INDICE
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino” Struttura Complessa Gestione Tecnica Xxx XXXX Xxxxxx, 000 – Xx Xxxxxx
Leasing in costruendo ex art. 160 bis del D.Lgs 163/06 finalizzata alla progettazione definitiva ed esecutiva ed i lavori di ristrutturazione funzionale e normativa del fabbricato di via XXIV Maggio n. 139 da destinare a Palazzo della salute del Distretto 18 ASL5 Spezzino
SCHEMA DI CONTRATTO
INDICE
ART. 1. Definizioni
ART. 2. Dichiarazioni e Garanzie
ART. 3. Oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare ART. 4. Presupposti
ART. 5. Contratto di comodato gratuito ART. 6. Oneri a carico dell’Utilizzatore ART. 7. Oneri a carico dell’A.T.I.
ART. 8. Corrispettivi in fase di esecuzione ART. 9. Aumento dell'importo dei Lavori
ART. 10. Decorrenza della locazione finanziaria e durata ART. 11. Consegna dei Beni.
ART. 12. Assicurazione per locazione finanziaria
ART. 13. Rischi e manleva a tutela del Soggetto Finanziatore ART. 14. Corrispettivo del Leasing
ART. 15. Interessi di mora
ART. 16. Recesso a causa del fallimento del Soggetto Realizzatore ART. 17. Risoluzione del Contratto per inadempimento del Soggetto Finanziatore
ART. 18. Condizioni Risolutive
ART. 19. Esclusione della risoluzione
ART. 20. Elezione a domicilio – Comunicazioni e notificazioni ART. 21. Cessione dei crediti derivanti dal contratto di leasing ART. 22. Trattamento dati
ART. 23. Legge applicabile e foro competente
TRA
L’Azienda Sanitaria Locale N° 5 Spezzino con sede in La Spezia, Via XXIV Maggio N° 139 Codice Fiscale 00962520110, rappresentata dal Direttore generale dell’Azienda Dott. ( )
E
L’Impresa (..................…), con sede legale in (...............…), via
(….................…), Capitale Sociale di Euro ( ),
Iscritta nel Registro delle Imprese di (….................…) al numero (…...................…), codice fiscale ( ),rappresentata
da (….................) munito degli occorrenti poteri quale (..................), in forza di (….................) , di seguito denominata "Soggetto Realizzatore”;
E
La Società (..................…),con sede legale in (...............…), via
(….................…), Capitale Sociale di Euro ( ),
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, ex articolo 13 del d.lgs. 1 settembre 1993 n.385 ("TUB") al n. ( )
ovvero all’Albo generale/speciale degli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del TUB, Xxxxxx XXX (…..........) , rappresentata da (….................) munito degli occorrenti poteri quale (..................), in forza di (….................) , di seguito denominata “Soggetto Finanziatore"),
e, congiuntamente, le ”Parti''
premesso che:
(a) l'Utilizzatore, al fine di ottenerne la concessione in leasing, ha pubblicato, in data (…...............), il bando di gara per affidare, mediante appalto pubblico con procedura aperta, con lo strumento del leasing in costruendo, ex art. 160 bis del DL.vo n° 163/2006, la ristrutturazione integrale del Fabbricato di Via XXIV Maggio n° 139, la Progettazione definitiva ed esecutiva, la Direzione dei lavori il Coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed
esecuzione, ed i lavori di ristrutturazione del Fabbricato da destinare ad Uffici, sede di Distretto e Piastra Ambulatoriale, secondo quanto definito nel progetto preliminare posto a base di gara, il finanziamento di oneri accessori, come risulta da Quadro economico (di seguito l"Opera"), oltre che la manutenzione ordinaria e straordinaria ed i servizi tecnici annessi per tutta la durata del Contratto;
(b) è risultata aggiudicataria della gara l'Associazione Temporanea dì Imprese, costituita dalla Società (..................), in qualità di Soggetto Finanziatore (di seguito, “Finanziatore"), e la Società (.................), in qualità di Soggetto Realizzatore delle opere di adeguamento (di seguito, “ Realizzatore");
(c) Il Soggetto Finanziatore esercita attività di locazione finanziaria (leasing), consistente nell'acquistare o far costruire o ristrutturare beni mobili o immobili strumentali all'esercizio di un'impresa, arte o professionale, su scelta e indicazioni della propria clientela, al solo ed esclusivo scopo di concedergliene l'utilizzazione, verso un corrispettivo pagabile a scadenze periodiche e con facoltà per il cliente di riacquistarne il diritto di superficie al termine della locazione, versando un importo predeterminato a titolo di riscatto;
(d) Il Soggetto Finanziatore contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di locazione finanziaria stipulerà un Contratto con il Soggetto Realizzatore per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza, e per la ristrutturazione dell'Opera e successivamente per l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria. Il soggetto realizzatore potrà eseguire direttamente i servizi tecnici di progettazione e coordinamento tramite propri tecnici, se dotato di specifica SOA, o affidarsi a tecnici abilitati esterni dotati delle caratteristiche richieste dal Disciplinare di Gara;
(e) L’A.T.I. appaltatrice, a seguito dell’acquisizione del diritto di superficie su cui insiste il Fabbricato di Via XXIV Maggio N°
139 si impegna a stipulare un Contratto con l’Ente ASL 5
Spezzino per la concessione d’uso eventuale in Comodato gratuito durante i lavori di ristrutturazione dei locali ancora da ristrutturare, o già ristrutturati, previo rilascio di specifica manleva da parte dell’Ente per eventuali inadeguatezze presenti all’interno del fabbricato nelle parti ancora da ristrutturare e previa esecuzione di collaudo tecnico parziale provvisorio delle parti già ristrutturate;
(f) Il Soggetto Finanziatore - tenuto conto della situazione giuridica, economico-finanziaria e patrimoniale dell'Utilizzatore, si è dichiarata disponibile ad acquisire il diritto di superficie e ristrutturare l'Opera alle condizioni pattuite dall’Utilizzatore, al solo ed esclusivo scopo di concederla in locazione all’Utilizzatore, nei termini ed alle condizioni del presente contratto;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 Definizioni
"Area”: indica l'area di proprietà della ASL 5 Spezzino sulla quale insiste l'Opera da ristrutturare, censita al Catasto Terreni del Comune di La Spezia al foglio (........), mappali ( ),
coerenze (….............) il tutto meglio identificato con contorno (….........................) nella planimetria allegata sub ( );
“A.T.I. Aggiudicataria”: indica l’Associazione Temporanea di Imprese Finanziatrice e realizzatrice aggiudicataria della gara;
“CSA”: indica il Capitolato Speciale d’Appalto facente parte dei documenti di gara e parte integrante del contratto;
“Canone principale offerto”: indica il canone semestrale principale anticipato risultante dall’offerta relativo all’intera somma finanziata;
“Canone secondario offerto”: indica il canone semestrale secondario posticipato relativo ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria post collaudo;
"Canoni Base Semestrali": indica i 40 canoni semestrali che saranno versati dall’Utilizzatore, a seguito del collaudo dell’opera in oggetto, costituiti dal canone principale calcolato sulla base dell’importo effettivo dei lavori e del tasso variabile praticato;
“Codice dei Contratti Pubblici”: indica il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.s.m;
“Collaudo tecnico-amministrativo”: indica la procedura espletata da concludersi con l'emissione del Certificato di Xxxxxxxx;
“Certificato di Collaudo": indica il certificato emesso dall'organo di collaudo ai sensi dell'art. 141 del Codice del Contratti Pubblici e dal Regolamento con gli effetti ivi indicati, approvato dai competenti organi dell'Utilizzatore.
“Soggetto Finanziatore": indica la Società Finanziaria facente parte dell’ATI Aggiudicataria, ovvero il Finanziatore che sottoscrive il presente Contratto trilaterale;
“Soggetto Realizzatore": indica l’Impresa facente parte dell’ATI Aggiudicataria, ovvero il Costruttore e Manutentore ventennale post collaudo che sottoscrive il presente Contratto trilaterale;
"Contratto”: indica il presente Contratto trilaterale di locazione finanziaria e costruzione/manutenzione sottoscritto fra le Parti, in qualità di Finanziatore e Realizzatore e l’Azienda ASL 5 Spezzino, in qualità di Utilizzatore, che disciplina termini e condizioni per la ristrutturazione dell'Opera, con servizi tecnici e oneri vari.
"Contratto di comodato": indica il contratto con il quale si concede, a titolo gratuito, dalla ATI all’Utilizzatore, la possibilità di utilizzo temporaneo dell’Opera prima del collaudo finale;
"Corrispettivo": indica il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria;
"Corrispettivo dell'Opzione': indica l’importo pari al 10% del finanziamento, dovuto dall'Utilizzatore per l’esercizio dell'Opzione di Acquisto;
“Data del Contratto": indica la data di sottoscrizione del presente Contratto;
"Data di Inizio della Locazione Finanziaria": indica la data di emissione del Certificato di Collaudo;
"Data di Pagamento Canone"; indica la data in cui l’Utilizzatore dovrà corrispondere i Canoni Base Semestrali principali anticipati e secondari posticipati.
"Data di Scadenza della Locazione Finanziaria": la data in cui cade l'anniversario del ventesimo anno dalla data di inizio della Locazione Finanziaria.
“Giorno lavorativo" indica:
(a) in relazione ai termini collegati ai pagamenti, ogni giorno nel quale sarà funzionante il Sistema TARGET 2 (Trans-European Automaled Real-Time Gross Sett/emenl Express Transfer System)
(b) in relazione a tutti gli altri termini, ogni giorno nel quale gli uffici sono normalmente aperti al pubblico per l’esercizio della normale attività sulla piazza di La Spezia.
"Locazione Finanziaria": indica la concessione in godimento dell'Opera e il relativo diritto di riscatto della stessa ai sensi del presente Contratto;
"Oneri di Prelocazione": pari agli interessi calcolati dalla data di erogazione sulle somme pagate dal Soggetto Finanziatore fino alla data di firma del Verbale di presa in consegna definitiva dell’opera e messa in decorrenza del Contratto di locazione finanziaria;
"Opera": indica l’oggetto della procedura con lo strumento del leasing in costruendo, ex art. 160 bis del DL.vo n° 163/2006, finalizzata alla ristrutturazione del Fabbricato di Via XXIV Maggio n° 139, alla Progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza, alla Direzione e contabilità dei lavori, ed ai lavori di ristrutturazione del Fabbricato, secondo quanto definito nel progetto preliminare posto a base di gara;
"Opzione di Acquisto" indica l'opzione di riacquisto del diritto di superficie;
"Pagamento": indica qualunque pagamento inerente l’Opera effettuato dal Soggetto Finanziatore;
"Perito": indica un esperto di comprovata esperienza, nominato di comune accordo fra le Partì;
"Presa in Consegna Anticipata": indica le date di effettiva presa in consegna di parti dell'Opera che dovesse realizzarsi prima della data di inizio della locazione Finanziaria;
"Soggetto Realizzatore": indica la Società (….............) facente parte dell’ATI che esegue i lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del leasing.
“Tasso di Riferimento”: indica il tasso su cui sono stati calcolati i canoni in sede di gara;
"Utilizzatore": indica l’Azienda Sanitaria ASL 5 Spezzino.
ART. 2 Dichiarazioni e Garanzie
a) La veridicità e natura non fuorviante delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita da parte dei soggetti facenti parte dell’A.T.I. Aggiudicataria nell'ambito della gara costituiscono il presupposto in base al quale l’ Utilizzatore si é determinato a stipulare il presente Contratto. Restano fermi i diritti di legge dell'Utilizzatore in caso di dichiarazioni non veritiere, imprecise o fuorvianti.
b) Al fine di rendere le dichiarazioni di cui al precedente comma a), i Soggetti Finanziatore e Realizzatore hanno effettuato tutte le indagini necessarie al fine di accertarsi che le stesse siano precise, veritiere e non fuorvianti.
c) La A.T.I. Aggiudicataria dovrà informare l'Utilizzatore, per iscritto, non appena venutone a conoscenza, di ogni fatto circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni di cui al comma 1 non più veritiere, corrette, precise o comunque fuorvianti in maniera significativa agli effetti del presente Contratto.
ART. 3 Oggetto del Contratto di locazione finanziaria immobiliare
a) Il presente contratto disciplina il rapporto contrattuale tra l’Utilizzatore e la A.T.I. Aggiudicataria.
b) Il presente documento contiene le pattuizioni speciali minime che il contratto di xxxxxxx dovrà recepire.
c) Le disposizioni del presente documento potranno essere integrate, in sede di esecuzione del contratto con La A.T.I. Aggiudicataria, da altre che si rendessero necessarie per il buon fine dell'operazione di locazione, precisando che in caso di dubbio interpretativo o contrasto tra quanto indicato nelle presenti pattuizioni speciali e altre integrative prevarrà quanto previsto nelle pattuizioni speciali anche in deroga a quelle integrative.
d) Il presente Contratto integra quanto contenuto nei documenti di gara e nei documenti di offerta. In particolare al presente Contratto saranno allegati il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) ed il Capitolato Prestazionale sottoscritto dalle Parti, che ne costituiranno parte integrante per la ristrutturazione e il Disciplinare specifico per la manutenzione.
ART. 4 Presupposti
a) Poiché l’A.T.I. è composta da più soggetti, questi si assumono gli obblighi del presente Contratto, ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta.
b) Il Soggetto Finanziatore, è un intermediario finanziario iscritto
nell’Elenco Generale di cui all’articolo 106 e nell’Elenco Speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e, pertanto, può svolgere esclusivamente attività finanziaria; in particolare, il Soggetto Finanziatore svolge prevalentemente attività di locazione finanziaria (leasing), ossia mette a disposizione dei propri clienti, che ne assumono tutti i rischi, beni mobili o immobili acquistati o fatti costruire, o ristrutturare, verso un corrispettivo dovuto a scadenze periodiche e determinato in relazione al valore dei beni, alla durata del contratto e ad altri elementi di carattere finanziario, con facoltà del cliente di divenirne proprietario alla scadenza del contratto, corrispondendo un importo determinato o determinabile.
c) L’Utilizzatore, ovvero la Stazione Appaltante, volendo far
realizzare le opere di ristrutturazione integrale normativa e funzionale di un proprio bene di cui al Disciplinare di gara, per utilizzarlo secondo le proprie esigenze, ha bandito una gara ad evidenza pubblica nell’ambito della quale è risultato aggiudicatario il Raggruppamento costituito dal Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Realizzatore, affidatari della gara in oggetto.
d) La A.T.I., sulla base di quanto precede, stipula il presente Contratto ponendo in essere tutte le attività giuridiche e materiali necessari per la realizzazione di quanto previsto in appalto.
ART. 5 Contratto di comodato gratuito
La A.T.I. accetta di stipulare un Contratto di comodato gratuito per l’eventuale occupazione anticipata delle parti del Fabbricato già ristrutturate, previo rilascio di collaudo tecnico, o comunque per poter utilizzare le parti ancora da ristrutturare, previo rilascio di dichiarazione di manleva da parte dell’ Azienda Sanitaria 5 Spezzino per eventuali parti di fabbricato o di impianti del medesimo che, utilizzati prima della ristrutturazione, non fossero ancora adeguati alle normative di sicurezza.
Le aree oggetto di utilizzo prima della ristrutturazione e le tempistiche dei trasferimenti sono quelle stabilite in fase di gara in apposito cronoprogramma e qui di seguito meglio definite:
Con Attività in corso, nel rispetto delle condizioni di sicurezza,
- saranno realizzati l’ascensore esterno e, contestualmente le opere di ristrutturazione interna ed esterna dei piani terzo, quarto e
quinto, con la restante parte dell’edificio perfettamente funzionante e fruibile in condizioni di sicurezza;
- saranno realizzati tutti gli interventi per la predisposizione delle tubazioni di raccolta delle acque nere e bianche all’esterno e la messa a punto del parcheggio esterno con la restante parte dell’edificio perfettamente funzionante e fruibile in condizioni di sicurezza;
- saranno realizzati tutti gli interventi per la realizzazione della scala esterna di sicurezza e degli impianti in copertura e nel seminterrato, con la restante parte dell’edificio perfettamente funzionante e fruibile in condizioni di sicurezza;
- saranno realizzate le opere di ristrutturazione interna ed esterna dei piani primo e secondo ancora non ristrutturati precedentemente, con la restante parte dell’edificio perfettamente funzionante e fruibile in condizioni di sicurezza;
- saranno effettuate opere di adeguamento normativo e funzionale anche nelle zone già ristrutturate precedentemente ed in particolare sarà rifatta la pavimentazione del piano terreno ed interventi di manutenzione del piano sesto (archivi);
- saranno eseguite tutte quelle migliorie offerte in fase di gara.
A questo punto le Attività saranno sospese a rotazione in tutto il fabbricato e si procederà al completo adeguamento interno ed esterno anche dei piani terreno, primo, secondo, oltre che alla posa dell’impianto o degli impianti elevatori interni centrali ed al collegamento e coordinamento di tutti gli impianti elettrici, termici, idrici, fognari, di sicurezza.
Qualora a giudizio del Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione fosse impossibile utilizzare in parte l’edificio, la ASL5 libererà tutti i locali entro 15 giorni dalla comunicazione.
ART.6 Oneri a carico dell’Utilizzatore
Sono a carico dell’Utilizzatore:
a) l’IVA, a termine di legge sui canoni di locazione;
b) l’ICI o IMU se dovuta;
c) escluso quanto espressamente previsto in carico alla A.T.I., sono
a carico dell’Utilizzatore tutte le imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l’ammontare o prevedere l’esistenza, inerenti o conseguenti, anche in futuro, sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto sia all’acquisto, alla proprietà o all’uso dei Beni. Qualora le imposte e tasse fossero pagate dal Soggetto Finanziatore., l’Utilizzatore sarà comunque tenuto a rimborsare quest’ultimo, con valuta fissa corrispondente a quella della data del relativo esborso, qualora Essa, anche in forza di precisi obblighi normativi, ne avesse anticipato il pagamento;
d) gli oneri di prelocazione ovvero gli interessi di prefinanziamento saranno calcolati dalla data di autorizzazione al pagamento sottoscritta dall’Utilizzatore, aumentata di 30 giorni, alla data di decorrenza dei canoni leasing. Eventuali ritardi per traslochi eseguiti oltre i tempi pattuiti comporteranno aumenti di tali oneri; è fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 del CSA;
e) le somme per eventuali varianti o opere suppletive autorizzate dall’ utilizzatore e previste esclusivamente per maggiori lavori, mutate esigenze, modifiche legislative;
f) il pagamento dei canoni periodici così come indicati e calcolati e quantificati in base ai parametri di aggiudicazione;
g) il pagamento del diritto di riacquisto ovvero riscatto del diritto di superficie;
h) gli oneri assicurativi ad avvenuta consegna dell’opera a favore dell’Utilizzatore. I beni oggetto del contratto di leasing saranno garantiti da opportune polizze assicurative (polizze fabbricato) stipulate dall’Utilizzatore ad avvenuto collaudo delle opere. In particolare dette polizze dovranno coprire i rischi di perdita, danneggiamento e danni a terzi, tra l’altro eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, implosione, fumo, bang sonico, caduta aerei, urto veicoli, rovina ascensori e montacarichi, furto e guasti di fissi ed infissi, acqua condotta e ricerca del guasto, rottura di vetri e lastre, colaggio impianti antincendio, ricorso vicini, fenomeni elettrici, dolo e colpa grave dei dipendenti, eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi. Le polizze indicheranno oltre l’Utilizzatore, il Soggetto
Finanziatore come beneficiario secondo l’articolo 1891 del Codice Civile; esse dovranno inoltre contenere una clausola in base alla quale non potranno essere modificate o risolte senza preavviso scritto di almeno due mesi da inviare al Soggetto Finanziatore.
ART.7. Oneri a carico del Soggetto Finanziatore o Realizzatore
Sono a carico del Soggetto Finanziatore o Realizzatore a seconda dei casi:
a) tutte le spese derivanti ai fini della presentazione dell’offerta;
b) le spese derivanti dalla sola stipula dei contratti di leasing (marche da bollo e registrazione del contratto/diritti catastali). Le imposte e tasse, nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto presente e futuro sono a carico dell’Utilizzatore, (vedi anche “Oneri a carico dell’Utilizzatore”);
c) il pagamento delle somme autorizzate dall’Utilizzatore ai fini dell’esecuzione (lavori/forniture/servizi) dei beni oggetto dell’appalto in base al Quadro Economico risultante dall’offerta per i lavori e in base al Quadro Economico di gara per i servizi;
d) gli oneri per ritardi causati dalla Società Realizzatrice, o per varianti dovuti a errori progettuali, o per impossibilità di rilascio dei collaudi tecnici parziali o tecnico amministrativo a fine lavori, per errori, incompletezze o comunque per motivi non imputabili all’Utilizzatore;
e) la designazione del personale tecnico per la Direzione dei lavori, per la Contabilità e per il Coordinamento della sicurezza del cantiere in possesso dei requisiti professionali necessari, garantendone la pronta sostituzione, con l'assenso del Committente Utilizzatore, in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di quest’ultimo, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. I costi saranno quelli fissati nei documenti di gara e saranno corrisposti dal Soggetto finanziatore in percentuale ad ogni Stato di avanzamento lavori. I costi derivanti dalla predisposizione di eventuali perizie suppletive e dalla conduzione dei maggiori lavori
saranno definiti in funzione della entità delle maggiori opere;
f) la pronta sostituzione, da parte del Soggetto Finanziatore con l'assenso del Committente Utilizzatore, del Soggetto Realizzatore in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di quest’ultimo, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
g) l’obbligo di garantire il pacifico totale godimento dell’opera all’Utilizzatore, garantendone la completa fruibilità anche tramite l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto precisato nel Disciplinare Tecnico specifico allegato al CSA.
ART. 8. Corrispettivi in fase di esecuzione
a) Il Soggetto Finanziatore provvederà al pagamento delle fatture del Soggetto Realizzatore che saranno emesse, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori, che verificherà i lavori effettivamente realizzati, la loro corretta esecuzione, il rispetto dei tempi, ed emissione di specifici Certificati di pagamento da parte del R.U.P., supportati da idonea contabilità nella quale saranno contenute anche le detrazioni praticate per ritardi o inadempimenti vari.
b) Il Soggetto Finanziatore provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto per le spese tecniche, ed autorizzati da emissione di specifici Certificati di pagamento da parte del R.U.P..
c) Il Soggetto Finanziatore provvederà al pagamento delle fatture di soggetti fornitori diretti della ASL che saranno emesse al Soggetto Finanziatore stesso ed autorizzati da emissione di specifici Certificati di pagamento da parte del R.U.P.
ART. 9. Aumento dell'importo dei Lavori
a) Qualunque aumento dell'importo totale previsto in gara, che l’Utilizzatore dovesse ritenere necessario, si intende fin d'ora espressamente approvato dal Soggetto Finanziatore, fino ad un
ammontare massimo pari al 20% dell'importo di gara dell’appalto. Eventuali aumenti dell'importo oltre tale somma (a qualunque ragione dovuti) dovranno essere espressamente concordati con il Soggetto Finanziatore.
Il Soggetto Finanziatore non negherà irragionevolmente il proprio consenso a tali aumenti.
b) La fase di esecuzione/realizzazione delle opere (costruendo) è caratterizzata da nessun esborso da parte dell’Utilizzatore che inizierà a pagare i canoni, al Soggetto Finanziatore, dal verbale di consegna definitiva e collaudo tecnico amministrativo delle opere.
ART.10. Decorrenza della locazione finanziaria e durata
a) La locazione finanziaria decorrerà dalla data del Verbale di consegna definitiva e Xxxxxxxx tecnico amministrativo dei beni a favore dell’Utilizzatore nella loro interezza.
b) La locazione finanziaria avrà la durata di 20 (venti) anni, restando esclusa qualsiasi ipotesi di proroga tacita del Contratto se non espressamente concordata tra le Parti.
ART.11. Consegna dei Beni.
a) La consegna dei beni e la loro accettazione finale avverrà con la sottoscrizione del Verbale di consegna e di Collaudo tecnico amministrativo di quanto previsto complessivamente in appalto, a favore dell’Utilizzatore.
La consegna sarà eseguita per l’intero bene in appalto ai fini dell’utilizzo completo da parte dell’Utilizzatore.
E’ data facoltà all’Ente di utilizzare a titolo di comodato le porzioni da ristrutturare o parzialmente ristrutturate, come da contratto di comodato sottoscritto dalle Parti. Il Soggetto Realizzatore, a tale scopo, garantirà il funzionamento di tutti gli impianti esistenti fino alla completa messa in servizio di quelli di nuova realizzazione, che non potranno essere disattivati e rimossi fino alla loro sostituzione con altri collaudati. Durante il periodo del comodato le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come i consumi saranno a carico dell’Utilizzatore.
b) L’affidamento dell’incarico di collaudo, in quanto attività propria dell’Utilizzatore, sarà a cura dello stesso con poste in carico alle somme a disposizione della Stazione Appaltante. Il Collaudatore dovrà procedere a verificare che tutte le forniture/servizi/lavori siano state realizzate a regola d’arte e in conformità a quanto stabilito dal presente appalto secondo gli atti di gara, alle eventuali varianti, ed, in ogni caso, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, tenendo presenti le contestazioni sollevate in corso di esecuzione dalla Stazione Appaltante o da suoi incaricati e delle ragioni, richieste e/o contestazioni esplicitate per iscritto sui verbali di verifica.
ART. 12 Assicurazione per locazione finanziaria
a) L'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere a sua cura e spese, per tutto Il periodo della Locazione Finanziaria, una polizza all risks immobiliare (o similare) con primaria società assicuratrice. La polizza sarà stipulata per una somma corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo dell'Opera e vincolata a favore del Soggetto Finanziatore per tutta la durata del presente Contratto.
b) Il Soggetto Finanziatore è esonerato da ogni responsabilità ed onere connesso alla stipula ed al mantenimento di tale polizza. L'esistenza di tale polizza o di altri contratti di assicurazione non modifica in alcun modo il regime dei rischi e delle responsabilità come previsti nel presente Contratto.
c) Resta salvo quanto disposto dal CSA, relativamente all’accensione di altre polizze assicurative.
ART. 13. Xxxxxx e manleva a tutela del Soggetto Finanziatore
a) L’Utilizzatore, pertanto, rinuncia fin d’ora nei confronti del Soggetto Finanziatore ad eccezioni od a richieste di diminuzione o sospensione di canone o di indennità di qualsiasi genere in caso di parziale o mancata utilizzazione dei beni dovuta a evento fortuito o di forza maggiore. Pertanto, l’Utilizzatore si impegna a tenere il Soggetto Finanziatore manlevato ed indenne da tutte le conseguenze dannose o pregiudizievoli che possano derivare in conseguenza dei fatti di cui sopra. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 45, punto 3) del CSA.
b) L’Utilizzatore, nella sua qualità di custode, sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno causato ai beni o dall’uso a persone e beni, anche di terzi, tranne che i tali danni derivassero da difetto di esecuzione/fabbricazione.
c) L’Utilizzatore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Soggetto Finanziatore dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni ai beni derivanti dall’uso degli stessi.
ART. 14. Corrispettivo del Leasing
a) L’Utilizzatore dovrà versare al Soggetto Finanziatore il corrispettivo globale della locazione finanziaria, che verrà corrisposto in xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 00 canoni “principali” semestrali anticipati, il tutto come indicato nei documenti di gara. Tutti i canoni dovranno essere maggiorati dell’I.V.A., secondo l’aliquota vigente all’atto del pagamento, e di ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto.
b) Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta al Soggetto Finanziatore, dovrà essere effettuato presso il domicilio di quest’ultimo oppure presso l’Istituto di credito e sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto Finanziatore.
c) Qualora, a seguito dell’inadempimento dell’Utilizzatore al pagamento di somme dovute al Soggetto Finanziatore, questo accordasse all’Utilizzatore la possibilità di saldare in via rateale il proprio debito scaduto ed i relativi interessi convenzionali di mora, l’esposizione contabile dell’Utilizzatore nei confronti del Soggetto Finanziatore, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, costituirà un effettivo sconfinamento rispetto al piano dei pagamenti originariamente identificato e, come tale, verrà considerato ad ogni effetto, compreso quello delle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia.
d) L’Utilizzatore ha la facoltà di richiedere, nel corso della locazione, la trasformazione del tasso di riferimento (da variabile Teuribor – a fisso TIRS ) a base di calcolo del canone in relazione alla durata finanziaria residua dell’operazione di locazione finanziaria al momento della trasformazione del parametro di riferimento.
ART.15. Interessi di mora
In caso di ritardato pagamento del canone di Leasing da parte dell’Utilizzatore, decorreranno sulle rate del canone scadute e non saldate nei termini di cui al precedente comma, gli interessi di mora.
ART. 16. Recesso a causa del fallimento del Soggetto Realizzatore
In caso di fallimento del Soggetto Realizzatore, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva dell'adempimento del Contratto, il Soggetto Finanziatore avrà l’obbligo immediato di sostituire il Soggetto Realizzatore con altro soggetto avente i medesimi requisiti e caratteristiche. Qualora il Soggetto Finanziatore non selezioni il nuovo Soggetto Realizzatore entro 90 giorni dal fallimento del Soggetto Realizzatore, l'Utilizzatore avrà il diritto di recedere dal presente Contratto, riservandosi di abbandonare l’operazione trattenendo la cauzione a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del danno, o di far riquantificare il canone in funzione delle spese già effettuate, anche in questo caso fatto salvo il risarcimento del danno.
ART. 17. Risoluzione del Contratto per inadempimento del Soggetto Finanziatore
In caso di inadempimento del Soggetto Finanziatore ai propri obblighi di effettuare i Pagamenti in fase di costruzione alle rispettive scadenze protrattosi complessivamente per uno o più pagamenti per oltre 30 (trenta) giorni, l’Utilizzatore potrà intimare per iscritto al Soggetto Finanziatore di adempiere entro un termine non inferiore a
30 (trenta) giorni con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il presente Contratto si intende, in tutto o in parte, risolto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, a seconda del caso. In tal caso l'Utilizzatore potrà trattenere la cauzione a titolo di penale fatto salvo il risarcimento del danno. L’Utilizzatore potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 45, punto 4) del CSA chiedendo la sostituzione del soggetto Finanziatore per le cause di inadempimento contrattuale ivi previste.
ART. 18. Condizioni Risolutive
Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto con effetto immediato al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) distruzione o perimento totale dell'Opera, per fatti indipendenti dalla responsabilità dell'Utilizzatore;
b) qualora (anche ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile) l'esecuzione dei lavori necessari per la costruzione dell'Opera divenga impossibile per cause sopravvenute non imputabili ad alcuna delle Parti;
c) siano trascorsi più di 36 mesi dalla data prevista per l'inizio della Locazione Finanziaria e le parti non abbiano concordato nuovi termini e condizioni della Locazione Finanziaria.
ART. 19. Esclusione della risoluzione
a) Il Locatore finanziario dichiara, espressamente, di rinunciare alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’Utilizzatore a partire dalla consegna dell’immobile e comunque dal momento di esercizio dell’opzione di riscatto.
b) In caso di inadempimento dell’Utilizzatore medesimo, il Locatore finanziario potrà soltanto agire, anche in via giudiziale, per ottenere che l’Utilizzatore adempia alle proprie prestazioni derivanti dal contratto di leasing e potrà, quindi, agire anche in via esecutiva per il pagamento dei canoni.
ART. 20 Elezione a domicilio – Comunicazioni e notificazioni
a) Qualsiasi comunicazione in forza del presente Xxxxxxxxx dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso o telefax, ovvero qualsiasi notificazione dovrà essere effettuata secondo le disposizioni della procedura civile italiana, ai seguenti Indirizzi o numeri dì telefax
- se al Soggetto Finanziatore:
…………………………….
Tel.: ……………………….
Fax: ………………………
e-mail pec: ……………………
alla attenzione di: ………………………..
- se al Soggetto Realizzatore:
……………………………. Tel.: ……………………….
Fax: ………………………
e-mail pec: ……………………
alla attenzione di: ………………………..
- se all'Utilizzatore:
……………………………. Tel.: ……………………….
Fax: ………………………
e-mail pec: ……………………
alla attenzione di: ………………………..
ovvero ad altro indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà di volta in volta comunicare all'altra Parte, con un preavviso di 15 giorni, secondo le modalità di cui sopra. La modifica dei domicili eletti dai legali rappresentanti delle Parti dovrà essere comunicata alle Parti nei termini e modalità di cui sopra.
b) Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi in forza del presente Contratto, si intenderà debitamente
effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli indirizzi o numeri di telefax di cui al presente articolo, e si intenderà ricevuta alla data di ricezione della pec o lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero comprovata dalla ricevuta del corriere (se inviata a mezzo corriere espresso), ovvero alla data di trasmissione del messaggio facsimile (se inviata a mezzo telefax), purché detta trasmissione sia stata effettuata in un giorno lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
c) Xxxxxxxxx comunicazione in forza del presente Xxxxxxxxx inviata a mezzo telefax dovrà essere prontamente confermata a mezzo pec o lettera, fermo restando che la mancata consegna o la mancata ricezione di tale lettera non avrà effetto sulla validità della comunicazione originale a mezzo telefax.
ART.21. Cessione dei crediti derivanti dal contratto di leasing
a) Le cessioni di crediti possono essere effettuate ai sensi dell’art. 117 del DLgs. 163/2006 e s.m.i..
b) Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e s.m.i., il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
c) L’Utilizzatore esprime, ai sensi e con gli effetti delle leggi in materia e in particolare dell’art. 117 del DLgs. 163/2006 e s.m.i., formale autorizzazione preventiva alla cessione a terzi, da parte del Soggetto Realizzatore, dei crediti derivanti dal Contratto.
ART. 22. Trattamento dati
Le Parti si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
ART. 23. Legge applicabile e foro competente
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità alla stessa.
Il Foro di La Spezia avrà competenza esclusiva per risolvere qualsiasi disputa nascente in merito alla interpretazione, validità o esecuzione del presente Contratto, con esclusione di ogni altro foro, fatta eccezione per quanto previsto dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
Luogo e Data,
Il Soggetto Finanziatore Il Soggetto Realizzatore L’Utilizzatore
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Approvazione specifica
Le Parti approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile e delle Istruzioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, i seguenti articoli: ........................................
Luogo e Data,
Il Soggetto Finanziatore Il Soggetto Realizzatore L’Utilizzatore
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