Common use of CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI Clause in Contracts

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E' vietata la cessione della Convenzione nonché dei singoli Contratti Specifici e degli Ordinativi. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ESTAR o alle Aziende, per gli Ordinativi, il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora l’Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante. Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’ art. 48 del medesimo decreto. Per quanto riguarda la cessione dei crediti, in conformità a quanto disposto dal comma 13 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

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Samples: Convenzione, Della Durata Di 24 Mesi, Per La Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica (In Locazione Triennale “Inclusive Service” Ed Inacquisto) Da Destinare Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Convenzione, Della Durata Di 24 Mesi, Per La Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica (In Locazione Triennale “Inclusive Service” Ed Inacquisto) Da Destinare Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Convenzione, Della Durata Di 24 Mesi, Per La Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica (In Locazione Triennale “Inclusive Service” Ed Inacquisto) Da Destinare Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E' É vietata la cessione della Convenzione nonché dei singoli Contratti Specifici e degli Ordinatividel contratto sotto qualsiasi forma. Qualsiasi Ogni atto contrario fa sorgere in capo all'ESTAR o alle Aziendeè nullo di diritto. La cessione dei crediti dell’Affidatario, per gli Ordinativi, il diritto a risolvere il nascenti dal contratto, come pure a procedere all'esecuzione in dannoè consentita ed opponibile all’Amministrazione nei limiti e con le forme stabiliti dall’art. 106, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore dannocomma 13, del Codice. Qualora l’Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante. Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’ art. 48 del medesimo decreto. Per quanto riguarda la cessione Le cessioni dei crediti, in conformità a quanto disposto dal comma 13 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici cheall’Amministrazione. L’Appaltatore, previa comunicazione all’ANACin caso di cessione di crediti, le rendono efficaci e opponibili si impegna a seguito comunicare il CIG n…………… al cessionario, eventualmente anche nell’atto di espressa accettazionecessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. E’ vietata qualsiasi procura all’incasso.

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Samples: ager.puglia.it

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E' vietata la cessione della Convenzione nonché dei singoli Contratti Specifici e degli Ordinativi. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ESTAR o alle AziendeL’Appaltatore NON DEVE cedere il Contratto, per gli Ordinativi, il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora l’Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società parte, a qu lsiasi titolo o si fondi con essaragione, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di cessione direttamente o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante. Si applica in ogni caso indirettamente, salvo quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’ art. 48 del medesimo decreto. Per quanto riguarda la cessione dei crediti, in conformità a quanto disposto dal comma 13 dell’artstabilito dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e a condizione che la Società Appaltante accetti espressamente la cessione. In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 si applicano le disposizioni anche al cessionario. In ogni caso, l’Appaltatore NON DEVE conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui alla legge 21 febbraio 1991sopra, n. 52la Società Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti1456 del Codice Civile, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazionefermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

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Samples: www.laziocrea.it

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E' vietata Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Convenzione nonché dei singoli Contratti Specifici Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e degli Ordinativile deleghe all’incasso. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ESTAR o alle AziendeLe Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a WIND di risolvere il rapporto ai sensi e per gli Ordinativieffetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni. In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora l’Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante. Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’ art. 48 del medesimo decreto. Per quanto riguarda la cessione dei crediti, in conformità a quanto disposto dal comma 13 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazioneprelazione.

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Samples: Contratto Di Locazione

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E' vietata la cessione della Convenzione nonché dei singoli Contratti Specifici e degli OrdinativiFatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ESTAR o alle Aziende106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. lgs. 50/2016, per gli Ordinativi, è fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il diritto a risolvere il presente contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora l’Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative pena di nullità della fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante. Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’ art. 48 del medesimo decretostessa. Per tutto quanto riguarda la cessione dei crediti, in conformità a quanto disposto dal comma 13 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, non previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52all’art. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, 106 del D. lgs. 50/2016. L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni di dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici chealla SCUOLA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, previa comunicazione all’ANACaltresì, le rendono efficaci e opponibili divieto all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a seguito comunicare al cessionario il CIG relativo alla presente procedura, eventualmente anche nell’atto di espressa accettazionecessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Aggiudicatario medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della SCUOLA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

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Samples: fondazionescuolapatrimonio.it

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E' vietata la cessione della Convenzione anche parziale del contratto nonché dei singoli Contratti Specifici e degli Ordinativi. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ESTAR o alle Aziende, per gli Ordinativi, il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora l’Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante. Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’ art. 48 del medesimo decreto. Per quanto riguarda la cessione dei creditidel credito vantato dall’aggiudicatario nei confronti della Stazione appaltante, in conformità a quanto disposto dal comma 13 dell’artai sensi dell’articolo 117 del Codice, pena la nullità della cessione medesima. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le Le cessioni di crediti devono dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono dovranno essere notificate alle amministrazioni debitrici cheallla Stazione appaltante: resta ferma la facoltà per quest’ultima di rifiutare le cessioni di crediti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, previa comunicazione all’ANACe di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, l’I.N.P.D.A.P., fermo restando il risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi dell’articolo 116 del Codice, le rendono efficaci cessioni di azienda e opponibili gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario non avranno singolarmente effetto nei confronti dell’INPDAP fino a seguito che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di espressa accettazione.INPDAP alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice

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Samples: Bando Di Gara