Prove di laboratorio Clausole campione

Prove di laboratorio. Le prove di laboratorio, eseguite su campioni prelevati “ in contestuale “ direttamente sul manto finito mediante tasselli quadri di cm. 30 di lato, dovranno contemplare i sotto elencati esami di massima, tranne ulteriori richieste della Direzione Lavori, secondo normative C.N.R. – UNI.: + estrazione a caldo con determinazione della percentuale di bitume, e di filler passante a 0,075mm. metodo CNR. B.U. 38/73 + determinazione della curva granulometrica metodo CNR. B.U. 23/71 + determinazione del punto di rammollimento metodo UNI 5655-65. + determinazione spessore del manto e tipologia dell’aggregato.
Prove di laboratorio. Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali da trattare saranno accertate mediante le seguenti prove di laboratorio: • analisi granulometrica (una almeno ogni 1.000 m3 di materiale); • determinazione del contenuto naturale d’acqua (una ogni giorno); • determinazione del limite liquido e dell’indice di plasticità sull’eventuale porzione di passante al setaccio 0,4 UNI 2332 (una ogni giorno); Sul materiale trattato, verranno effettuate le seguenti prove: • Polverizzazione del materiale trattato (una ogni 500 m2) • CBR (dopo 7 giorni di stagionatura e dopo imbibizione di 4 giorni in acqua) (una ogni 500 m2)
Prove di laboratorio. Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le medesime prove di laboratorio riportate al punto 2.1.1.1. La rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle miscele con quelle di progetto dovrà essere verificata con controlli giornalieri, e comunque ogni 300 m3 di materiale posto in opera. L’indice di portanza CBR verrà effettuato ogni 500 m2 di strato di fondazione realizzato.
Prove di laboratorio. Dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera: -la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione; -la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio; -la verifica delle caratteristiche Xxxxxxxx del conglomerato e precisamente: peso di volume (C.N.R. 40-1973), media di due prove; percentuale di vuoti (C.N.R. 39-1973), media di due prove; stabilità e rigidezza Xxxxxxxx; -la verifica dell’adesione bitume-aggregato secondo la prova ASTM-D 1664/89-80 e/o secondo la prova di spoliazione (C.N.R. 138 –1992); -le caratteristiche del legante bituminoso. Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a 1 5% e di sabbia superiore a 1 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di 11,5% sulla percentuale di additivo. Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di 1 0,3%. Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delle eventuali carote prelevate in sito. In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul quale l'Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.
Prove di laboratorio. Valgono le stesse prescrizioni previste al punto 2.2.1.5 del presente Capitolato.
Prove di laboratorio. ART. 37:
Prove di laboratorio. L’Impresa dovrà provvedere al prelievo di campioni indisturbati, alle profondità indicate dalla Direzione dei Lavori. Con le modalità di conservazione prescritte nell’art. 40 di questo capitolato, l’Appaltatore ha l’obbligo di portare i campioni nei laboratori di analisi geotecniche di gradimento della Direzione dei Lavori. L’Appaltatore consegnerà alla DLL gli elaborati delle prove, in n°5 copie, entro i tempi tecnici compatibili con il tipo di prove da effettuare.
Prove di laboratorio. Le prove distruttive da eseguire alla presenza di un tecnico ITEC e se specificatamente richiesto dal candidato, potranno essere svolte presso il Richiedente (organizzazione o persona) qualora, sia dotato delle necessarie apparecchiature di prova (purché le prove siano svolte in conformità alla UNI EN ISO 17025) oppure presso un laboratorio di prova indipendente. In quest’ultimo caso, se il laboratorio indipendente è accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o qualificato, ITEC si riserva di partecipare o meno all’esecuzione delle prove distruttive. In ogni caso, le prove svolte nel laboratorio interno, dovranno essere sempre presenziate dall’esaminatore che ha eseguito l’esame.
Prove di laboratorio. Accertamenti preventivi: Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di laboratorio: • analisi granulometrica ; • determinazione del contenuto naturale d’acqua; • determinazione del limite liquido e dell’indice di plasticità sull’eventuale porzione di passante al setaccio 0,4 UNI 2332; • prova di costipamento con energia AASHO Modificata (CNR 69 -1978);
Prove di laboratorio. I controlli analitici per la verifica dei residui di contaminanti sono eseguiti da laboratori di prova accreditati per la specifica prova analitica ed autorizzati dal MIPAAFT. I controlli analitici hanno lo scopo di accertare lo stato di conformità di una quantità determinata di prodotto al metodo di produzione biologico. I laboratori scelti da ASTER sono inseriti nell’Elenco laboratori qualificati, pubblicato nel sito internet. XXXXX definisce con il laboratorio l’elenco delle sostanze residue da ricercare. I risultati delle prove di laboratorio sono valutati da ASTER: - Se l’esito della prova è conforme, l’indagine analitica si conclude; - Se l’esito della prova è NON conforme, ASTER applica le formalità e le garanzie previste dall’art. 223 del D.lgs. 28 Luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione del Codice di procedura penale) e si applicano le seguenti procedure: