A seguito della collaborazione tra imprese e sindacati, che devono sottoscrivere uno specifico accordo, il Fondo eroga un particolare sostegno per il lavoratore in formazione a carico: - del Fondo sociale europeo, attraverso il Piano operativo nazionale Sistemi di politiche dell’occupazione (Pon-SPAO); - delle regioni, attraverso i Por; - dei Fondi Interprofessionali. • Con riferimento allo stato di attuazione della misura l’Anpal ha chiarito che le risorse complessivamente destinate ai progetti formativi rendicontati, a febbraio 2022, sono state pari a oltre 547 milioni di euro. • Su un totale nazionale di progetti formativi di adesione al Fnc, pari a 14.617, il maggior numero di istanze - delle quali il 27,02 per cento ha la sua sede nella Regione Campania - risulta quello dell’Area Sud e Isole (7.527 istanze); la Lombardia, al contrario, è la regione che emerge per il più alto importo richiesto per la realizzazione degli interventi formativi (399.662.652,18 euro), a favore di 213.048 lavoratori e per un totale complessivo di 22.823.855 ore. Sull’intero territorio nazionale su 6.724 istanze di contributo ammesse, il maggior numero - pari a 3.277 - è riferibile alle imprese dell’Area Sud e Isole; la Campania emerge con il 24,87 per cento delle istanze ammesse al contributo, mentre la Lombardia spicca con il 35,95 per cento dei lavoratori interessati agli interventi autorizzati, il 29,97 per cento delle ore in rimodulazione e il 34,35 per cento delle risorse nazionali autorizzate. • Le istanze non ammesse a contributo sono state pari a 283 e le cause principali sono risultate la cessazione o l’inattività dell’azienda; la fase di liquidazione dell’azienda; l’irregolarità del Durc; il parere negativo al progetto formativo espresso dalla regione competente; la comunicazione di informazioni non corrette o non emendate dall’azienda; l’assenza di requisiti da parte del sindacato firmatario dell’accordo. • Con riferimento alle richieste di contributo sospese pari a 166 l’Anpal è in attesa di ricevere integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta in fase di presentazione delle stesse da parte delle aziende. • Su un totale nazionale di istanze ammesse a contributo (6.724) - le aziende che hanno rendicontato sono state pari a 5.368 per un importo pari ...
Considerazioni conclusive dell’istruttoria. L’indagine si è proposta di verificare l’attuazione della normativa in materia di efficienza, efficacia ed economicità degli interventi normativi susseguitisi, nel corso del triennio 2016-2018 e riguardanti il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, che costituisce un’articolazione fondamentale del Ministero della Giustizia. Data la complessità dei suddetti interventi, l’indagine si è concentrata sull’ applicazione e sugli effetti della normativa di riorganizzazione del Corpo della Polizia penitenziaria, nell’ambito più generale dell’attuazione della “Legge Madia” relativamente al personale della P.A. L’intervento del legislatore ha inteso conciliare gli obiettivi generali di risparmio di spesa con quelli volti ad assicurare il rispetto delle previsioni costituzionali sulla natura della pena (art. 27, c. 2, Cost.). La dotazione organica complessiva della Polizia penitenziaria è stata ridotta da 45.121 unità - appartenenti a tutti i ruoli del corpo, di cui al d.m. 22 marzo 2013, in applicazione del d.lgs. n. 146/2000 – a 41.402 unità complessive, a seguito del d.lgs. n. 95/2017. Da ultimo, il d.m. 10 aprile 2019 ha fissato l’organico dei ruoli non direttivi a 40.260 unità che, sommate alle 715 della carriera dei funzionari, ha portato l’organico complessivo del Corpo a 40.975. Infine, il d.lgs. n. 172/2019 ha aumentato l’organico complessivo, compresa la carriera dei funzionari, a 41.595. È stata incrementata la dotazione degli Ispettori e dei Sovrintendenti, mentre è stata ridotta quella del ruolo Agenti/Assistenti di polizia penitenziaria, sia pure tenendo conto dell’incremento successivo di cui al d.lgs. n. 172/2019. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 3/2021/G Tenuto inoltre conto del rilievo della Dirigenza del D.A.P. nell’ambito della gestione delle risorse umane e materiali del Corpo di Polizia penitenziaria, si è posta attenzione al grado di scopertura di organico del relativo comparto. I risparmi di spesa a seguito della modifica apportata – a norma dell’art. 37, c. 3, lett. b) all’art. 16 del d.lgs. n.443/1992, concernente la disciplina dell’accesso al ruolo dei sovrintendenti – era previsto che ammontassero ad euro 845.000 a decorrere dal 2017. La riforma non ha in concreto prodotto risparmio di spesa in quanto riduzione del numero degli agenti di Polizia penitenziaria è stata compensata dall’aumento dei gradi superiori che l’ha assorbito per la conseguente maggiore...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; 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per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 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- l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;