Requisiti di onorabilità Clausole campione

Requisiti di onorabilità di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; - di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; - di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
Requisiti di onorabilità. Oltre ai requisiti di professionalità, la Società richiede ai propri esponenti di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge3 e di una buona reputazione personale. L’onorabilità viene valutata in relazione a:
Requisiti di onorabilità. 1. Non possono essere iscritti nell‟elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all‟articolo 128-quater, comma 2, coloro che:
Requisiti di onorabilità. È necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla legge 575/65 (cosiddetta normativa antimafia) nei confronti dei seguenti soggetti: il titolare di impresa individuale e l'institore; tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.); tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative II responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Pertanto, al responsabile tecnico di un'impresa è escluso l'esercizio di qualsiasi attività autonoma ovvero di attività subordinata presso terzi, dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente (Ministero dello Sviluppo Economico, Note del 5 agosto 2008, Prot. 0014963; del 8 agosto 2008, prot. 0016827). Con il disposto di cui all'art. 3, comma 2, dove si prevede che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, precisa il Ministero, il legislatore ha voluto esprimere la necessità che la qualifica di responsabile tecnico non può essere in nessun caso attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal D.M. n. 37/2008, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica. Tale carica è incompatibile, altresì, con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di: (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 1° ottobre 2008, Prot. 0029404). Nel caso di Xxxxxxxxx che svolga la libera professione, “è essenziale che non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l’unica discriminante è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell’attività di impresa (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 7 aprile 2010, Prot. 23274)”. Il medesimo non può assumere, contemporaneamente, la funzione di responsabile tecnico in un'impresa esercente l'attività di impiantistica, mediante la stipula di un contratto di collaborazione a progetto, in quanto non viene assicurata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico (Ministero dello S...
Requisiti di onorabilità. Ciascuna Parte dichiara: (i) di non essere assoggettata a procedure concorsuali; (ii) di non essere sottoposta ai divieti ed alle decadenze di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Requisiti di onorabilità. Nell’allegato A è indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilità dei soggetti partecipanti al capitale. Si rinvia all’allegato D per la disciplina in materia di autocertificazioni. Nel caso in cui il partecipante sia una persona fisica, la verifica dei requisiti di onorabilità è effettuata direttamente dalla Banca d’Italia. In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale dell’istituto, sempre che questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative. Qualora il partecipante tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità sia una società o un ente, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell’organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall’organo amministrativo della società o dall’ente partecipante; l’istituto invia alla Banca d’Italia il verbale della relativa delibera. La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell’organo amministrativo, del direttore generale ovvero dei soggetti che ricoprono cariche equivalenti in società o enti partecipanti; in caso di rinnovo dell’organo amministrativo, per tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti. L’esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dà atto analiticamente della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità dell’organo amministrativo della società o dell’ente partecipante la valutazione della completezza probatoria della documentazione. La Banca d’Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità. Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in: - intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia; - banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL, società di gestione armonizzate e SICAV comunitari; - banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL, società di gestione e SICAV extracomunitari non insediati in Italia, nei casi in ...
Requisiti di onorabilità. 1. I requisiti di onorabilità sono:
Requisiti di onorabilità. 1. Per l’iscrizione nelle Sezioni A e B del registro sono necessari, oltre ai requisiti di idoneità di cui all’articolo 1, comma 1, punto 9, lettere a) e c) della Legge sulle Società, i seguenti requisiti di onorabilità:
Requisiti di onorabilità. In vigore dal 17 ottobre 2012
Requisiti di onorabilità. I requisiti di onorabilità sono quelli previsti dall’art. 2, co. 1, della legge n.82/94 e devono essere posseduti da: - il titolare di impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede; - tutti i soci di società in nome collettivo; - tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice o di società in accomandita per azioni; - tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative. In particolare è necessario che nei confronti di tali soggetti: - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o all’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; - non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142,143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16.3.1942 n. 267; - non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956 n.1423, 10.2.1962, n. 57, 31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale; - non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa. Requisiti di capacità economico-finanziaria I requisiti di capacità economico-finanziaria consistono nella: