Art. 1 – Documenti contrattuali
Art. 1 – Documenti contrattuali
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali, l’ordine di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati ivi comprese, ove previste, le Condizioni Speciali.
Art. 2 – Prezzi e imposte
I prezzi indicati nel Contratto sono al netto di I.V.A. e di eventuali versamenti dovuti a casse professionali; essi non potranno essere variati in corso di esecuzione della prestazione, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge specificatamente applicabili.
Art. 3 – Spese accessorie
Salvo eventuale diversa previsione dell’ordine, gli importi contrattuali si intendono comprensivi delle spese accessorie sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le spese di viaggio e pernottamento, di comunicazione, di tempo macchina e per materiali di consumo e accessori in caso di prestazione di Servizi. Il Fornitore non potrà pretendere aumenti di prezzo, né richiedere indennità e compensi particolari adducendo motivo di errori di valutazione di tali spese accessorie.
Art. 4 – Fatturazione e pagamenti
4.1 Fatturazione
Il Fornitore dovrà inviare al Committente la fattura in originale secondo la normativa vigente.
L’intestazione, l’indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.
Gli importi fatturati devono essere assoggettati all’I.V.A. secondo le norme in vigore nonché a eventuali altri contributi previsti dalla normativa di settore.
4.2 Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.
I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario.
In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.
Art. 5 – Informazioni confidenziali
Il Fornitore è tenuto a mantenere sempre riservate tutte le informazioni scambiate durante lo svolgimento dei Servizi,
così come quelle assunte in fase selettiva, o durante l’acquisto di Beni, adottando tutte le misure atte a garantirne un’adeguata tutela al fine di assicurare la confidenzialità e la riservatezza del loro contenuto.
Sono da considerarsi informazioni confidenziali, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le notizie, i dati, la conoscenza e l’esperienza tecnologica, i disegni, le specifiche e le caratteristiche di progetti, apparecchiature, strumenti, materiali, sistemi informativi, database, architetture di sistema, accordi di commercializzazione o di licenza o di partnership, listini prezzi, contratti con terzi, schemi organizzativi, forniti direttamente o indirettamente dal Committente o comunque acquisiti durante le visite od altri contatti effettuati per loro conto.
In particolare, fatta salva l’esplicita autorizzazione rilasciata in forma scritta dal Committente, al Fornitore è fatto divieto di cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto delle informazioni confidenziali a terzi.
Il Fornitore è tenuto a rispondere nei termini indicati nel presente articolo anche per l’operato e i comportamenti dei suoi dipendenti e degli altri ausiliari comunque definiti.
Art. 6 – Conflitti di interesse
Il Fornitore garantisce di non essere in situazioni che, nello svolgimento dei servizi, determinino o possano determinare conflitti di interesse. Qualora nel corso dello svolgimento dell’incarico assegnato dovessero sopravvenire conflitti di interesse, il Fornitore dovrà darne prontamente comunicazione scritta al Committente, fornendo altresì i dati e le informazioni ritenute idonee ed opportune per la gestione di tali conflitti. È fatta salva la facoltà del Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 26 delle presenti Condizioni Generali
Art. 7– Comunicazioni fra le parti
Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta, utilizzando supporti elettronici. A questo proposito, entrambe le parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, ad adottare tutte le procedure, più adatte secondo gli standard tecnologici di settore, per la protezione del proprio sistema informatico, ivi inclusa l’identificazione e la neutralizzazione dei virus\attacchi informatici di qualunque natura e genere.
Art. 8 – Autorizzazioni, abilitazioni e qualifiche professionali
Il Fornitore dichiara di essere in possesso delle licenze, delle autorizzazioni, delle certificazioni, delle idonee qualifiche professionali per sé e per il personale impiegato, delle abilitazioni richieste dalla legge e dai principi di buona tecnica, e dell’adeguato know-how necessario per
l’esecuzione della prestazione di servizi oggetto del Contratto. Il Committente, si riserva, comunque, il diritto di verificare il possesso dei requisiti sopra citati.
Art. 9 – Assicurazioni
Il Fornitore, a copertura delle attività oggetto del Contratto o ad esse comunque correlate, deve essere in possesso delle coperture assicurative, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, come richieste nel Contratto. Al Fornitore potrà essere richiesto il rilascio di una polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei danni di rilevante gravità, quali perdite irrecuperabili di dati, che possano derivare nell’esecuzione della prestazione commissionata.
Art. 10– Esecuzione di attività in aree o su impianti del Committente
Per l’esecuzione di servizi e/o attività in aree o su impianti del Committente o comunque di pertinenza di questo, il Fornitore è tenuto alla rigorosa osservanza di quanto di seguito specificato.
1) Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e altri ausiliari comunque definiti, tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, così come le norme tecniche, i regolamenti e le procedure del Committente.
2) Il Fornitore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni per i lavoratori impegnati nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
3) Il Fornitore è tenuto ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti e altri ausiliari comunque definiti, oltre a ciò che è riportato al punto 1), ogni disposizione che venga impartita dal Committente relativa:
3.1) alla temporanea sospensione delle attività per particolari esigenze connesse alle attività del Committente;
3.2) alle misure e cautele da osservarsi in dipendenza di rischi specifici inerenti all'ambiente in cui le attività devono svolgersi;
3.3) al rispetto delle segnalazioni e protezioni poste in luogo in ordine ai rischi di cui al punto 3.2).
Per il recepimento ed il rispetto delle disposizioni in questione (o di ogni altra concernente le attività) si intende delegato ad ogni effetto civile e penale il “Responsabile del servizio” (ovvero il soggetto altrimenti definito nel Contratto e\o relativa documentazione allegata al Contratto) che il Fornitore è tenuto a nominare e del quale deve fornire il nome al Committente, prima dello svolgimento delle attività. Il Fornitore è tenuto a designare, con comunicazione scritta, un sostituto del soggetto di cui al capoverso che precede, con eguali requisiti e qualifiche,
che possa sostituire quest’ultimo in caso di assenze e che sia autorizzato a farne le veci a tutti gli effetti.
4) Il Fornitore nominerà un proprio incaricato al quale affidare il compito di impartire le disposizioni previste al precedente punto 3). Detto incaricato potrà coincidere con il “Responsabile del servizio” (ovvero il soggetto altrimenti definito nella documentazione Contrattuale).
5) L'accesso alle zone di lavoro, ad impianti o parti di impianto sarà consentito al personale del Fornitore solo se in possesso di un documento di riconoscimento rilasciato dal Fornitore stesso che dovrà essere esibito a semplice richiesta.
Tale documento dovrà essere munito di fotografia e dovrà attestare l'appartenenza all’Organizzazione del Fornitore (Impresa o Studio), nonché tutte le informazioni previste dalla vigente normativa.
Art. 11 – Esclusione della rappresentanza
Salvo esplicita diversa indicazione nel contratto, l’affidamento del servizio non conferisce alcun potere al Fornitore di agire per conto del Committente o di altra società del Gruppo A2A.
Art. 12 – Ritardo nell’adempimento
Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, se indicate nel Contratto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.
Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo art. 13 delle presenti Condizioni Generali.
Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
Art. 13 – Termini
Qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all’art. 26 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.
La violazione dei termini da parte del Fornitore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.
Art. 14 – Importo del Contratto – Diritto di recesso
Nei contratti “a misura” l'importo massimo indicato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso.
Senza obbligo di preavviso né di indennizzo a carico del Committente, costui potrà recedere al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:
a) mutate esigenze economico – organizzative o sopravvenute valutazioni connesse all’attività oggetto dell’incarico tali da rendere non più utili per il Committente le prestazioni contemplate nel Contratto;
b) raggiungimento dell'importo massimo, anche prima della scadenza temporale prevista;
c) decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle prestazioni fino ad allora eseguite.
Il Committente può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività contrattuali.
Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC) ed ha effetto dalla data del ricevimento della stessa comunicazione: il Committente comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.
Tutti i servizi e i Deliverables resi dal fornitore e accettati dal Committente fino alla fata di efficacia di tale recesso saranno compensati secondo i prezzi contrattuali. Per le attività interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza conseguenze economiche, ovvero l’ammontare documentato delle conseguenze stesse, se più vantaggioso per il Committente.
L’eventuale indennizzo dovuto per il mancato guadagno determinato dal recesso si intende contenuto nel valore del 3% delle opere non eseguite a regola d’arte alla data del recesso. Questa percentuale è massima e il Fornitore l’accetta sin d'ora anche a titolo di penale.
Art. 15 – Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali si applicano ai Contratti aventi per oggetto:
(i) L’acquisto di licenze software, lo sviluppo e la realizzazione di Deliverables, così come meglio definiti nel successivo art. 17, nonché la manutenzione degli stessi;
(ii) L’acquisto di hardware, la manutenzione e l’assistenza degli stessi.
(iii) L’acquisto di servizi informatici
Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad aderire agli standard tecnici previsti dal Committente. Nel corso di queste Condizioni Generali per Beni si intende ogni prodotto oggetto di consegna che non sia Deliverable.
Art. 16 – Modalità di esecuzione delle Attività e del Team di Lavoro
L’esecuzione delle attività commissionate deve avvenire secondo il Piano di lavoro concordato col Committente.
Il Fornitore darà inizio all'esecuzione della prestazione soltanto dopo aver ricevuto un Ordine da parte di Committente. Prima dell’inizio delle attività, il Fornitore deve nominare un proprio Referente tecnico e il gruppo di lavoro eventualmente previsto, comunicandone i nominativi al Committente. Resta inteso che il Committente, a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di esigere la sostituzione del Referente tecnico e/o di uno o più componenti il gruppo di lavoro senza alcuna pretesa di indennizzo.
In particolare in caso di fornitura di servizi in Cloud, resta inteso che i dati archiviati sui server del provider rimangono di proprietà del Committente; il Fornitore non potrà accedervi né consentire a terzi non autorizzati l’accesso ai medesimi, né divulgarli senza espressa autorizzazione.
Il Fornitore deve dimostrare di aver imposto adeguati controlli di accesso e garantire che i dati in transito e il caricamento o il trasferimento di file siano protetti con protocolli di crittografia. Il Fornitore deve sempre concedere la possibilità di scaricare una copia dei dati in qualsiasi momento ed in totale autonomia e dichiarare con la massima trasparenza il luogo fisico dove risiedono i dati e garantire la portabilità dei dati e delle applicazioni da un ambiente Cloud ad un altro in maniera tempestiva e completa. Le procedure di scaricamento e portabilità dovranno essere registrate per poter essere controllate.
Il Fornitore di servizi in Cloud dovrà, in via esemplificativa e non esaustiva:
- limitare la creazione di materiale cartaceo (comprese le stampe che contengono dati anche non personali);
- evitare di utilizzare supporti e dispositivi di memorizzazione portatili non crittografati;
- crittografare i dati che vengono trasmessi sulle reti pubbliche;
- smaltire in maniera sicura i materiali cartacei;
- mantenere e aggiornare sistematicamente un registro degli utenti che accedono al sistema e dei relativi profili di accesso.
Art. 17 – Deliverables
Ai fini delle presenti Condizioni Generali con il termine "Deliverables" si intende, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi report, documento, template, studio, strategia, modello di servizio, architettura tecnica, design, prodotto informatico, codice sorgente, codice oggetto, software, specifica, documentazione, abstract e sommario, altri prodotti e materiali sviluppati specificamente per il Committente e forniti dal Fornitore (individualmente dal Fornitore o congiuntamente dal Fornitore e dal Committente o dal Fornitore e terze parti) nel corso dell'esecuzione del Contratto.
Dal momento dell'accettazione di un Deliverable, il Committente ne sarà proprietario esclusivo ed esclusivo titolare dei diritti di utilizzazione economica, nonché della documentazione a supporto del progetto.
Qualora il Deliverable presupponga opere di proprietà di terzi, resta inteso che al Committente e alle società controllate e/o collegate dovrà essere trasferita e/o data idonea evidenza di tutta la documentazione relativa ai diritti e alle facoltà concesse al Fornitore da tale terzo proprietario e garantita in ogni caso a tempo indeterminato la licenza delle opere di proprietà di terzi.
Il Fornitore terrà indenne il Committente e le società controllate da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da qualsiasi azione legale intentata o minacciata da terzi qualora tale azione fosse basata sulla rivendicazione che quanto realizzato o venduto (i) viola un valido diritto d’autore, (ii) viola un brevetto o (iii) costituisce appropriazione indebita di un segreto commerciale o industriale. In tal caso il Fornitore rimborserà al Committente qualsiasi danno o spesa, compresi onorari e spese legali, che quest'ultima possa aver sopportato in conseguenza delle disposizioni impartite dal giudice o arbitro competente o in forza di transazioni relative alle predette rivendicazioni.
Il Fornitore sarà libero di usare nell'ambito della propria ordinaria e ulteriore attività di consulenza la propria generale competenza, conoscenza ed esperienza, nonché ogni idea, concetto, know-how e tecnica che siano stati utilizzati o sviluppati nel corso dello svolgimento attività oggetto del contratto.
Art. 18 – Consegna dei Beni
Se non diversamente indicato nell’ordine specifico o nel contratto specifico, i Beni dovranno essere consegnati presso la sede del Committente.
Per la consegna dei Beni il Fornitore dovrà contattare il referente del Committente di riferimento.
Su ciascun documento di trasporto dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
- Numero dell’Ordine.
- Posizione dell'Ordine alla quale la spedizione si riferisce. I Beni oggetto d’Ordine dovranno essere imballati in modo tale da evitare danneggiamenti in fase di movimentazione e trasporto. I costi di imballo sono a carico del Fornitore. La fornitura dei Beni oggetto d’Ordine è regolata dal D.lgs 151/2005 e successivi Decreti Attuativi in relazione alla responsabilità del produttore per la gestione e il sostenimento delle spese di smaltimento dei rifiuti RAEE senza che da ciò derivi alcun costo a carico di Committente. L'accettazione dei Beni è condizionata dall'esito positivo del controllo qualitativo e quantitativo; l'accettazione dei Beni non comporta assunzione di responsabilità da parte di Committente in merito ad eventuali non conformità
concernenti la quantità/qualità dei Beni e/o dei componenti degli stessi non rilevabili dall'esame degli imballi consegnati.
I controlli che Committente si riserva di eseguire consistono, in via esemplificativa e non esaustiva:
- verifica in fase di ricezione;
- verifica documentale, per accertare la completezza e la congruenza del documento di trasporto e della documentazione attestante la conformità del prodotto ai requisiti specificati in ordine;
- verifica visiva, per quanto riguarda:
• l'integrità dell'imballo del prodotto;
• la corrispondenza delle sigle sulle confezioni e sugli imballi;
• la corrispondenza della quantità e della tipologia del prodotto fornito rispetto alla sopraindicata documentazione;
• eventuali prove di laboratorio o collaudo.
Art. 19 – Modifiche ai Servizi o ai Deliverables
È fatto espresso divieto al Fornitore di eseguire qualsiasi modifica ai Servizi o ai Deliverables oggetto del Contratto senza il preventivo consenso scritto del Committente. In caso di modifiche non autorizzate dal Committente, a quest’ultimo è riservato diritto di scegliere se farle eliminare a spese del Fornitore o trattenerle a titolo gratuito. Rimane ferma la responsabilità del Fornitore per i ritardi al Piano di lavoro causati da modifiche non autorizzate.
Qualora, nel corso dell’esecuzione delle attività commissionate, insorgesse la necessità di adeguamenti dei Deliverables ad eventi imprevisti, ivi incluse sopravenute modifiche normative, il Fornitore ha l’onere di informare il Committente della necessità di tali modifiche ed il Committente si riserva di chiedere una proposta contenente una dettagliata descrizione del piano di intervento affinché il Committente sia messo in grado di decidere se e quali istruzioni adeguate impartire.
Nulla è dovuto al Fornitore per prestazioni o forniture aggiuntive che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente.
Art. 20 – Criteri di accettazione
I Beni acquistati saranno coperti da una garanzia minima di dodici (12) mesi dalla data di consegna.
Il Fornitore garantisce che il risultato della fornitura resa in base ad un Ordine sarà esente da errori e difetti e conforme alle specifiche o alle finalità ivi concordate.
Nel periodo di garanzia il Fornitore si impegna a sostituire il Bene difettato con uno nuovo e conforme ai requisiti, senza addebitare al Committente alcuna spesa.
I Servizi si intenderanno favorevolmente eseguiti quando le attività e/o i Deliverables oggetto del Contratto avranno
soddisfatto i criteri di accettazione mediante formale approvazione da parte del Committente. Resta esclusa l’accettazione tacita dei Servizi: in particolare non potranno valere come accettazione la mancata partecipazione a fasi di verifica eventualmente previste, il mero esercizio provvisorio del software sviluppato o, più in generale, la mera consegna di Deliverables al Committente e/o il completamento delle attività indipendentemente dal fatto che quest’ultimo abbia o non abbia opposto eccezioni ovvero formulato osservazioni di alcun tipo. I collaudi parziali delle opere e dei servizi, ove previsti, saranno irrilevanti ai fini della valutazione complessiva della corretta esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore.
I Deliverables saranno coperti da garanzia di almeno 12 mesi dalla data di accettazione. Nel periodo di garanzia il Fornitore si impegna a correggere tutti i vizi rispetto ai requisiti richiesti, senza addebitare al Committente alcuna spesa. Resta altresì inteso che in questo periodo di garanzia non saranno accettati aumenti di prezzo di eventuali concomitanti servizi di manutenzione.
Art. 21 – Subappalto
Il subappalto o il subaffidamento di una o più delle attività di Contratto è possibile qualora sia preventivamente autorizzato dal Committente.
La richiesta di autorizzazione al subappalto o del nulla osta ad altro tipo di subaffidamento deve essere presentata accedendo al portale fornitori del Gruppo A2A (xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.x0x.xx/Xxxxx.xxxx) e seguendo le istruzioni riportate nel manuale e le indicazioni dei tutorial audio/video disponibili on line.
Il Fornitore si impegna comunque ad accertare, verificare e garantire che l’eventuale società subappaltatrice utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l’ottemperanza della stessa subappaltatrice alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nell’Ordine, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni relative al personale impiegato.
Il Fornitore rimane comunque unico responsabile nei confronti del Committente, anche per eventuali inadempimenti della società subappaltatrice.
Il Committente si riserva il diritto di revocare motivatamente le autorizzazioni eventualmente concesse; resta inteso che in caso di revoca dell’autorizzazione al subappalto, il Fornitore dovrà, senza indugio, riprendere in
carico le attività che avevano formato oggetto dell’autorizzazione medesima.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.
Restano ferme le norme speciali eventualmente previste (es. D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.).
Art. 22 – Pretese di terzi
Nel caso in cui i Deliverables o i Beni siano o possano, a giudizio di una od entrambe le Parti, essere ritenuti in violazione di diritti di terzi, il Fornitore a proprie spese ed a propria scelta potrà (i) procurare al Committente il diritto di continuare ad utilizzarli o (ii) sostituirli con materiale equipollente non in violazione di diritti di terzi o (iii) modificarli in modo da renderli non in violazione di tali diritti o (iv) chiederne la restituzione, rimborsando al Committente i corrispettivi versati, detratto un equo compenso per l'utilizzo dei Deliverables sino al momento della restituzione.
Art. 23 – Obblighi del Fornitore Il Fornitore si obbliga a:
a) provvedere all’esecuzione delle attività con la propria organizzazione imprenditoriale e professionale restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti materialmente incaricati dell’esecuzione delle attività stesse ed il Committente, che quindi non potrà esercitare poteri gerarchici direttivi né disciplinari; il Fornitore terrà pertanto indenne il Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi; il Fornitore terrà inoltre indenne il Committente da qualsiasi danno derivante da errore di esecuzione;
b) svolgere con diligenza e a regola d'arte i Servizi che verranno affidati per mezzo di specifici Atti Esecutivi;
c) provvedere allo svolgimento dei Servizi oggetto del presente Accordo utilizzando in via esclusiva mezzi, strumenti e macchinari all’uopo necessari; l’uso esclusivo da parte del Fornitore di mezzi, strumenti e macchinari di proprietà del Committente dovrà essere opportunamente disciplinato tra le Parti;
d) utilizzare, nello svolgimento dei Servizi oggetto del presente Accordo, beni e strumenti conformi alle normative applicabili in materia (es: marcatura CE, direttiva macchine, ecc.), nonché compatibili con gli impianti e gli ambienti di lavoro del Committente e tali da non arrecare danni agli stessi impianti/ambienti ed in genere ai locali di proprietà dello stesso;
e) svolgere i Servizi commissionati dal Committente allocando le risorse necessarie (in termini di profilo professionale, esperienza e quantità) all’adempimento dei
propri obblighi contrattuali e nel rispetto della tempistica convenuta;
f) mantenere un livello di competitività rispetto ai parametri del mercato di riferimento in termini di costo/efficacia. Al riguardo, il Committente si riserva in qualsiasi momento di verificare, dandone visibilità al Fornitore, il suddetto livello di competitività tramite idonee indagini di mercato;
g) garantire continuità nella esecuzione delle attività assicurando sempre livelli di professionalità adeguati, facendo riferimento in particolare al caso in cui si presentino avvicendamenti di risorse del Fornitore per attività in corso, nel qual caso il Committente dovrà essere tempestivamente informato;
h) sostituire, nel caso sia necessario, personale già assegnato allo svolgimento di determinate attività, con risorse aventi competenze equiparabili o superiori a quelle della risorsa sostituita ed in grado di svolgere le sue stesse attività;
i) sospendere le attività relative ai Servizi richiesti qualora non siano svolte con diligenza e a regola d’arte sino a quando non siano trovate ed adottate adeguate e concordate misure correttive;
l) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sugli obblighi contrattuali assunti, obbligandosi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta;
m) esercitare tramite un proprio Responsabile (Preposto) un’assidua sorveglianza sull’operato del proprio personale assegnato allo svolgimento dell’attività commissionate; il Preposto dovrà essere fisicamente presente nei luoghi di svolgimento delle attività;
n) fornire, e mantenere aggiornato, l’elenco del proprio personale che, per necessità operative legate allo svolgimento dei Servizi, dovesse operare presso una delle sedi del Committente; tale personale dovrà essere preventivamente autorizzato dal Committente e sarà tenuto ad indossare e portare in evidenza un tesserino con la propria fotografia, nome, cognome e nome dell’azienda. Resta fermo il diritto del Committente di rifiutare giustificatamente l’accesso nelle proprie sedi lavorative a personale del Fornitore, non preventivamente autorizzato all’ingresso o a seguito di motivata contestazione scritta.
Art. 24 – Forza maggiore
Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti ad accertate cause di forza maggiore il Fornitore è esente da penali e dall’obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente. Resta salvo il diritto del Committente di risolvere il contratto nei termini di cui all’art. 26 delle presenti Condizioni Generali.
Per forza maggiore si intendono quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per l’esecuzione del contratto, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione del Fornitore e che impediscano in tutto o in parte la esecuzione a regola d’arte del Contratto. Qualora la impossibilità sia parziale, spetterà al Committente valutare se permane o meno il proprio interesse all’esecuzione della parte del Contratto non resa impossibile.
L’esimente della forza maggiore opera anche per il Committente, quanto alle attività su di esso gravanti a norma del Contratto.
Art. 25 – Ispezioni, garanzie ed effetti delle penali
Il Fornitore garantisce lo svolgimento delle prestazioni con la dovuta diligenza e secondo adeguati livelli qualitativi. È facoltà del Committente verificare che i servizi svolti abbiano le caratteristiche concordate.
Ai fini di cui sopra, il Committente ha diritto di chiedere in ogni momento informazioni ed aggiornamenti in merito all’andamento delle attività svolte e di verificare le procedure adottate dal Fornitore per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
Il Fornitore deve essere in possesso dei requisiti, poteri e capacità necessari per sottoscrivere l’Ordine ed effettuare le sue prestazioni non violando i termini di qualsiasi contratto, obbligazione, inclusa quella esistente tra il Fornitore ed i suoi utenti finali o qualsiasi legge, normativa o regolamento di cui questi è o sarà tenuto all'osservanza. È riservata al Committente l’incondizionata facoltà per i propri organi di controllo, nell’espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici del Fornitore al fine di verificare tutte le procedure – nonché le relative risultanze
– attinenti alle attività svolte per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.
Le modalità dei controlli saranno stabilite dal Committente a seconda dei casi: essi potranno essere effettuati anche durante l'esecuzione della prestazione e a "campione".
Al fine di garantire la continuità dei servizi e consentire la prestazione degli stessi secondo i canoni di diligenza previsti per incarichi analoghi, il diritto di accesso è esercitato dal Committente nel rispetto delle esigenze organizzative e procedurali del Fornitore. In particolare, il diritto di accesso potrà avvenire durante il normale orario di ufficio e di norma con preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dal Fornitore per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona fede nell’esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al Contratto stipulato.
Il mancato rispetto dei livelli di servizio concordati e dei termini di esecuzione e consegna del Piano di lavoro, salve eventuali proroghe concesse e salvi ritardi dovuti a cause di forza maggiore e indipendenti da fatto e volontà del Fornitore, comporterà l’applicazione delle penali se contrattualmente previste, sempre salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni subiti dal Committente.
Art. 26 – Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del Contratto, su iniziativa del Committente, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:
1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo;
4) ritardo nell'esecuzione dei servizi superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;
5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali;
6) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni indicate nell'art. 8 delle presenti Condizioni Generali;
7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale del Fornitore impiegato presso il Committente;
8) gravi inosservanze da parte del Fornitore alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell’art. 10 delle presenti Condizioni Generali.
9) conflitti di interesse che, ad insindacabile giudizio del Committente, non consentano il regolare svolgimento del servizio.
10) violazione del Patto d’Integrità.
Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere la documentazione prodotta e ritenuta utilizzabile, mentre, la restante parte, dovrà essere ritirata, a cura e spese del Fornitore, tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.
Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato tramite semplice comunicazione scritta del Committente, inviata al Fornitore
con lettera raccomandata a/r o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi e i Deliverables non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire.
In tutti i casi di passaggio a fornitore terzo indicato dal Committente, il Fornitore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dal Committente stesso per il buon esito del passaggio.
Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
Art. 27 – Divieto di cessione del Contratto e del credito Al Fornitore è fatto divieto di cedere il Contratto.
Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della prestazione dei servizi non può essere ceduto (art. 1260, secondo comma, Codice Civile).
Art. 28 – Varie
Tutte gli eventuali suggerimenti, indicazioni, raccomandazioni e/o altre comunicazioni comunque denominate che il Committente dovesse rivolgere al Fornitore, non limitano né tantomeno escludono le responsabilità di quest’ultimo che resta l’unico soggetto tenuto all’esecuzione a regola d’arte del Contratto.
L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
Art. 29 – Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana. Il Foro esclusivo competente per ogni controversia tra il Committente e il Fornitore relativa o comunque connessa all’esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è quello di Milano.
Luogo, data
Il Fornitore
Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, nella mia qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:
art. 4 - Fatturazione e pagamenti; art. 5 - Informazioni confidenziali; art. 12 - Ritardo nell’adempimento; art. 13 - Termini;
art. 14 - Importo del Contratto - Diritto di recesso; art. 20 - Criteri di accettazione;
art. 21 – Subappalto;
art. 26 - Clausola risolutiva espressa;
art. 27 - Divieto di cessione del Contratto e del credito; art. 29 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo
Il Fornitore