CLAUSOLE SOCIALI Clausole campione

CLAUSOLE SOCIALI. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura il Concorrente, in caso di aggiudicazione, si obbliga a: ● Garantire il diritto di precedenza ai lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE del 12/12/2012 n. 2204 e provenienti dalle aree di crisi occupazionale relative al settore delle telecomunicazioni, in caso di necessità di procedere a nuove assunzioni e compatibilmente con le esigenze di natura produttiva e tecnica con le qualifiche e le professionalità necessarie; ● Utilizzare gli istituti del distacco del personale e del nolo in conformità alle finalità di legge e per oggettive esigenze produttive di cui non possa fare fronte con il proprio personale ed attrezzature.
CLAUSOLE SOCIALI. 1. In caso di aggiudicazione l’Aggiudicatario si obbliga a:
CLAUSOLE SOCIALI. L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l’affidatario è tenuto ad applicare nei confronti del personale operaio addetto allo svolgimento del presente servizio il contratto collettivo nazionale di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Il servizio dovrà essere svolto, per l’intera durata dell’appalto, nel rispetto del monte ore di presenziamento indicato nel presente articolo che rispecchia esattamente l’esigenza dell’Amministrazione Universitaria per l’ottimale svolgimento del servizio e che contempla anche i presidi già assicurati nell’ambito dei contratti in scadenza. Pertanto, detto monte ore non potrà subire variazione in aumento e/o in diminuzione salva diversa disposizione dell’Amministrazione. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. L’elenco del personale attualmente impiegato è: N addetti Qualifica livello CCNL Monte ore annuo Trattamenti ad personam (euro) Scatti stipend. Trattamenti contratti integr.
CLAUSOLE SOCIALI. Come stabilito dall’articolo 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, il nuovo appaltatore dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili e resi compatibili con l’organizzazione dell’impresa prescelta dell’imprenditore subentrante. Pertanto i lavoratori che trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
CLAUSOLE SOCIALI. 1. Qualora l’appaltatore subentrante abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d'impresa prescelta dall’aggiudicatario, quale appaltatore subentrante.
CLAUSOLE SOCIALI. Con riferimento all’Art. 50 del D.Lgs. 50/2016, poiché il servizio oggetto dell’Appalto è ad alta intensità di manodopera, ed al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, viene prevista l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e alle linee guida n. 13 emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
CLAUSOLE SOCIALI. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, all’impresa è fatto preciso obbligo, ai sensi della normativa vigente, di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili, anche ai fini dell’accertamento contributivo. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
CLAUSOLE SOCIALI. Come previsto dall’articolo 50 del Codice, L’Ente attuatore dovrà garantire l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente.
CLAUSOLE SOCIALI. Con riferimento all’Art. 50 del D.Lgs. 50/2016, poiché il servizio oggetto dell’Accordo Quadro è ad alta intensità di manodopera, ed al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, viene prevista l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 L’appaltatore, pertanto, dovrà assumere prioritariamente, per l’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente. Si ricorda inoltre che in base al CCNL (Federambiente) del 2011 e successive integrazioni, compreso l’accordo di rinnovo del 10 LUGLIO 2016, essendo l’appalto concernente quanto contenuto nell’art.3 del CCNL, si applicano le disposizioni ivi contenute e particolarmente quelle inserite negli art. 6, 7 e 8 come modificato e integrato dal sopra citato rinnovo. Le Imprese concorrenti potranno ottenere ulteriori informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto presso gli Enti preposti quali ad esempio: • - Direzione Provinciale del Lavoro • - A.S.L. • - I.N.A.I.L. • - I.N.P.S.