ALTRE DEFINIZIONI Clausole campione

ALTRE DEFINIZIONI. 1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
ALTRE DEFINIZIONI. 1. Nell’ambito del presente documento, si intende per:
ALTRE DEFINIZIONI. 1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito del presente Contratto si intende per:
ALTRE DEFINIZIONI. 1. Ai sensi della presente convenzione, per "
ALTRE DEFINIZIONI. Nel testo che segue si intende per:
ALTRE DEFINIZIONI. 1. Nel corpo del presente Contratto vengono utilizzati i termini e le definizioni di cui all’art. 1 dell’Accordo Quadro.
ALTRE DEFINIZIONI. Ai fini del presente Contratto e di queste Condizioni Genera- li di Contratto i seguenti concetti vengono definiti come di seguito:
ALTRE DEFINIZIONI. Ai fini della presente Procedura:
ALTRE DEFINIZIONI. Agli effetti delle presenti condizioni generali si osserveranno le seguenti definizioni:
ALTRE DEFINIZIONI. L’assistenza del Fondo Sociale Europeo per la realizzazione delle operazioni rientranti nel campo di intervento di cui all’articolo 3 del regolamento del Consiglio n. 1081/2006 può essere erogata sotto forma di sovvenzione (globale o individuale) non rimborsabile, o attraverso l’acquisizione di beni e servizi conformemente alla norme in materia di appalti pubblici, oppure mediante altre forme (abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia) previste ai sensi dell’articolo 11 del regolamento FSE. In linea con le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari per la programmazione dei fondi strutturali e analogamente con quanto stabilito nei regolamenti finanziari in materia di bilancio comunitario (cfr. artt. 88 e 108 e seguenti del regolamento 1605/2002 e ss.mm.ii), ai fini del presente Vademecum, si definisce quanto segue. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di un bene mobile o immobile, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi. Le sovvenzioni sono contributi diretti a finanziare un’operazione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale. La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario. Con specifico riferimento alla programmazione FSE, la sovvenzione può essere globale o individuale ossia, nel primo caso si fa riferimento ad un gruppo di operazioni programmate per il raggiungimento degli obiettivi strategici del PO (cfr. art. 42 del regolamento 1083/06 e paragrafi … del presente Vademecum) mentre nel secondo caso si fa riferimento al finanziamento delle singole operazioni da realizzare per il conseguimento degli obiettivi specifici di ciascun asse del PO (es. finanziamento ad enti accreditati per la realizzazione di attività formative, erogazione di voucher formativi o di servizio a determinate categorie di destinatari, erogazione alle imprese di aiuti all’occupazione, ecc.). In linea di massima, inoltre, le sovvenzioni concesse nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali sono non rimborsabili poiché costituiscono contributi finanziari diretti...