DOCUMENTI DI TRASPORTO Clausole campione

DOCUMENTI DI TRASPORTO. Oltre a quanto indicato al punto 11.1 il documento di trasporto deve riportare: a) nome e codice anagrafico del Fornitore; b) nome ed indirizzo fiscale del Committente;
DOCUMENTI DI TRASPORTO. È a totale carico del Soggetto incaricato del servizio la fornitura e la preparazione della documentazione che dovrà accompagnare i rifiuti trasportati dal Centro regionale di Brissogne, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. In particolare ogni trasporto dovrà obbligatoriamente essere corredato del formulario di identificazione del rifiuto, redatto in quadruplice copia in conformità a quanto stabilito dall’articolo 193 del d. lgs. N 152/2006, e s.m.i., ovvero, della relativa documentazione di cui al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti secondo quanto previste dalle vigenti leggi.
DOCUMENTI DI TRASPORTO. Durante il trasporto le merci dovranno essere accompagnate da documento di trasporto redatto in conformità alla normativa vigente (DPR n° 472/96) riportante l'indicazione di qualità, quantità, peso, imballaggio, marche, numeri, mezzo di spedizione, numero dell'ordine. In assenza del numero d’ordine il materiale non verrà accettato. Inoltre il documento di trasporto dovrà sempre indicare se la Fornitura è in conto o a saldo.
DOCUMENTI DI TRASPORTO. I documenti di trasporto devono contenere ben chiari tutti i dati essenziali per l’esecuzione del trasporto:
DOCUMENTI DI TRASPORTO. I documenti di trasporto devono contenere in forma chiara e non equivoca tutti i dati essenziali per l’esecuzione del trasporto, recando: il numero dei colli, la natura delle merci, l’esatto volume delle merci espresso in metri cubi, il peso lordo espresso in chilogrammi, la tara di eventuali attrezzi, le misure massime di ingombro delle merci, l’indirizzo del mittente completo di CAP e sigla della provincia, l’indirizzo del destinatario completo di CAP e di sigla della provincia. Nel caso di spedizioni in porto franco deve essere obbligatoriamente indicato il codice fiscale o la partita iva del mittente e nel caso di spedizioni in porto assegnato, deve essere espresso il codice fiscale o la partita iva del destinatario. In caso di indicazioni errate in tutto o in parte, le spedizioni saranno fatturate in base ai pesi ed ai volumi rilevati dal vettore, anche successivamente all’accettazione della spedizione ed in assenza del cliente. L’esito del riscontro, effettuato con sistemi certificati da terzi, farà fede nei rapporti tra il vettore ed il cliente (mittente).
DOCUMENTI DI TRASPORTO. I documenti di trasporto devono contenere ben chiari tutti i dati essenziali per l'esecuzione del trasporto: Indirizzo del destinatario, completo di CAP esatto e sigla della provincia di destinazione, Partita IVA o codice fiscale del destinatario. Numero di telefono del destinatario Indirizzo del mittente completo di CAP e provincia Numero dei colli e natura delle merci Esatto volume delle merci espresso in metri cubi Peso lordo espresso in Kg In caso di errate indicazioni, le spedizioni verranno fatturate in base a pesi e volumi esatti, misurati dalle macchine smista colli del vettore, col rapporto peso/volume concordato.
DOCUMENTI DI TRASPORTO. I documenti di trasporto (d’ora in avanti anche “DDT”) devono contenere in forma chiara e non equivoca tutti i dati essenziali per l’esecuzione del trasporto. Il committente ha l’obbligo di indicare nel documento di accompagnamento della merce tutte le istruzioni e le indicazioni necessarie per la corretta esecuzione del trasporto (peso, volume, colli, indirizzo di consegna). Istruzioni particolari per l’esecuzione del trasporto, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli orari di consegna, la richiesta di preavviso telefonico e la richiesta sponda idraulica, dovranno essere riportate nell’apposito campo “annotazioni” e messe in evidenza; qualora il documento di trasporto sia composto da più fogli, le annotazioni ed il riepilogativo del n° dei colli e del peso totale dovranno essere riportati sullo stesso foglio. Tutte le istruzioni riportate in modo diverso si intenderanno come non impartite, ed Arco Spedizioni non risponderà del mancato rispetto delle stesse. Il DDT dovrà riportare il peso lordo della merce comprensivo di imballi e bancali.
DOCUMENTI DI TRASPORTO. Il numero dell’Ordine di Acquisto deve apparire su tutti i documenti di trasporto, fatture, certificati di qualità, se del caso, e bolle di accompagnamento. Tutte le spedizioni includeranno una bolla di accompagnamento sul cartone principale. La bolla di accompagnamento includerà le seguenti informazioni : (a) il numero di Ordine di Acquisto, (b) il nome del rappresentante Cree che ha richiesto la Merce o altro prodotto da fornire, e (c) un unico numero di bolla di accompagnamento. L’etichetta di spedizione indicherà il numero di Ordine di Acquisto ed il nome del rappresentante Cree che ha richiesto la Merce o altro prodotto da fornire. Se il Fornitore non rispetta le condizioni del presente articolo 4, il Fornitore autorizza Cree a dedurre da ogni fattura del Fornitore (o a riaddebitare al Fornitore) qualsiasi eventuale maggior costo sostenuto da Cree quale conseguenza della non conformità del Fornitore.
DOCUMENTI DI TRASPORTO a) Emissione e composizione dei documenti di accompagnamento I materiali dovranno essere accompagnati dal Documento di Trasporto (DDT) ed indicare, oltre ai consueti dati (destinazione, numero, data, etc.): • il nostro numero d’ordine e la data dello stesso; • il nostro codice articolo e la descrizione del materiale; • il numero di lotto del materiale o del master batch color (quando applicabile); • eventuali altre informazioni specificate nell’ordine di acquisto. Nel caso di consegna di materiale risultante da un conto/lavorazione il terzista è tenuto ad indicare nel D.d.T. anche i D.d.T. con cui è stato consegnato il materiale lavorato (siano essi provenienti da M.P.S. che da altro fornitore). Nel caso in cui i materiali siano venduti in un’unità di misura diversa da quella riportata nell’ordine di acquisto (es: metri al posto di chili), il Documento di Trasporto dovrà riportare anche l’unità di misura usata da M.P.S.; in caso contrario M.P.S. si riserva la facoltà di respingere la fornitura.
DOCUMENTI DI TRASPORTO a) Emissione e composizione dei documenti di accompagnamento I materiali dovranno essere accompagnati dal Documento di Trasporto (DDT) ed indicare, oltre ai consueti dati (destinazione, numero, data, etc.): • il nostro numero d’ordine e la data dello stesso; • il nostro codice articolo e la descrizione del materiale; • l’eventuale numero di commessa; • eventuali altre informazioni specificate nell’ordine di acquisto. Nel caso di consegna di materiale risultante da un conto/lavorazione il terzista è tenuto ad indicare nel D.d.T. anche i D.d.T. con cui è stato consegnato il materiale lavorato (siano essi provenienti da ME.CO.M. S.R.L. che da altro fornitore). Nel caso in cui i materiali siano venduti in un’unità di misura diversa da quella riportata nell’ordine di acquisto (es: metri al posto di chili), il Documento di Trasporto dovrà riportare anche l’unità di misura usata da ME.CO.M. S.R.L.; in caso contrario ME.CO.M. S.R.L. si riserva la facoltà di respingere la fornitura.