Condizioni Generali Della Fornitura Clausole campione

Condizioni Generali Della Fornitura. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall'offerta economica presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale e dai relativi allegati tutti, che l'Impresa dichiara di aver letto attentamente, di conoscere e di accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. L’impresa appaltatrice si impegna ad eseguire le predette prestazioni, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività̀ lavorativa in atto.
Condizioni Generali Della Fornitura. 4.a) Campioni
Condizioni Generali Della Fornitura. La fornitura si attiverà mediante l’emissione di ordinativi da parte del competente Ufficio dell’Azienda. I prezzi saranno quelli indicati nell'offerta prescelta e rimangono validi per tutta la durata della fornitura, fatto salvo quanto previsto dall’art.106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016. L'IVA, applicata a norma di legge, dovrà essere dichiarata in offerta. Attrezzature in service a costo zero. L’utilizzo dei prodotti oggetto di gara che comporta di dover disporre, per tutta la durata della fornitura, di attrezzature, queste dovranno essere fornite in service a costo zero. La consegna delle attrezzature in service a costo zero, a seguito di richiesta dell’Azienda Ospedaliera dovrà essere effettuata a totale carico dell’Impresa Aggiudicataria (spese di imballo, trasporto e montaggio) e dovrà essere effettuata presso la struttura indicata nella suddetta richiesta. Le attrezzature di cui sopra rappresentano un mero oggetto accessorio del contratto di fornitura dei relativi prodotti di consumo, pertanto, la fornitura in service a costo zero delle stesse apparecchiature avrà termine alla fine della fornitura dei Dispositivi Medici ad esse dedicati, contestualmente alla riconsegna all’Impresa concedente dell’apparecchiatura medesima, documentata da bolla di reso predisposta dalla medesima struttura aziendale di cui sopra. Saranno a carico dell’Impresa la manutenzione gratuita per tutti gli esemplari di attrezzatura utilizzati, completi di eventuali accessori. La ditta dovrà inviare comunicazione delle attrezzature consegnate al Reparto utilizzatore ed una copia per conoscenza alle competenti strutture Aziendali (Ufficio Tecnico, Servizio di Ingegneria Clinica esternalizzato, Servizio di Farmacia). Le Imprese aggiudicatarie dovranno fornire gratuitamente, direttamente richieste, tutti gli eventuali ulteriori dispositivi/accessori necessari per il funzionamento dei singoli device oggetto di ogni lotto.
Condizioni Generali Della Fornitura. 1. Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Condizioni Generali Della Fornitura. Il Fornitore è obbligato a: -garantire la rintracciabilità di tutti i Prodotti consegnati e dei materiali destinati ad entrare in contatti con i Prodotti, ai sensi delle normative nazionali e comunitarie vigenti; -consegnare i Prodotti in confezioni integre, chiuse all’origine, con etichettature a norma di legge; -controllare che il termine minimo di conservazione o la data di scadenza siano ben visibili e chiaramente leggibili su ogni confezione; -appurare che gli imballaggi siano integri e rispondano ai requisiti di legge; -compilare in modo esauriente i documenti di trasporto e le fatture.
Condizioni Generali Della Fornitura. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i prezzi offerti, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le consegne e prestazioni ad essa connesse a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della pubblicazione della gara o entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per la merce; il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa. La consegna dei prodotti deve essere effettuata entro 20 gg lavorativi successivi all’ordine di acquisto. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna verranno applicate le penali ai sensi di quanto previsto nella Parte Amministrativa del Capitolato Speciale. In casi d’urgenza, potranno essere concordati con la ditta fornitrice tempi di consegna più ristretti. Le consegne dovranno essere effettuate a cura della ditta fornitrice, presso le sedi di seguito indicate, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno feriale e nel pomeriggio previo accordo con il Dipartimento interessato. Nella consegna sono comprese anche le attività di imballaggio, facchinaggio. Nell’attività di scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale dell’Agenzia; ogni operazione dovrà essere eseguita da personale della ditta oppure dal corriere eventualmente incaricato dalla stessa. Le sedi dei Dipartimenti presso i quali dovranno essere effettuate le consegne sono le seguenti: Dipartimento Provinciale di Cagliari - Xxxxx Xxxxx x°0 - Xxxxxxxx Dipartimento Provinciale di Carbonia Iglesias - Via Napoli n°7 - Portoscuso Dipartimento Provinciale di Nuoro - Xxx Xxxx x°00 - Xxxxx Dipartimento Provinciale di Oristano - Via Xxxx 63 - Oristano Dipartimento Provinciale di Sassari - Xxx Xxxxxxxxxx 00/00 - 07100 Sassari Il fornitore dovrà garantire una corretta tutela...
Condizioni Generali Della Fornitura. La ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le consegne e prestazioni ad essa connesse a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara. Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con i prezzi offerti, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto alla esecuzione contrattuale. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della pubblicazione della gara o entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per la merce. Nella consegna sono comprese anche le attività di imballaggio e facchinaggio. Nell’attività di scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale dell’ARPAS; ogni operazione dovrà essere eseguita da personale della Ditta aggiudicataria oppure dal corriere eventualmente incaricato dalla stessa.
Condizioni Generali Della Fornitura. 0.Xx Società assicura, per tutta la durata contrattuale, la fornitura e la consegna del materiale, senza soluzione di continuità e a regola d’arte e garantisce il possesso continuativo delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’erogazione della fornitura. A tal fine la Società dovrà disporre e mantenere idonee strutture che consentano di coordinare i servizi di fornitura e consegna, garantire la loro ottimizzazione, curarne il costante monitoraggio e l’adeguamento agli standard di qualità previsti. 0.Xx Società non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione della fornitura, pena la risoluzione del contratto. L’ACI si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie per migliorare l’esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza. La fornitura verrà eseguita sull’intero territorio nazionale, stante la natura e l’ubicazione delle sedi destinatarie/unità ordinanti e verrà resa nella stretta osservanza qualitativa e quantitativa delle richieste di consegna emesse dalle unità ordinanti destinatarie, nel rispetto del valore minimo di consegna di cui all’art. 8 e tenuto conto della provvista massima a disposizione di ciascuna di esse.
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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: