SASSARI
X
XXXXXXXXXX Xx
xxx xx/xx/0000
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO – ACCORDO QUADRO
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO CON UN UNICO AGGIUDICATARIO PER LA FORNITURA DI REAGENTI CHIMICI SPECIFICI NECESSARI PER L’ATTIVAZIONE DEI PROCESSI DEL DEPURATORE CONSORTILE DI PORTO XXXXXX (SS). CIG. XXXXXXXXXXX
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L'anno duemilaventuno il giorno XX del mese di XXXXX (XX/XX/2021),
TRA
il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari – P.I. 00124720905 – con sede in Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx 00 – Centro Direzionale Cortesantamaria – (appresso denominato “Stazione appaltante” o “Appaltante” o “Consorzio”), nella persona dell’ Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx C.F. DMNSVT64R08I452D che interviene nella sua qualità di Direttore Generale, residente a Sassari con domicilio per la carica presso gli Uffici consortili di Sassari,
E
IL Sig. , il quale interviene in veste di legale rappresentante della Ditta …………….. con sede in ……………. – in …………. C.F./P.I. ……………, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.
PREMESSO
che con Disposizione Dirigenziale n. xxxx del xx/xx/2021 è stato disposto di nominare il Per. Ind. Xxxxx Xxxxxxx quale Responsabile Unico del Procedimento per la “procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per ogni lotto con un unico aggiudicatario per la fornitura di reagenti chimici necessari per l’attivazione dei processi del depuratore consortile di Porto Xxxxxx (SS)”;
che con Disposizione Dirigenziale n. xxxx del xx3/xx/2021 è stato disposto di nominare l’xxx. Xxxxxx Xxxx quale Responsabile dell’esecuzione del contratto per “procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per ogni lotto con un unico aggiudicatario per la fornitura di reagenti chimici necessari per l’attivazione dei processi del depuratore consortile di Porto Xxxxxx (SS)”.
con Determina a contrarre, adottata con Disposizione Dirigenziale n. xx del xx/xx/2021, è stato deliberato di concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta con applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, comma 2) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto la fornitura di reagenti chimici specifici da destinare al Depuratore Consortile di Porto Xxxxxx, suddiviso in quattro lotti e avente un importo complessivo a base d’asta di € xxxxxxx + IVA, con oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero;
che per l’affidamento della fornitura di cui al lotto n. , come da verbale prot. x.xxx/xx/2021 del xx/xx/2021, nella quale è stata proposta l’aggiudicazione la ditta xxxxxxx, con sede in xxxxxx – in via xxxxxxxx, che ha offerto un ribasso percentuale del xxxxx% (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/per cento);
che con Disposizione Dirigenziale n. xx del xx/xx/2021 la ditta xxxxxx è stata dichiarata aggiudicataria del lotto n. xxxxx in trattazione con il ribasso percentuale sopra richiamato;
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Definizioni
nell’ambito del presente Accordo Quadro si definisce:
Accordo quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra appaltante e appaltatore, con lo scopo di disciplinare i successivi contratti attuativi da sottoscrivere nel corso della durata del presente Accordo Quadro.
Contratto attuativo: singoli contratti con i quali l’appaltante dà attuazione a quanto concordato nel presente accordo quadro. I contratti attuativi di regola assumeranno la forma del Buono d’ordine.
Art. 2 - Richiamo delle premesse e della documentazione di gara
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono parte integrante al presente contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti atti e documenti: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto (specifiche tecniche dei prodotti) e relativi allegati tutti.
Costituisce altresì parte integrante al presente Contratto, l’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria, ancorché non materialmente allegata al presente contratto.
Art. 3 - Contratto di Accordo quadro e contratto attuativo
Con l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, il Consorzio non assume alcuno specifico obbligo contrattuale nei confronti dell'aggiudicatario, ma consegue, per i successivi 2 anni, soltanto la possibilità di acquisire le forniture oggetto dell'affidamento, se e quando ne ravvisi la necessità sulla base di una sua insindacabile decisione.
L’eventuale stipulazione del presente contratto di accordo quadro, pertanto, non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere il relativo contratto attuativo (Buono d’ordinazione), in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base della effettiva ed eventuale necessità del Consorzio. L'aggiudicatario dovrà somministrare la fornitura dei prodotti chimici soltanto se gli verrà richiesto ed entro il termine di durata dell'Accordo Quadro, non potendo, in difetto, sollevare eccezioni al riguardo o pretendere qualsivoglia indennità, risarcimento o compenso.
Nel caso in cui l’amministrazione dovesse decidere di stipulare con l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro il successivo contratto attuativo, sarà obbligo del Consorzio applicare a quest'ultimo le condizioni contrattuali predefinite con il presente Accordo Quadro, e sarà obbligo per l'aggiudicatario adempiere a quanto previsto nell'offerta formulata.
In sede di affidamento del contratto attuativo basato sul presente Accordo Quadro, le parti non potranno apportare modifiche sostanziali a quest'ultimo.
I buoni d’ordine dovranno essere stipulati nel corso della decorrenza temporale dell’Accordo Quadro, ma la loro esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell’Accordo Quadro medesimo (Considerando art. 62 della Direttiva 2014/24/UE).
Detti buoni d’ordine o contratto attuativi saranno efficaci e vincolanti dalla loro sottoscrizione, equivalente ad attuazione dell’Accordo Quadro stipulato. I buoni d’ordine verranno inviati tramite PEC all'operatore economico il quale si obbliga a sottoscriverlo entro il termine perentorio che verrà indicato dal Consorzio.
Entro la data indicata dal Consorzio l'appaltatore è obbligato, pena la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva da parte della stazione appaltante a sottoscrivere il contratto attuativo.
Art. 4 - Oggetto dell'Accordo Quadro
L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di reagenti chimici specifici da utilizzare nei processi di trattamento per la depurazione reflui e rifiuti liquidi presso il Depuratore Consortile di Porto Xxxxxx. Nello specifico la fornitura riguarda il/i seguente/i reagente/i chimico/i:
………………………………
………………………………
La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere erogata secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
L’Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli buoni d’ordinazione.
Art. 5 - Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura
La durata dell’Accordo Quadro è fissata in due anni decorrente dalla data di stipula del presente contratto.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato non venga raggiunto con i singoli eventuali Contratti Attuativi (Buoni D’ordine) e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo venga raggiunto in un termine inferiore.
In caso di mancato esaurimento dell’importo presuntivamente stimato alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.
Resta inoltre inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Appaltante può sottoscrivere il singolo Contratto Attuativo.
Il presente Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della regolamentazione di ciascun Contratto Attuativo per tutto il periodo di vigenza del medesimo; pertanto l’esecuzione del Contratto Attuativo sarà regolato dall’Accordo Quadro (e dai relativi allegati).
Qualora l'ultimo Contratto Attuativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione della fornitura specifica e nei tempi predeterminati senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Nel caso in cui il valore dell’Accordo Quadro, alla scadenza dei due anni, non sia esaurito, l’Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di prorogare la durata, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, dandone comunicazione all’Appaltatore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.
Art. 6 - Ammontare dell'Appalto
L’importo contrattuale massimo dell’Accordo Quadro relativo al lotto xxx ammonta a € xxxxxxxxx oltre IVA, al netto del ribasso percentuale dello xxxxxxx% offerto dall’Appaltatore sull’importo posto a base di gara.
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero trattandosi di mera fornitura. Ciascun buono d’ordine sarà stipulato a misura. La fornitura avverrà sulla base dei prezzi unitari per ciascuna tipologia di prodotto oggetto del presente accordo quadro, come riportati nell’offerta economica formulata dall’Appaltatore in sede di gara, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Detti prezzi resteranno fissi ed invariabili nel corso dei due anni di validità del presente accordo.
Art. 7 - Condizioni generali della fornitura
L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall'offerta economica presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale e dai relativi allegati tutti, che l'Impresa dichiara di aver letto attentamente, di conoscere e di accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
L’impresa appaltatrice si impegna ad eseguire le predette prestazioni, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività̀ lavorativa in atto.
Art. 8 - Modalità di pagamento
Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura tramite il sistema di interscambio, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità della fornitura effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nell'offerta presentata.
Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente Accordo Quadro, incluso il CIG dell’accordo quadro, la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e deve essere intestata e trasmessa al Consorzio.
Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973, dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008), e dai successivi Decreti ministeriali adottati in materia.
Se l’impresa affidataria non risulta in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia del regolarità retributiva e contributiva, il Consorzio Provinciale Industriale di Sassari procederà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Art. 9 - Responsabilità della ditta affidataria, garanzia definitiva e polizza RCT
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'impresa appaltatrice ha prestato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 mediante polizza numero xxxxxxxxxxxxxx in data xx/xx/xxxx, rilasciata dalla Compagnia xxxxxxxxxxxxxx xxx x'xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi contratti attuativi che il Consorzio si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione del contratto attuativo affidato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Il pagamento della rata di saldo, tuttavia, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Il Consorzio potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante.
Il Consorzio, ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di verifica di conformità. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell’Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione. Qualora a seguito dell'Accordo Quadro non venga affidato alcun contratto attuativo, il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'Accordo Quadro. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall' articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’impresa affidataria ha presentato polizza RCT e RCO n. xxxxxxxxxxxx rilasciata dalla compagnia xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L'appaltatore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare il relativo contratto attuativo, ove richiesto dalla stazione appaltante, ed a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la ditta aggiudicataria, in fase di esecuzione del contratto, si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al medesimo decreto.
Art. 11 - Rapporti contrattuali e direzione dell’esecuzione del contratto
Il Consorzio verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, nelle modalità di seguito disciplinate.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Consorzio possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo, qualifica e recapito sarà indicato per iscritto prima della stipulazione del contratto. Il soggetto individuato quale Responsabile del contratto provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione per conto del Consorzio.
Il Consorzio verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete:
a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore nonché l’esecuzione delle attività di verifica di conformità;
c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), dalle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell’esecuzione (D.M. 49/2018), e dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dal Consorzio.
Art. 12 - Sospensione del contratto
Fermo quanto disposto dall’art 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Consorzio.
L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso il Consorzio procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Consorzio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Le interruzioni/sospensioni della fornitura per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta.
In ottemperanza all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto. La sospensione verrà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale.
La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. In tal caso qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura stessa, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'esecutore negli altri casi.
Art. 13 - Risoluzione del contratto
Il Xxxxxxxxx avrà la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art.108 D.Lgs. 50/2016, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C. con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge e sia previste dalle disposizioni del presente accordo quadro, nelle seguenti ipotesi:
in caso di apertura di una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore;
per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
mancata fornitura decorsi 30 giorni dal termine di scadenza fissato dal contratto attuativo;
qualora l'appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
per ripetuta inosservanza di indicazioni, ordini e direttive impartite dalla stazione appaltante;
nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto.
Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Consorzio in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Consorzio, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione della fornitura e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità (qualora l'impresa affidataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò), il Consorzio potrà rivalersi sui crediti dell'impresa stessa per la fornitura già eseguita, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.
Art. 14 - Recesso
Si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 109 del d.lgs. 50/2016.
Art. 15 - Subappalto
La fornitura oggetto dell’accordo quadro può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo complessivo contrattuale.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la terna dei subappaltatori e la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti del Consorzio dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Consorzio con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 106, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell’assenza delle cause di esclusione indicate nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’appaltatore, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente all’appaltatore. In caso di pagamento corrisposto all’appaltatore, è fatto obbligo a quest’ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Art. 16 - Penalità
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili al Consorzio, a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, verrà applicata una penale secondo le modalità stabilite all’art. 8 del Capitolato Speciale.
L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore.
Per l’applicazione delle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facoltà del Consorzio di rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore, oppure sulla cauzione definitiva; l’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Consorzio a causa dei ritardi dell’appaltatore.
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto – cessione del credito
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.
Art. 18 - Verifica di conformità
L’accertamento del rispetto della fornitura alle previsioni e pattuizioni contrattuali in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative avviene attraverso l'adozione del certificato di verifica di conformità, anche in corso di esecuzione. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine essi si intendono tacitamente approvati ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Si rinvia all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
Art. 19 - Procedure in caso di fallimento dell’appaltatore, di risoluzione contrattuale o di misure straordinarie di gestione
Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, il Consorzio provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura in oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 20 - Revisione dei prezzi
Non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art.1664 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
Art. 21 - Estensione codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’impresa appaltatrice dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, ad informare i propri dipendenti e collaboratori dell’estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 numero 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari con Delibera C.d.A. n. 742/2016 del 12/12/2016.
Art. 22 - Controversie
Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'impresa affidataria ed il Consorzio, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, si farà ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria il cui foro competente è il Tribunale di Sassari. E' esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.
Art. 23 - Tracciabilità flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le parti del presente contratto:
a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa;
c) stabiliscono che l'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che avessero notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procedono senza indugio alla risoluzione immediata del contratto, con contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio del territorio del Governo territorialmente competente;
è fatto obbligo all’appaltatore, ai sensi e per gli effetti del comma 9 articolo 3 della legge 136/2010, inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate — per lavori, servizi e/o forniture di cui al comma 1 dell’ articolo 3 della predetta legge, a pena di nullità assoluta, la specifica clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.
Art. 24 - Spese di contratto e oneri fiscali
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, sono a carico dell’Appaltatore le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara. Tali spese sono rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all’appalto, le spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché le spese di bollo e delle copie occorrenti per gli atti di contabilità e di collaudo dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, sono a carico dell’Appaltatore.
I prezzi e gli importi dei lavori dell’appalto sono sempre considerati al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Art. 25 - Domicilio dell’appaltatore
L’Appaltatore ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso la sede della xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx. Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove l’Appaltante, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.
Art. 26 - Documenti che fanno parte integrante del contratto. Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs.n. 50/2016, e alle norme del Codice Civile e altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti anche se ad esso non materialmente allegati:
Capitolato Speciale d’appalto
Offerta economica presentata in sede di gara
Garanzia definitiva
p. l’Impresa Il Legale Rappresentante
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p. il Consorzio Il Direttore Generale Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
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