Cooperazione internazionale Clausole campione

Cooperazione internazionale. Il personale che assuma contrattualmente un impegno continuativo ed effettivo di lavoro della durata di almeno 2 anni per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione in Paesi in via di sviluppo e che benefici del rinvio del servizio militare ha diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Cooperazione internazionale. 1. La Confederazione svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in seno a forum e organizzazioni designati da quest’ultimo e relativi in particolare al settore delle telecomunicazioni. Le autorità di esecuzione regolano i dettagli di tale rappre- sentanza caso per caso.
Cooperazione internazionale. Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all’art. 33 della Legge 49/1987 (sulla cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo), la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto alla con- servazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del Dlcps 13.9.1946, n. 303 e successive norme integrative, qualora beneficino del rinvio del servizio militare.
Cooperazione internazionale. 1. Le parti riconoscono il valore di un approccio coordinato nell’ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in relazione ai servizi globali di navigazione satel­
Cooperazione internazionale. I Membri convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale. A tal fine essi istituiscono e notificano punti di contatto nelle loro amministrazioni e sono disposti a scambiarsi informazioni sul commercio di tali merci. In particolare, promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative.
Cooperazione internazionale. 6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.
Cooperazione internazionale. Cooperazione con altri Paesi dell’Unione Europea Slovenia. Accordo di Collaborazione nel settore della Cultura e dell’Istruzione, siglato a Roma l’8 marzo 2000 ed entrato in vigore il 29 aprile 2018.
Cooperazione internazionale. La situazione geografica unica dello Stato della Città del Vaticano e la proiezione universale del settore finanziario, espongono continuamente quest’ultimo a minacce internazionali e transfrontaliere, e richiedono pertanto una cooperazione internazionale efficace e proattiva.
Cooperazione internazionale. 1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, in particolare per: il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, l'interconnessione a rete dei biotopi, la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio, l'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, la ricerca scientifica, nonché per ogni altra misura di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili, in quanto ciò risulti necessario e funzionale.‌
Cooperazione internazionale. Borsa Italiana coopera con le autorità competenti degli altri stati dell’Unione Europea secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della Direttiva 79/279.