Collegio dei sindaci Clausole campione

Collegio dei sindaci. II Collegio dei sindaci è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo e per l’altra metà in rappresentanza dei datori di lavoro associati al Fondo. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente. I componenti il Collegio dei sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.
Collegio dei sindaci. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi così designati: uno dalle Organizzazioni Imprenditoriali, uno dalle Organizzazioni Sindacali, il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all’Albo dei revisori dei conti. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire Xxxxxxx eventualmente assenti per cause di forza maggiore. I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 codice civile. Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Collegio dei sindaci. Modalità di funzionamento e responsabilità
Collegio dei sindaci. Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi: uno designato da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e uno dalla CONFSAL, il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti del Collegio sindacale devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili. Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno designato da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e uno dalla CONF.S,A.L., destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore. I sindaci di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati più volte. I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2400 e 2407 del codice civile. Essi devono riferire all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi di "FORMAZIENDA" per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili. Il Collegio dei sindaci si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Collegio dei sindaci. Il Collegio dei sindaci è composto da membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente designato congiuntamente dalle parti datoriali e sindacali tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti. I restanti componenti sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. I sindaci durano in carica anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel codice civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei sindaci controlla l'amministrazione della Cassa o dell'Ente, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di gestione. Il Collegio dei sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Cassa o dell'Ente. I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni. Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni. I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei sindaci.
Collegio dei sindaci. Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai sindacati dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra le parti e ne è il Presidente. Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte. I sindaci, sia effettivi che supplenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I sindaci partecipano di diritto a tutte le riunioni dell'assemblea. Le disponibilità dell'Ente sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 6, dagli interessi attivi maturati, e dagli interessi di mora per ritardati pagamenti. Costituiscono inoltre disponibilità dell'Ente le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'Ente ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "Fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni. I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
Collegio dei sindaci. 1. E’ costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente, sono nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all’albo dei Revisori dei Conti, per la durata di tre anni. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
Collegio dei sindaci. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle associazioni dei datori di lavoro e uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili. Le predette organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore. I Sindaci di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti sono nominati dall’Assemblea durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2400 e 2407 del codice civile. Essi devono riferire all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi di Xxx.XX.Xxx. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta. La Convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Collegio dei sindaci. Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla Federazione nazionale aziende municipalizzate gas acqua e varie (1), un altro membro effettivo ed un altro supplente saranno nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto. Il terzo membro effettivo che assumerà la Presidenza del Collegio, sarà nominato d'accordo tra la Federazione delle aziende e le tre Federazioni dei lavoratori. In caso di disaccordo la nomina verrà demandata al Presidente del Tribunale di Roma. I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati. I sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Collegio dei sindaci. 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi di cui uno nominato da Confindustria, uno nominato dalla Federmanager e uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.