Clausola di manleva Clausole campione

Clausola di manleva. 1. Il soggetto erogatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro: - 1.000.000 per sinistro per soggetti erogatori ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, ivi compresi i laboratori di analisi; - 2.000.000 per sinistro per soggetti erogatori che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, o attività odontoiatrica; - 4.000.000 per sinistro per i soggetti erogatori che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.
Clausola di manleva. 1. La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto.
Clausola di manleva. Il Responsabile del trattamento si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa, onere, sanzione che lo stesso dovesse subire e/o dover risarcire a terzi a causa della violazione, da parte sua o da parte o degli eventuali Sub-Responsabili da esso nominati, delle disposizioni della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento
Clausola di manleva. Il Contraente si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa da parte di soggetti terzi, per violazione, ad opera del Contraente stesso, di diritti di proprietà intellettuale ovvero per utilizzo inappropriato o illecito di brevetti, relativi a processi e metodi utili al funzionamento della macchina.
Clausola di manleva. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.
Clausola di manleva. Il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali danni provocati dal Cliente e derivanti da violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 15. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono da parte di una persona giuridica, il Cliente sarà responsabile anche dell’operato di coloro i quali hanno potuto accedere ai computer del Cliente quali, a mero titolo esemplificativo, propri dipendenti, agenti, rappresentanti, ecc. Il Cliente si impegna comunque a manlevare e mantenere integralmente indenne il Fornitore nonché i soggetti ad esso collegati o controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti o ausiliari da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso l’account del Cliente. Il Cliente si impegna comunque a manlevare e mantenere integralmente indenne il Fornitore da ogni e qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, proposta nei confronti del Fornitore stesso a seguito della condotta del Cliente, e ciò qualora il Fornitore provveda (o abbia provveduto), anche in buona fede, a restituire la somma corrisposta dal Cliente per il servizio dedotta la somma pari al rateo dell’importo corrispondente al servizio effettivamente goduto.
Clausola di manleva. L’Aggiudicatario manleva l’Agenzia da ogni eventuale conseguenza economica negativa anche nei confronti di terzi e anche a titolo di responsabilità penale e civile in qualunque modo connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico dell’Agenzia, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Art. 16
Clausola di manleva. La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza e/o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni del presente Contratto e si obbliga ad esonerare il Servizio Sanitario Nazionale da eventuali pretese risarcitorie di terzi che dovessero essere avanzate nei confronti di quest’ultimo conseguentemente a tali condotte. Le Parti dichiarano espressamente che sono escluse le responsabilità relative alla sostanza inoculata, che ricadono in capo alla società farmaceutica produttrice, fatte salve eventuali responsabilità che dovessero derivare dal trasporto e/o dalla conservazione delle suddette dosi vaccinali.
Clausola di manleva. 10.1 L'Iscritto dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la Società da qualsiasi obbligo risarcitorio che possa derivare da danni per interruzioni di servizi agli iscritti, inoltre l'iscritto dichiara di manlevare la Società da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dalla violazione delle presenti condizioni generali di utilizzo.
Clausola di manleva la Società BIFIN S.r.l., i suoi rappresentanti e i suoi dipendenti non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili per qualsiasi obbligo che possa originarsi a carico del Cliente in relazione all'utilizzo dei Siti e del Materiale da parte di quest’ultimo o alla violazione delle presenti Condizioni D'uso.