Common use of CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI Clause in Contracts

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso. Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni. In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.

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Samples: Contratto Di Locazione

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Per patto espresso la Locatrice, concede La Locatrice consente sin d’ora alla Conduttrice il diritto la facoltà di cedere, in ogni tempo, cedere il presente Contratto, Contratto o sublocare La Locatrice Nome e cognome WIND TreS.p.A. Società con azionista unico Codice Contratto 4−5055−A anche parzialmente la Porzione Locata a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, In entrambi i casi la cessione medesima seguirà le regole o la sublocazione saranno comunicate alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di leggericevimento. E’ fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In I n assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, n é tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti man dati ad esigere e le deleghe all’incasso. Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata alla Conduttrice di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice CivileCod. Civ., con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni. In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato a Porzione Locata o l’immobile di cui fa parte ovvero locare la medesima o l’immobile di cui fa parte a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il relativo diritto di prelazione.

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Samples: Verbale Di Deliberazione Della

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Per patto espresso la LocatriceConcedente, concede alla Conduttrice Concessionaria il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice Concessionaria fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della ConduttriceConcessionaria. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice Concedente neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso. Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata WIND di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice Concessionaria al risarcimento dei danni. In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice Concedente intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice Concessionaria il diritto di prelazione.. Il Concedente riconosce il diritto di prelazione, ai sensi dell’art.38 della legge 392/78. Tra le parti si concorda fin d’ora la possibilità a Wind Telecomunicazioni S.p.a. di ospitare presso la porzione di suolo pubblico concessa a mezzo del presente atto, come individuata dal precedente articolo 1, il gestore Vodafone Omnitel N.V..

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Samples: Contratto Di Concessione Di Area Comunale

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Per patto espresso la LocatriceAi sensi dell’art. 105, concede alla Conduttrice comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro/Contratto attuativo non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore. In caso di violazione di detto divieto, ARIC e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di cedereogni danno e spesa, in ogni tempohanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente Contrattorispettivamente, a terzi, che siano gestori Accordo Quadro e Contratto Attuativo. La cessione del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la Conduttrice fa partepiena tracciabilità, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di leggesui conti correnti dedicati. E’ fatto divieto fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di cedereopporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusie non esaustivo, tra gli altril’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso. Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione ARIC si riserva di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto valutare eventuali deroghe a Galata fronte di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni. In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazionespecifiche situazioni.

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Samples: www.aric.it

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Per patto espresso la Locatrice, concede La Locatrice consente sin d’ora alla Conduttrice il diritto la facoltà di cedere, in ogni tempo, cedere il presente Contratto, Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicate alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Resta inteso che, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui per quanto riguarda la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare sublocazione e/o autorizzazione l’ospitalità da parte della Conduttrice ad altro gestore di sortatelefonia mobile, potrà avvenire previo aumento del canone annuo erogato pari al 30% per ogni nuovo gestore sublocato e/o ospitato. Nel Detta sublocazione e/o ospitalità sarà comunicata alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Altresì in caso di cessione a terzi cessazione delle suddette eventuali future sublocazioni ovvero in caso di rimozione degli impianti degli eventuali nuovi gestori di telefonia mobile, il canone complessivo dovuto per la locazione verrà conseguentemente ridotto e sarà pari all'importo stabilito per i soli impianti che non siano quelli sopra indicatirimarranno installati sulla porzione locata, come indicato al precedente Art. 4, aggiornato secondo le variazioni ISTAT intervenute tra la cessione medesima seguirà le regole data di leggestipula del presente contratto e la data di dismissione degli eventuali nuovi impianti. E’ È fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti mandati ad esigere e le deleghe all’incasso. Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata alla Conduttrice di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice CivileCod. Civ., con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni. In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato a Porzione Locata o l’immobile di cui fa parte ovvero locare la medesima o l’immobile di cui fa parte a terzi l’Immobileterzi, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il relativo diritto di prelazione.

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Samples: Contratto Di Locazione

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso. Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni. E’ comunque riconosciuta alla Conduttrice la facoltà di sublocare la porzione locata a terzi. Qualora la sublocazione riguardi operatori di telefonia mobile dotati dei necessari titoli abilitativi (licenza), il canone di locazione sarà incrementato di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna sublocazione attivata. Resta inteso tra le parti che, nel caso in cui l’operatore ospitato dalla Conduttrice dovesse lasciare la postazione sublocata, il canone di locazione dovrà ritornare quello iniziale di rinegoziazione. In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.

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Samples: Contratto Di Locazione

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso. Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni. In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione. La conduttrice avrà la facoltà di sublocare , anche parzialmente, l’area locata ed oggetto del presente contratto a terzi, o a società appartenenti al proprio Gruppo e a Wind telecomunicazioni S.p.A. Le Parti i convengono che, successivamente dalla data di decorrenza del presente contratto, nel caso la Conduttrice dovesse ospitare di altri Operatori di Telefonia Mobile, dotati dei necessari titoli abilitativi (licenza), all'interno dell’area locata, il canone di locazione sarà incrementato de 10% ( diecipercento) per ogni operatore ospitato. Il canone di locazione verrà incrementato dalla data di inizio dei lavori da parte del Gestore ospitato dalla Conduttrice. Resta inteso tra Le Parti che, nel caso in cui l’Operatore ospitato dalla Conduttrice dovesse lasciare la postazione sublocata, il canone di locazione dovrà ritornare quello iniziale di rinegoziazione.

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CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso. Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni. In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione. La conduttrice avrà la facoltà di sublocare , anche parzialmente, l’area locata ed oggetto del presente contratto, a società appartenenti al proprio Gruppo e a Wind telecomunicazioni S.p.A. In caso di sublocazione ad altri gestori di telefonia mobile, verrà riconosciuto alla locatrice un incremento del canone di locazione pari a Euro 1.500,00 ( Euro millecinquecento/00) annui, per ogni operatore ospitato. Mentre in caso di sublocazione ad eventuali Gestori di altre reti minori, verranno riconosciuti i seguenti importi in aumento al canone di locazione: Operatore rete WI_FI, Euro 300,00 ( Euro trecento/00 ) annui; Operatore Rete WI-MAX, Euro 500,00 ( Euro cinquecento/00 ) annui. I su detti corrispettivi in aumento verranno riconosciuti alla Locatrice a partire dalla data di comunicazione di inizio dei lavori, da parte del gestore ospitato, comunicazione che avverrà inoltrata alla Locatrice a mezzo comunicazione scritta.

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CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicitaLa conduttrice avrà la facoltà di sublocare, anche parzialmente, l’area locata ed oggetto del presente contratto a terzi, o a società appartenenti al proprio Gruppo e a Wind telecomunicazioni S.p.A. Le Parti i crediti non possono formare alcun atto convengono che, successivamente dalla data di disposizione decorrenza del presente contratto, nel caso la Conduttrice dovesse ospitare di altri Operatori di Telefonia Mobile, dotati dei necessari titoli abilitativi (licenza), all'interno dell’area locata, il canone di locazione sarà incrementato de 10% (diecipercento) per ogni operatore ospitato. Il canone di locazione verrà incrementato dalla data di inizio dei lavori da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestoriodel Gestore ospitato dalla Conduttrice. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, Resta inteso tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso. Le Parti concordanoche, altresìnel caso in cui l’Operatore ospitato dalla Conduttrice dovesse lasciare la postazione sublocata, espressamente che la violazione il canone di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata locazione dovrà ritornare quello iniziale di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei dannirinegoziazione. In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.

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CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi formatitolo, i crediti nascenti dal presente Contrattoanche parzialmente, senza preventiva approvazione esplicita il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore, l’I.N.P.D.A.P., fermo restando il risar- cimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Le cessioni di azienda o gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Appaltatore, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’I.N.P.D.A.P. fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non avrà proceduto nei confronti della Conduttricestessa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non avrà do- cumentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Bando di Gara. Nei sessanta giorni successivi l’I.N.P.D.A.P. potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in rela- zione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risulteranno sussistere i requisiti di cui al- l'articolo 10-sexies della legge n. 575/1965, e s.m.i. Le medesime disposizioni si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di a- zienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di coope- rative costituite o che si costituiranno secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quar- ti di soci cooperatori, nei cui confronti risulteranno estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In assenza della suddetta approvazione esplicitacaso di cessione dei crediti dell’Appaltatore vantati verso l’I.N.P.D.A.P., i crediti non possono formare alcun atto si applicheranno le disposizioni di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestoriocui all’articolo 117 del D.Lgs. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere n. 163/2006 e le deleghe all’incasso. Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni. In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto di prelaziones.m.i.

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Samples: servizi2.inps.it