Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante la corretta l’avvenuta esecuzione del Contratto servizio/fornitura (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di Fornituraescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia La cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artsarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs.n. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di invito con validità presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiPROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia prevede espressamente definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di collaudo attestante reintegrare la corretta esecuzione cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di FornituraSistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Area N.2 Comparto 1 Cup H17h18001950001 Scheda Mit 03268.19.sa – d.m. 49/2018 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Area N.1 Comparto 4 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Area N.2 Comparto 1 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 D. Lgs113 D.Lgs. n. 50/2016 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e nei termini ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiprevisti dalle norme vigenti. La garanzia prevede fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzadella stazione appaltante, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti che aggiudica l'appalto al Fornitoreconcorrente che segue nella graduatoria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconformità.

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Samples: www.sardegnaforeste.it, www.sardegnaforeste.it, www.sardegnaforeste.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante la corretta l’avvenuta esecuzione del Contratto servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di Fornituraescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario,al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro è obbligato a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcostituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti 50/2016, l’importo della garanzia è fissato nella Lettera misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di Fornituraribasso. La cauzione Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidi due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia prevede fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. A norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si impegna determinerà eventualmente a tenere valida ed efficace contrarre e la garanziaregolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, mediante rinnovi e proroghenonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di Fornitura eemissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, sino al perfetto adempimento la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle obbligazioni assunteleggi e dei regolamenti sulla tutela, pena la risoluzione protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all’esecutore di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la procedere alla reintegrazione della garanzia ove cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanzainottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’artin originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 103L’ammontare residuo, comma 5pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino , alla data di emissione del certificato di verifica collaudo (o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro. Attesa la corretta possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del Contratto successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di Fornituraaffidamento medesimo. Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. Si precisa che, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito della comunicazione di Soresa idonea aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva nel rispetto pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016. La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà deve riportare la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della pre- ventiva escussione di cui all’art. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta del Com- mittente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredecadenza dell’affidamento. La garanzia sarà progressivamente svincolata definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restitui- ta in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di fornituravalidità del con- tratto, secondo quanto stabilito dall’art. 103verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione in base alle risultanze del certificato di verifica di collaudo attestante conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la corretta esecuzione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stes- sa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del Contratto corrispet- tivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di Fornituracui diven- tasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa impu- tabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel ter- mine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La Ditta aggiudicataria, a corrispondere garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 50/2016. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di invito con validità dalla data 15 giorni dal ricevimento della lettera di avvio delle attività affidate mediante richiesta dell’Azienda Xxxx interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le rispettive Richieste Specifiche azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). L'importo sarà ridotto su richiesta dell’aggiudicatario ai sensi di Fornituraquanto disposto all’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e coprirà la Richiesta Specifica lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere lo costituiscono siano in relazione ai suddetti quantitativi offertipossesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia prevede espressamente potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del debitore principale, Codice Civile nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadeposito dovrà ritenersi svincolato, mediante rinnovi solo dopo l’esecuzione completa e prorogheregolare di tutti gli obblighi contrattuali, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo fatto salvo quanto stabilito dall’artnel citato art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconformità.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore L’appaltatore dovrà costituire, per i termini di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdurata dell’appalto, una cauzione fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgs113, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 163/2006 e nei termini successive modificazioni e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiintegrazioni. La garanzia prevede espressamente la potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. Ogni atto fideiussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: -la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 1944 del codice civile, nonché l’operatività c.c. e l’impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quanto la Stazione Appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; -la rinuncia dell’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale ad opera del creditore di cui all’art. 1957 c.c.; -l’impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittadella Stazione Appaltante, senza alcuna riserva. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Ai sensi dell’art. 113, ultimo comma, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso cui al bando di inottemperanzagara, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti nonché l’eventuale aggiudicazione dell’appalto al Fornitoreconcorrente che segue nella graduatoria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta regolare esecuzione del Contratto servizio. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di Fornituraogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. L’importo della garanzia è ridotto del 50% ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito della comunicazione di Soresa idonea aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva nel rispetto pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016. La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà deve riportare la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta del Committente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredecadenza dell’affidamento. La garanzia sarà progressivamente svincolata definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di fornituravalidità del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 103verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione in base alle risultanze del certificato di verifica di collaudo attestante conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la corretta esecuzione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del Contratto corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di Fornituracui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La cauzione definitiva verrà prestata a corrispondere in favore garanzia dell’adempimento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto tutte le obbligazioni dell’appaltatore, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. obbligazioni stesse ed è disciplinata come disposto dall’art.103 del D.Lgs 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituras.m.i. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, deve riportare la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della garanzia medesima preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, gg. a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore Tale deposito è costituito a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall’appaltatore in particolare si impegna richiamano: - sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore di uno o più servizi; - impiego di personale non sufficiente a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garantire il livello di efficienza e proroghequalità dei servizi; - risoluzione contrattuale. Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per tutta qualsiasi motivi, l’appaltatore è tenuta a reintegrare la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura somma del deposito entro 30 giorni. Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntea quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’appaltatore. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, pena questo incorrerà nell’automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall’Amministrazione comunale. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la risoluzione di diritto del medesimo Accordodecadenza dell’aggiudicazione. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione L’importo della garanzia ove questa sia venuta meno è ridotto, ai sensi dell’art. 93 c. 7 D.Lgs 50/2016, del 50%, oltre eventuali riduzioni, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare al deposito, in tutto originale o in parte entro il termine copia autenticata da autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraqualità.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A titolo di cauzione definitiva l'affidatario versa la somma, corrispondente al 10% dell'ammontare netto del servizio assegnato, a corrispondere garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. L’impresa dotata di certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, prodotta in favore originale o copia autenticata, ai sensi del DPR n. 445/2000, può usufruire di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artuna riduzione del 50% sull’importo della cauzione definitiva. 103 La cauzione, che potrà essere costituita anche mediante adeguata polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, polizza assicurativa o fidejussione bancaria ai sensi e nei modi previsti dalla Legge n° 348 del 10 giugno 1982 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e nei termini e nei modi stabiliti che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998, , nella Lettera quale sia espressamente indicato che l’unico soggetto beneficiario è rappresentato dall’Amministrazione Provinciale di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal FornitoreCagliari, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Ente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e prorogheResta salvo, per tutta l'Amministrazione, l'esperimento di ogni azione nel caso la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di Fornitura ecui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte, durante l'esecuzione del contratto. La mancata reintegrazione della cauzione definitiva entro il termine di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso , costituisce causa automatica di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorerisoluzione del contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituracauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, anche dopo la scadenza del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracontratto.

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Samples: www.provincia.cagliari.it, www.provincia.cagliari.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La ditta aggiudicataria, a corrispondere garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 50/2016. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di invito con validità dalla data 15 giorni dal ricevimento della lettera di avvio delle attività affidate mediante richiesta dell’Azienda Xxxx interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le rispettive Richieste Specifiche azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). L'importo sarà ridotto su richiesta dell’aggiudicatario ai sensi di Fornituraquanto disposto all’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e coprirà la Richiesta Specifica lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere lo costituiscono siano in relazione ai suddetti quantitativi offertipossesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia prevede espressamente potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del debitore principale, Codice Civile nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadeposito dovrà ritenersi svincolato, mediante rinnovi solo dopo l’esecuzione completa e prorogheregolare di tutti gli obblighi contrattuali, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo fatto salvo quanto stabilito dall’artnel citato art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconformità.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di Soresa eventuali danni e l’applicazione di penali, il Broker dovrà presentare idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione resa ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel d.lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturasmi, in favore della stazione appaltante. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal FornitoreIn particolare, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del 2,del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La cauzione dovrà mantenere la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, sua validità per tutta la durata dell’Accordo quadro contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e del/i Contratto/i comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di Fornitura esvincolo, comunqueprevio accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte dell’ente stesso. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e comporta da parte della Città metropolitana di Venezia l’acquisizione della cauzione provvisoria, sino al perfetto adempimento con l’applicazione delle obbligazioni assuntesanzioni di legge, pena con la risoluzione facoltà di diritto del medesimo Accordoprocedere allo scorrimento della graduatoria. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione Qualora sia prestata con deposito in contanti il versamento dovrà avvenire sul ccb intestato alla Città metropolitana di Venezia codice IBAN XX00X 00000 00000 000000000000, che sarà considerato infruttifero. Qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o in parte per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 15 (dieciquindici) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta specifica effettuata dalla Città metropolitana di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artVenezia. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data È fatto salvo l’esperimento di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante ogni altra azione nel caso in cui la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.

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Samples: Contratto d'Appalto, www.provincia.venezia.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito testo vigente l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale a favore della ATS, con validità dalla sino alla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche emissione del certificato di Fornituracollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, L’ATS si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertialle condizioni di cui al comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia prevede fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigg., a semplice richiesta scrittascritta dell’ATS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, decadenza dell’affidamento. Tale garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, comunque sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordonascenti dal contratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno È facoltà dell’ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturada parte dell’ATS.

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Samples: www.ats-insubria.it, www.ats-insubria.it

Cauzione definitiva. Il 1. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali di cui all’art. 6, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore si impegna a corrispondere in favore dovrà costituire, ai fini dell’emissione del DOCUMENTO DI STIPULA e dei CONTRATTI ATTUATIVI ad esso allegati, un deposito cauzionale definitivo – riferito sia al CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB sia al CONTRATTO ATTUATIVO AGCM secondo una delle modalità e nelle forme di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgsdel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo massimo contrattuale (di ciascun contratto), ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 dell’art. 103 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, salva riduzione dell’importo della garanzia nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera casi previsti dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l’AGCM provvederà all’eventuale incameramento totale o parziale della cauzione definitiva anche (nel caso di invito con validità dalla data incameramento della cauzione per entrambi i CONTRATTI ATTUATIVI) o solo (nel caso di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La incameramento parziale della cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia ad un unico CONTRATTO ATTUATIVO) a favore della preventiva escussione CONSOB, fermo l’obbligo del debitore principale, la rinuncia all’eccezione Fornitore di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività procedere alla reintegrazione della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura cauzione stessa immediatamente e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntenel termine di 15 giorni liberi dalla data di ricevimento della comunicazione, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore cauzione nel caso in cui la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno CONSOB abbia dovuto valersene, in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà durante la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituravigenza contrattuale.

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Samples: www.agcm.it, agcm.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è obbligato a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché ; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta regolare esecuzione della fornitura (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di escussione parziale la corretta esecuzione reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del Contratto di Fornituracodice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.

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Samples: cri.it, cri.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Farmacista Collaboratore ha depositato idonea garanzia resa ai sensi dell’art. 103 del Codice in favore del Comune, pari al 10% del valore del contratto e conforme allo schema tipo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. cui al D.M. del 19 gennaio 2018, n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore31, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidel Ministero dello Sviluppo Economico. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune beneficiario, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Farmacista Collaboratore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreil Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte del Farmacista Collaboratore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il Comune ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di emissione risoluzione del certificato contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracui al presente contratto.

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Samples: Contratto Libero Professionale, Contratto Libero Professionale

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dalla stipula dell’accordo quadro oggetto di gara e dell’eventuale risarcimento danni, l’Aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 secondo gli importi e modalità previsti dall’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera n.50/2016. Considerato che l’appalto si basa su un accordo quadro si definisce che l’Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo offerto in sede di invito con validità dalla data negoziazione, al netto dell’IVA, tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracui all’art.106 del D.Lgs. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore385/1993, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art.1944, la rinuncia all’eccezione secondo comma del C.C., delle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2 1945 del codice civile, nonché Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione. Il Fornitore Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Qualora l’Amministrazione si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro il termine di 10 (dieci) venti giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa. La garanzia sarà progressivamente cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’Aggiudicatario in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica provvedimento di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasvincolo.

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Samples: www.comune.monfalcone.go.it, www.comune.monfalcone.go.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito della comunicazione di Soresa idonea aggiudicazione definitiva dell’appalto, l’Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artin conformità, nei modi, forme e importi, di cui all’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera ss.mm.ii. L’importo della cauzione può essere ridotto al 5% dell’importo contrattuale in virtù del possesso della certificazione del sistema di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in offerta dal Fornitoreseguito ad istanza dell’Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, previa verifica della conformità delle prestazioni svolte e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere della non sussistenza di contenzioso in relazione ai suddetti quantitativi offertiatto con il Comune di Imola. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principaleIn caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la rinuncia all’eccezione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dell’Ente committente. L’Ente committente è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui all’artdiventasse creditrice nei riguardi dell’Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. 1957Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, comma 2 del codice civilel’Appaltatore è obbligato, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorninel termine di 10 giorni naturali consecutivi, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace reintegrare la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntecauzione stessa, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata contratto a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradiscrezione dell’Ente committente.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it, piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., è richiesta una garanzia fideiussoria a corrispondere titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. L’importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per l’appaltatore in favore possesso della certificazione di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorequalità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticosì come previsto dall’art.113, comma 1, del Codice. La garanzia prevede espressamente fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n.123, integrato con le seguenti clausole: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; ▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del codice civile2, nonché c.c.; ▪ l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante prevista dall’art. Il Fornitore si impegna 113, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro delle finanze. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. L’Amministrazione ha il diritto di diritto valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del medesimo Accordocontratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia venuta meno in tutto stata incamerata, parzialmente o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestatotalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inottemperanza la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo mancata costituzione della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante determina la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarevoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante.

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Samples: www.comune.perugia.it, www.comune.perugia.it

Cauzione definitiva. La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’ARCS che poi provvederà alla stipula del contratto. Il Fornitore si impegna deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artscelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (art 103 del D.Lgs. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini s.m.i.). Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con dovrà avere validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituranon inferiore alla durata del contratto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fidejussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C., nonché l’operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta dell’ARCS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaLa mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, mediante rinnovi da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e proroghepotrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, per tutta la durata dell’Accordo quadro salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della cauzione definitiva mezzo lettera e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordoche il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in In caso di inottemperanzainadempimenti contrattuali, Soresa conseguirà l’ARCS esercita la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data risarcimento danni e imputazione di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

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Samples: arcs.sanita.fvg.it, arcs.sanita.fvg.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidell’ASL CN2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ASL CN2, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ASL CN2 qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorel’ASL CN2 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’art. 103in originale o in copia autentica, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’ASL CN2 ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di emissione risoluzione del certificato contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione cui agli artt. 5 e 10 del Contratto di Forniturapresente contratto.

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Samples: www.aslcn2.it, www.aslcn2.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia della piena ed esatta esecuzione degli obblighi assunti, l’affidatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e fidejussoria nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione modalità di cui all’art. 1957113 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 40, comma 2 7 del codice civile, nonché l’operatività della D.Lgs 163/2006 la cauzione definitiva sarà ridotta del 50%. In caso di RTI la cauzione dovrà essere sottoscritta almeno dalla mandataria ed intestata al RTI. La cauzione definitiva è prestata a garanzia medesima entro 15 giornidell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Resta all’Amministrazione comunale la facoltà di rivalersi, a semplice richiesta scrittasuo insindacabile giudizio, sull’ammontare del deposito cauzionale di cui sopra nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte col contratto, ivi incluse quelle derivanti da interventi sostitutivi da eseguirsi d’ufficio a causa di inadempienze dell’affidatario. Il Fornitore si impegna medesimo è obbligato a tenere valida ed efficace reintegrare la garanziacauzione di cui l’Ente appaltante abbia dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredurante l’esecuzione del contratto. La garanzia cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione decorrere dal raggiungimento di un importo delle prestazioni eseguite, nel limite massimo previste per legge. Lo svincolo sarà automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna alla Compagnia garante, secondo quanto stabilito dall’artda parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento servizi, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle percentuali del servizio eseguito. 103La parte restante della cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione previa approvazione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta regolare esecuzione del Contratto di Fornituraservizio.

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Samples: garetelematiche.provincia.rc.it, www.comune.reggio-calabria.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di Soresa idonea contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturafidejussoria del 10% dell’importo dell’appalto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà mancata costituzione della garanzia determinerà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertirevoca dell’affidamento. La garanzia prevede espressamente polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la rinuncia durata dell’appalto e sino alla certificazione del Committente circa la regolarità della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione fornitura. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 195775, comma 2 3 del codice civileD.Lgs. 163/06, nonché l’operatività non è ammessa fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della garanzia medesima entro 15 giornicomunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto. Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Publiacqua per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato dal committente, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoregara stessa. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradanni eventuali.

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Samples: www.publiacqua.it, www.publiacqua.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’art.113, comma 1, del Dlgs. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a corrispondere titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in favore caso di Soresa idonea aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera è aumentata di invito con validità dalla data tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche due punti percentuali per ogni punto di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiribasso superiore al 20%. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del debitore principaleDlgs. 163/06, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del Dlgs. 163/06, la rinuncia all’eccezione garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. Ai sensi dell’art. 101 del Reg. n. 554/99, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. Nei casi di cui all’art. 1957, al comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace 4 la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i Stazione Appaltante ha facoltà di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore chiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraparte.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di: “Adeguamento E Ampliamento Del Complesso Di Loculi Ipogei Del Cimitero Di Abbasanta” Euro, Contratto D’appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa e delle Aziende Sanitarie idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà le Amministrazioni Contraenti potranno emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Cauzione definitiva. Il Fornitore A garanzia dell’ esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, al momento della sottoscrizione del contratto e/ o in caso di consegna ad urgenza dei lavori, l’aggiudicatario documenta l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo (garanzia fidejussoria) ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che è fissato nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Alla garanzia di cui al presente articolo si impegna a corrispondere applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 comma 7 , per la garanzia provvisoria. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Dlgs n. 50/2016, è fatto obbligo all’aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in favore tutto o in parte In particolare l’Amministrazione della S. A. potrà avvalersi di Soresa idonea tale garanzia definitiva per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle prescrizioni ex leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori (art. 103 D. Lgscomma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016). La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e nei termini l’incameramento della cauzione provvisoria prestata esclusivamente ai sensi e nei modi stabiliti nella Lettera previsti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (art. 103 comma 3 del D.Lgs. 50/2016). Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di invito con validità quindici giorni decorrenti dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche ricezione di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, atto unilaterale scritto e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidocumentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento. La garanzia prevede fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziascritta della stazione appaltante La suddetta garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, mediante rinnovi e proroghein corso di opera, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura eessa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestastazione appaltante; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inottemperanza la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica Restano salve le azioni di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore

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Samples: www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163/2006. L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 54 comma 11 della L.R. 05/2007, per le ditte alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 la certificazione del sistema di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistema. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera Per fruire di invito con validità dalla data tale beneficio le ditte dovranno allegare alla fideiussione copia di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituratale certificazione. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati cauzione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in offerta via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Fornitore, Ministero dell’economia e coprirà la Richiesta Specifica e/delle finanze. Non sono ammessi versamenti in contanti o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiassegni. La garanzia prevede fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione scritta della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorestazione appaltante. La garanzia cauzione verrà svincolata dopo che il contratto avrà avuto piena esecuzione, quanto consti che l'aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l'Amministrazione Regionale o che, diversamente, la cauzione medesima debba essere incamerata a titolo di penale. Lo svincolo sarà progressivamente svincolata disposto in base a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica domanda dell'aggiudicatario nella quale egli dichiari di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranon aver altro da pretendere dall'Amministrazione in dipendenza dell'appalto in argomento.

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Samples: Disciplinare Della Procedura Aperta N° 02/2011 /Cfva, Disciplinare Della Procedura Aperta N° 07/2011 /Cfva Cig 3551642baf

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artda calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. 103 D. LgsContestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. n. 50/2016 93, commi 6 e nei termini 9 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’art.1957, c.2 del c.c. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittadella Stazione Appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Qualora l’aggiudicatario non versi la garanziacauzione definitiva nel termine stabilito, mediante rinnovi la stazione appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e proroghe, rivalersi sull’aggiudicatario per tutta la le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntepronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreaumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La garanzia sarà progressivamente cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituraalla scadenza del contratto, secondo quanto stabilito dall’artprevia acquisizione del mod. 103DURC da parte degli enti assicurativi, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a corrispondere in favore prima richiesta rilasciata da imprese di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di FornituraDPR 13 febbraio 1959 n° 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà deve riportare la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del debitore principaleCodice Civile, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Appaltatore. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La cauzione definitiva sarà svincolata progressivamente nei modi, forme e termini di cui all’art. 1957, comma 2 113 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi D.Lvo n. 163/2006 e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestas.m.i.; in caso di inottemperanzaparticolare, Soresa conseguirà ai sensi dell’art. 324 del DPR 207/2010 e s.m.i. la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione definitivamente successivamente all’emissione del certificato di verifica di collaudo attestante conformità del servizio svolto. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la corretta esecuzione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del Contratto corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del servizio. La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di Fornituracui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante.

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Samples: www.sgmlecce.it, www.casaserenarsa.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore L’I.C. prima della sottoscrizione del contratto, provvederà a versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto risultante dall’aggiudicazione. Detto deposito cauzionale è da effettuarsi in contanti presso la Tesoreria Comunale ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dalla quale dovranno risultare per iscritto i poteri di firma del sottoscrittore la cui firma dovrà essere autenticata e che dovrà contenere le seguenti clausole: • la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della somma a titolo di cauzione e pertanto è soggetta esclusivamente alle regole relative alla cauzione: essa cesserà di essere operante esclusivamente dopo la dichiarazione liberatoria da parte dell’A.C.; • la presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del premio da parte dell’I.C. o qualora sia intervenuta la sua scadenza per il protrarsi dell’affidamento dei servizi all’I.C., senza che da ciò possa derivare alcun onere per l’A.C.; • il fideiussore si impegna a corrispondere versare entro 15 giorni dalla richiesta dell’A.C. la somma costituita in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 garanzia, senza poter opporre alcuna eccezione e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante comunque sindacare le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati richieste dell’A.C., in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1944 del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 C.C. La durata della cauzione definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà essere svincolata solo dopo accertamento dell’integrale adempimento di tutti gli obblighi a carico dell’I.C. Si applica il disposto di cui al comma 2 7 dell’art. 75 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniD.Lgs. 163/2006. La cauzione, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziagaranzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in cui venisse in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni incamerata dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata A.C. a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituratutela dei propri diritti derivanti dal contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara Servizi in Concessione

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Al momento della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà rilasciare al Comune idonea cauzione definitiva per un importo pari al 10% del valore aggiudicato da effettuarsi mediante: - contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito infruttifero presso la Tesoreria Comunale; - fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da aziende di credito o compagnie autorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia, nonché da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/9/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiFinanze. La garanzia prevede espressamente dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale (ai sensi dell’art. 1944 del Cod. Civ.) e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civileCodice.Civile; - l’impegno ad effettuare, su semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicante entro 15 giorni il versamento della somma garantita presso la tesoreria comunale. Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché l’operatività del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili al concessionario. Resta ferma la possibilità di agire per i maggiori danni. Qualora il Comune debba avvalersi della garanzia medesima cauzione, in tutto o in parte, l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 giorni, a semplice giorni dalla richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntedell’Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore contratto per inadempimento e la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconseguente decadenza nella concessione.

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Samples: www.comune.scandicci.fi.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere Come previsto dal Capitolato d’Oneri dell’Accordo Quadro e precisamente al paragrafo 11.1, ai fini della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà prestare in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdel Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 5% dell’importo Contrattuale, conforme al facsimile di cui all’Allegato 2 (Fac-simile cauzione) alla “richiesta di offerta”. Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell’importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un Ribasso Offerto pari al 25% ed un valore del Contratto di fornitura di euro € 750.000,00 per il lotto 6. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/attestazioni) e le misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, di cui al Paragrafo 5.6.1 del Capitolato d’oneri dell’AQ, nonché quelle previste in caso in caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) d) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera nel suddetto paragrafo. Si ricorda che, in caso di invito con validità cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiriduzione precedente. La garanzia prevede espressamente rilasciata deve coprire il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura, alla luce di quanto previsto dall’art. 103 del D. Lg. n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo Quadro, e cessa di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal discendente contratto. La garanzia rilasciata è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore al Garante dei certificati di verifica di conformità attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, relativi a ciascun singolo Contratto, da parte della scrivente Amministrazione. Fermo quanto previsto dall’art. 13 del contratto di AQ,, la predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo”, di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La garanzia dovrà essere predisposta nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 2 – Facsimile di cauzione definitiva contratto - e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione scritta della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al FornitoreCommittente. La garanzia sarà progressivamente svincolata dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a misura dell’avanzamento dell’esecuzione completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso. La mancata costituzione della richiesta specifica suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione rilasciata per la stipula dell’Accordo Quadro per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’Appalto Specifico. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di forniturapenali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto stabilito dall’artespressamente previsto nel Contratto. 103La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per il contratto d’appalto discendente dall’appalto specifico ai sensi dell’articolo 54, comma 54, lettera c), del D. LgsX.xxx.xx xx. n. 50/201600/0000 e ss.mm.ii. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data per l’acquisizione dei servizi applicativi, articolantisi in servizi applicativi IT, servizi di emissione supporto e servizi accessori, per la collaborazione applicativa tra il sistema AFIS ed i sistemi denominati SDI, N.SIS, Banca Dati Nazionale del certificato DNA e SIA-AFIS, per un arco temporale di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura36 (trentasei) mesi”.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni Di Cui All’articolo 2, Comma 225, Della Legge 191/2009 – Id 1881 – Lotto 6 Richiesta D’offerta Per L’appalto Specifico Ai Sensi Dell’articolo 54, Comma 4, Lettera C), Del d.lgs.vo Nr. 50/2016 Per “L’acquisizione Dei Servizi Applicativi, Articolantisi in Servizi Applicativi It, Servizi Di Supporto E Servizi Accessori, Per La Collaborazione Applicativa Tra Il Sistema Afis Ed I Sistemi Denominati Sdi, n.sis, Banca Dati Nazionale Del Dna E Sia Afis, Per Un Arco Temporale Di 36 (Trentasei) Mesi Cig Accordo Quadro

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è richiesta una garanzia fideiussoria, a corrispondere in favore titolo di Soresa idonea cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale. La garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussoria è prestata esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, emessa da istituto autorizzato, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 103 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i.; secondo quanto previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 163, la garanzia opera fino al certificato di invito con validità dalla data collaudo provvisorio o al certificato di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiregolare esecuzione. La garanzia prevede è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 la garanzia fideiussoria dovrà espressamente provvedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna L’Amministrazione può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro a copertura degli oneri e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale mancato e inesatto adempimento delle obbligazioni assuntestesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, pena salva la risoluzione risarcibilità del maggior danno; l’Amministrazione ha diritto di diritto del medesimo Accordovalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sulla protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione L’Amministrazione potrà valersi della garanzia ove questa fideiussoria per le spese di servizi da eseguirsi d’ufficio in danno. L’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza dichiarazione dell’Autorità giudiziale in conformità a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 113 del Codice dei contratti. La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale, qualora in corso di esecuzione del servizio sia venuta meno in tutto stata incamerata, parzialmente o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestatotalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanzainottemperanza da parte dell’appaltatore, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata si effettua a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica valere sui ratei di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraprezzo da corrispondere all’appaltatore.

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Samples: Contratto E Vicende Della Concessione

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del Codice, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidella stazione appaltante. La garanzia prevede espressamente ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) con estensione per ulteriori dodici mesi nel caso in cui la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, stazione appaltante eserciti la rinuncia all’eccezione facoltà di cui all’art. 195757, comma 2 co. 5 lett b) del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi Codice e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della stazione appaltante, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorestazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’Appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è 13 svincolato secondo la normativa vigente. La stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di emissione risoluzione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracontratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ciascun fornitore risultato idoneo all’esito della procedura in oggetto, con riferimento a corrispondere ciascun singolo lotto, ai fini della stipula dell’accordo quadro e della successiva stipulazione dei contratti applicativi dello stesso, dovrà prestare una cauzione definitiva, in favore dell’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”; detta garanzia dovrà essere costituita entro 15 giorni dalla richiesta. Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell’accordo quadro, come definita all’art. 6 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro) del presente capitolato speciale e dovrà coprire gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto tutte le obbligazioni derivanti dall’accordo quadro, nonché di tutte le obbligazioni derivanti dai singoli contratti applicativi dello stesso, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dai suddetti obblighi, nonché del rimborso delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturasomme che l’Azienda Sanitaria abbiano eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata nel singolo appalto specifico; verrà escussa, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’appalto specifico, in caso di mancata stipula dell’appalto specifico per fatto dell’aggiudicatario dell’accordo quadro, nonché nel caso di dichiarazioni mendaci rese per la partecipazione all’appalto specifico. L’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” si riserva altresì la facoltà di escutere la cauzione, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’Appalto Specifico, nel caso di mancato o tardivo pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266. Il deposito cauzionale definitivo è stata determinata sulla mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda X.X.XX. interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).. L’ammontare del deposito è pari al 10% dell’importo aggiudicato, al netto di IVA, in base dei quantitativi indicati alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in offerta dal Fornitoreesso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e coprirà la Richiesta Specifica lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere lo costituiscono siano in relazione ai suddetti quantitativi offertipossesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia prevede espressamente potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del debitore principale, Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadeposito dovrà ritenersi svincolato, mediante rinnovi solo dopo l’esecuzione completa e prorogheregolare di tutti gli obblighi contrattuali, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo fatto salvo quanto stabilito dall’artnel citato art. 103, comma 5, 113 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraD.Lgs 163/2006.

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Samples: www.aulss8.veneto.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito della comunicazione di Soresa idonea aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artpari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera smi. La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di invito assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituradpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà deve riportare la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta del Committente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredecadenza dell’affidamento. La garanzia sarà progressivamente svincolata definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di fornituravalidità del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 103verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione in base alle risultanze del certificato di verifica di collaudo attestante conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la corretta esecuzione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del Contratto corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di Fornituracui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

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Cauzione definitiva. Il A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore si impegna a corrispondere ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidell’Autorità. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della contratto (36 mesi) più ulteriori 12 mesi a garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi dei prodotti collaudati e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorel’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Autorità ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di emissione cui agli artt. 3 e 19 del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturapresente contratto.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs n.50/2016 l'appaltatore, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdegli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. 50/16, cauzione definitiva di € ( /oo a mezzo polizza fidejussoria n. 50/2016 , rilasciata in data / / assicurativo dall'istituto ridotta del 50%, essendo in possesso di certificato ISO 9001: 2008 n valido fino al , rilasciato dall'Ente Certificatore , ridotta di ulteriore 30% in quanto in possesso di certificato EMAS o ridotta di ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNISO14001, secondo quanto disposto dall’art.93 c.7 del D.Lgs 50/2016. Il comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall’art. 103 c.1 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileD.Lgs 50/2016. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniqualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto ed è automaticamente svincolata alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione o di collaudo attestante provvisorio o comunque, per l’importo residuo, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la corretta esecuzione del Contratto sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore degli stati di Fornituraavanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Dei “Lavori Di Manutenzione Vie E Piazze Cittadine

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia di Soresa idonea tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’impresa appaltatrice dovrà provvedere al versamento della garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artche viene richiesta nella misura del 5% dell’importo netto dell’appalto pluriennale, presentando fideiussione rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni (DPR 13/02/1959 n. 449 e s.m.i. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera legge 10/06/1982 n° 348) o fidejussione bancaria emessa da un primario istituto di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticredito. La garanzia prevede fideiussoria non potrà essere svincolata se non ad avvenuto definitivo regolamento di tutte le pendenze tra il Comune di San Giorgio del Sannio e l’Impresa appaltatrice, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. La fideiussione dovrà essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’appalto, e dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Comune senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all’art. 1957, comma 2 1975 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. C.C. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica decorrere dal raggiungimento di fornituraun importo dei servizi eseguiti certificato mediante ss.aa.ll. o analogo documento, secondo quanto stabilito dall’artpari al 50% dell’importo contrattuale. 103Al raggiungimento dell’importo dei servizi eseguiti di cui al precedente periodo, comma la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data % dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraimporto dei lavori eseguiti.

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Samples: www.provincia.benevento.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore La ditta affidataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore del Comune fino al termine del periodo contrattuale. n. 50/2016 Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraqualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - l’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile. La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l’esecuzione del servizio Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, nonché l’operatività la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della garanzia medesima regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Samples: Convenzione Tra l'Azienda Casa Emilia Romagna (Acer) Ferrara E Per La

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in favore conformità, nei modi, forme e importi di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgsdel D.lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura50/2016. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiapprovato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La garanzia prevede espressamente cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta del Committente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, mediante rinnovi e proroghea causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, per tutta l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntecauzione stessa, pena la risoluzione di diritto rescissione del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata contratto a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, discrezione del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraCommittente.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna concessionario è tenuto a corrispondere prestare idonea cauzione definitiva in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraragione del 10% del valore contrattuale dell'appalto al netto dell’IVA. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati posta a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti e derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l’Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario, ivi compreso il maggior prezzo che l’Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato all’appaltatore, in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/caso di risoluzione del contratto per inadempienze di quest’ultimo. Deve essere prodotta attraverso polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957107 del D.L.v. 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’importo della garanzia medesima entro 15 giorniè ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell’articolo 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, a semplice richiesta scrittala ditta dovrà documentare il possesso del requisito in sede di stipulazione del contratto. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La cauzione rimane vincolata, anche dopo la garanziascadenza del contratto, mediante rinnovi fino al completo soddisfacimento degli obblighi di capitolato e proroghe, per potrà essere svincolato con specifica dichiarazione liberatoria dell’Amministrazione Comunale. Nel caso l’Amministrazione dovesse procedere all’utilizzo di parte o di tutta la durata dell’Accordo quadro cauzione qualora si rendessero necessari interventi sostitutivi di servizi e delprestazioni da rendere a norma del presente disciplinare e non resi per qualsiasi motivo ingiustificato dal Gestore, ovvero per la riparazione e/i Contratto/i o sostituzione di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena attrezzature ed impianti danneggiati per mancata sorveglianza del Gestore la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la ditta dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro cauzione stessa. In caso contrario il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario Comune potrà provvedere al reintegro d’ufficio a spese dell’aggiudicatario prelevandone l’importo dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.d’appalto

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Samples: www.comuneaidomaggiore.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria a corrispondere titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. L’importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per l’esecutore in favore possesso della certificazione di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore113, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticomma 1, del Codice. La garanzia prevede espressamente fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con le seguenti clausole: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; ▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del codice civile2, nonché c.c.; ▪ l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante prevista dall’art. Il Fornitore si impegna 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro delle finanze. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. L’Amministrazione ha il diritto di diritto valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del medesimo Accordocontratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia venuta meno in tutto stata incamerata, parzialmente o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestatotalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inottemperanza la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo mancata costituzione della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante determina la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarevoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante.

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Samples: www.comune.perugia.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del Codice, in favore di Soresa idonea Capitale Lavoro S.p.A.. La garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) e nei termini dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Capitale Lavoro S.p.A., con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati controversia, sorte in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta di Capitale Lavoro S.p.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al FornitoreCapitale Lavoro S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’Appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranormativa vigente.

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Samples: www.capitalelavoro.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prima della stipula della convenzione, il concessionario deve costituire una cauzione definitiva in favore del Comune di Soresa idonea Sarmato di importo pari al 10% del valore della concessione (fatte comunque salve la riduzione del 50% in caso di associazioni, microimprese, piccole e medie imprese, nonché le eventuali ulteriori riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016), sotto forma di cauzione o fideiussione. Alla cauzione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraprovvisoria. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei quantitativi indicati in offerta danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiComune. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principaleIn particolare, la rinuncia all’eccezione cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura penali e, comunquepertanto, sino resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dalla richiesta; in dal ricevimento della relativa richiesta indirizzata dal Comune. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Soresa conseguirà il Comune ha facoltà di dichiarare risolta la reintegrazione trattenendo convenzione e la cauzione definitiva verrà escussa nella misura intera. Trova inoltre applicazione quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreprevisto dal successivo art. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura53.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore Qualora previsto dal bando/lettera d’invito, a garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento, l’Appaltatore è tenuto a prestare cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio di Publiacqua S.p.A., dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, Publiacqua S.p.A. si impegna a corrispondere in favore riserva la facoltà di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante domandare all’impresa le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica necessarie integrazioni e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione modificazioni al contenuto della polizza. L’importo della garanzia è pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale; l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai suddetti quantitativi offertiquali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, deve essere segnalato il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia prevede fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà determina la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredecadenza dall'affidamento e l'acquisizione della eventuale cauzione provvisoria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.copre:

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Samples: www.publiacqua.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artLa Ditta aggiudicataria è tenuta, ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante a prestare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (I.V.A. esclusa); alla cauzione definitiva si applicano le rispettive Richieste Specifiche di Forniturariduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva, e coprirà la Richiesta Specifica e/se presentata mediante fideiussione bancaria o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civilecivile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che la Stazione Appaltante dovesse patire in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nonché l’operatività xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della garanzia medesima cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inottemperanza la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata si effettua a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, valere sui ratei del prezzo da corrispondere all’appaltatore secondo quanto stabilito previsto dall’art. 103, comma 51. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all’art. 103, commi 5 e 6 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data determina la possibilità per l’Amministrazione di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante disporre la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradecadenza dell’aggiudicazione per colpa della ditta e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: www.comune.buttrio.ud.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, al momento della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario documenta l'avvenuta costituzione di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artun deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 D. Lgs113 del D.Lgs. n. 50/2016 163/2006 e nei termini s.m.i.; La polizza fidejussoria o la polizza assicurativa, dovranno prevedere, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principales.m.i., la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Per gli effetti dell’art.113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006e s.m.i., la garanziaCauzione Definitiva, mediante rinnovi come sopra prestata e proroghecostituita, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito è svincolato dal Comune di Latina, secondo quanto stabilito dall’art. 103la normativa vigente, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi compreso il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché, a garanzia del rimborso delle somme che l’amministrazione avesse eventualmente pagato in eccedenza rispetto al credito risultante dalla liquidazione finale dell'appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasomma a disposizione.

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Samples: www.comune.latina.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Anteriormente alla stipula del contratto, il Concessionario è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 a corrispondere costituire apposita garanzia fideiussoria pari al 10% del valore dell’investimento. La cauzione definitiva potrà essere prestata anche mediante polizza fideiussoria di pari importo rilasciata da società assicuratrice ovvero istituto bancario all’uopo autorizzato e contenente la clausola di pagamento a prima richiesta in favore del Concedente, in caso d’inadempienza del Concessionario. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera emissione del certificato di invito con validità collaudo provvisorio, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/deve essere trasmessa al Concedente almeno dieci giorni prima della consegna dell’area. Le fideiussioni bancarie o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione polizze assicurative di cui innanzi, ai suddetti quantitativi offertisensi dell’art. La garanzia prevede 103 del d.lgs. 50/2016, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 co. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta del Concedente, con la precisazione che il mancato adempimento degli obblighi scaturenti dall’aggiudicazione e dal progetto esecutivo, potrà comportare, in assenza del contratto, l’incameramento della cauzione da parte del Concedente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaSono fatte salve le riduzioni di cui all’art. 93, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5co. 7, del D. Lgsd.lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Samples: static.cittametropolitanaroma.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Prima della stipula del contratto d’appalto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, a corrispondere in favore titolo di Soresa idonea garanzia cauzione, l’aggiudicatario dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate da prestarsi mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturapolizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati pari al 10% dell’importo netto contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la concessione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in offerta dal Fornitoreoggetto, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente indicante quale beneficiaria il Comune di Serrenti, dovrà prevedere la rinuncia della preventiva al beneficio di escussione del debitore principale, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 1975 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante, la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. Il Fornitore si impegna 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a tenere valida ed efficace semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la garanziaregolarità dell’Impresa stessa nei loro confronti. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro parte, durante l’esecuzione del contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, l’impresa venisse denunciata dal competente Ispettorato Reg.le del Lavoro e/o A.S.L. per inadempienza ai relativi obblighi, l’Xxx.xx darà corso alla prosecuzione dei pagamenti previsti dal contratto ed al rimborso dell’eventuale cauzione soltanto dietro autorizzazione dell’Ispettorato stesso e l’impresa non potrà opporre alcuna eccezione e pretesa di somme a qualsiasi titolo, per il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraritardato pagamento o rimborso.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa L’Aggiudicatario dovrà costituire, al momento della stipula del contratto, idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdi importo pari al 10% del valore stimato complessivo (o valore stimato di ogni singolo lotto aggiudicato) secondo le condizioni e le modalità di cui all’art. 103 D. Lgs113 del D.Lgs. n. 50/2016 163/06 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitores.m.i., e coprirà la Richiesta Specifica e/tramite polizza assicurativa o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede fideiussione bancaria prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta cauzione potrà essere svincolata, a tenere valida ed efficace cura e spese dell’Aggiudicatario, a chiusura del rapporto, sempre che non sussistono pretese di credito dell’ Università per fatti addebitabili allo stesso, accertata la garanziacompleta e regolare esecuzione dell’appalto. La predetta cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento, mediante rinnovi e prorogheda parte dell’Aggiudicatario di tutte le obbligazioni del contratto, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena nonché del rimborso delle somme che l’Università avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso del contratto. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione, qualora la risoluzione di diritto del medesimo Accordocauzione fosse insufficiente. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno L’Aggiudicatario sarà tenuto in ogni momento ad integrare detto deposito cauzionale qualora esso venisse in tutto o in parte entro il termine utilizzato a titolo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso rimborso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarisarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

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Samples: www.unirc.it

Cauzione definitiva. Il Ai fini della stipula del presente Contratto ed a garanzia dell’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si impegna ha prestato una cauzione definitiva a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ARCA rilasciata alle condizioni e nei termini e nei modi stabiliti modalità stabilite nella Lettera documentazione di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituragara. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. nascenti dall’esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti di ARCA, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche pertanto resta espressamente inteso che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertil’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione opera nei confronti di ARCA a far data dalla sottoscrizione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artContratto. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della La garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del Contratto, e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dallo stesso. Pertanto, pena la risoluzione garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di diritto del medesimo Accordoseguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Soresa può richiedere In particolare, l’Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta percento) dell’importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente all’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali (certificati di regolare esecuzione, ovvero, fatture quietanzate). Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato dall’Amministrazione con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Amministrazione. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitural’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto.

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Samples: Contratto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l’affidatario dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall’art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e nei termini s.m.i., a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e nei modi stabiliti nella Lettera della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di invito con validità dalla data quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di avvio norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraleggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati definitiva dovrà essere costituita in offerta dal Fornitoreuna delle modalità di cui all’art.93, commi 2 e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti3 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia prevede deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ai termini di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta dell’Agenzia. Il Fornitore si impegna La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi pena di revoca dell’aggiudicazione e proroghe, resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’Accordo quadro dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Le garanzie fideiussorie e del/i Contratto/i le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento concerto con il Ministro delle obbligazioni assunteinfrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in In caso di inottemperanzaproroga della fornitura oltre i termini contrattuali, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga. Per quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorenon previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art103 del D.Lgs. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.50/2016 e s.m.i..

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Samples: Cessione Del Contratto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti 50/2016, l’Appaltatore dovrà costituire cauzione definitiva nelle forme di legge nella Lettera misura del 10% dell’importo di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracontratto. La cauzione è stata determinata sulla base definitiva, soggetta ad insindacabile giudizio di approvazione da parte del Comune prima della sottoscrizione del contratto, sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore e del risarcimento dei quantitativi indicati danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento da parte del Comune delle azioni che riterrà più opportune. A pena di risoluzione contrattuale, in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica caso di escussione totale o parziale della Cauzione da parte del Comune per inadempimenti e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia prelievo della preventiva escussione del debitore principaleeventuale quota a seguito di applicazione di penali, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività l’importo della garanzia medesima dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinato entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 10 giorni da parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; dell’Appaltatore: in caso di inottemperanzamancato ripristino, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti si effettua a valere sulle rate mensili da corrispondere all’Appaltatore. Nel caso di integrazione del contratto, l’Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al Fornitorepresente articolo. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione cauzione definitiva dovrà avere durata commisurata alla durata contrattuale e recare specifica previsione che l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute da parte dell’Appaltatore non comporterà l’inefficacia della richiesta specifica garanzia. La Cauzione definitiva dovrà essere inoltrata al Comune di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo Ostuni con nota ufficiale prima della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione stipulazione del Contratto di Forniturae comunque prima della Consegna.

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Samples: ostuni.portaleamministrazionetrasparente.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia L’Affidatario, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artrilasciata sotto le forme e ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituras.m.i. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall’affidamento. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiprogressivamente ridotta a norma dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto, quale garanzia a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice per il regolare ed esatto adempimento dell’Affidatario e del/di eventuali subappaltatori, di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà rimborsata dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta dell’Affidatario ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con quest’ultimo, resta inteso che l’Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l’applicazione delle penali. In relazione alle variazioni che possono intervenire nel corso dell’anno, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere l’aggiornamento della cauzione definitiva al nuovo importo del canone complessivo, fermo restando i Contratto/limiti ed i vincoli di Fornitura ecui ai punti precedenti. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, comunquel’Impresa ha l’obbligo di integrare la stessa, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestafino all’importo stabilito; in caso di inottemperanzamancanza l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente dai primi pagamenti successivi, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. Per tutto quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorenon riportato si rimanda all’art. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/201650. L’ammontare residuo della Il documento di garanzia sarà restituito al Contraente soltanto alla conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di contestazioni. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data potrà essere escussa anche per coprire le eventuali maggiori spese per l’esecuzione degli interventi previsti nel presente Capitolato, qualora l’affidatario si rifiuti di emissione del certificato eseguirli o di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraeseguirli ai prezzi aggiudicati, dovendo pertanto l’Amministrazione procedere con affidamento a terzi.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Illuminazione Pubblica Comunale

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’appaltatore dovrà, prima della stipula del contratto costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o di fideiussione in misura pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016. Ove il ribasso offerto dall’aggiudicatario sia superiore al 10% la garanzia da costituire dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso offerto sia superiore al 20%, l’aumento della garanzia dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia, se sotto forma di cauzione, potrà essere costituita a corrispondere scelta del contraente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una azienda autorizzata, a titolo di pegno a favore della GE.S.A.C.. La garanzia se sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera fideiussione dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive Richieste Specifiche attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di Fornituracui all’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati 106 del D.lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolgono in offerta dal Fornitore, via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. 24.2.1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia prevede dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna La cauzione o la fideiussione sono prestate a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risoluzione di diritto risarcibilità del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoremaggior danno verso l’appaltatore. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve dovrà permanere fino sino alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio e comunque potrà essere svincolata solo dopo il rilascio della polizza indennitaria decennale di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracui al successivo punto 34.2.

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Samples: www.aeroportodinapoli.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea All’atto della stipula del Contratto l’Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussoria ai sensi dell’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016 163/2006 e nei termini ss. mm. e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente ii.. L’Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniCompagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, a semplice richiesta scrittadeve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’Agente che sottoscrive la cauzione. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi La cauzione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Aggiudicatario in dipendenza del Contratto, salvo restando l’esperimento di ogni altra azione. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario è tenuto a reintegrare la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno cauzione nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte entro parte, durante l’esecuzione del Contratto, oppure quando la cauzione sia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell’oggetto dell’Appalto. Ove l’Aggiudicatario non provvedesse a tale adeguamento, l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il termine relativo importo sulle rate di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorepagamento. La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artdell’art. 103113, comma 53, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016163/2006. L’ammontare residuo L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Aggiudicatario saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di emissione del certificato qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Aggiudicatario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l’Aggiudicatario debba rispondere. L’Amministrazione ha diritto di verifica valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, in base a semplice richiesta, senza bisogno di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto diffida o di Fornituraprocedimento giudiziario. In tal caso, l’Aggiudicatario sarà avvertito con semplice raccomandata AR.

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Samples: www.uniroma1.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex cui al predetto art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti50/2016. La garanzia prevede fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al Decreto 19 gennaio 2018, n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta del Consorzio, in conformità all’art. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto 103 del medesimo AccordoD.Lgs. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore50/2016. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione è presentata alla Stazione Appaltante prima della richiesta specifica formale sottoscrizione del contratto. L’importo della cauzione definitiva di fornituracui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei confronti dell’aggiudicatario alle quale sia stata rilasciata, secondo quanto stabilito dall’artda organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 103Per fruire di tale beneficio, comma 5l’impresa deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarequisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.bonificadeltadelpo.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 D. Lgs113 D.Lgs. n. 50/2016 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e nei termini ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiprevisti dalle norme vigenti. La garanzia prevede fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzadella stazione appaltante, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti che aggiudica l'appalto al Fornitoreconcorrente che segue nella graduatoria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconformità.

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Samples: www.sardegnaforeste.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore ai sensi dell’art.113 del Codice, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura stabilito dallo stesso articolo. Tale deposito è costituito a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'appaltatore, in particolare si impegna richiamano: - Sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore di uno o più servizi; - Impiego di personale non sufficiente a corrispondere in favore garantire il livello di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artefficienza e qualità dei servizi; - Risoluzione contrattuale. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di FornituraOgni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/fidejussione o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a tre mesi dopo il termine del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura contratto e, comunque, resterà vincolata sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntea quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione questi incorrerà nell’automatica perdita della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorecauzione che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione mancata costituzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante suddetta cauzione determina la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarevoca dell’affidamento dell’appalto e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere Ciascun fornitore risultato idoneo all’esito della procedura per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, ai fini della stipulazione del medesimo Accordo e dei contratti conseguenti, dovrà prestare una garanzia definitiva in favore dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, sotto forma di Soresa idonea deposito cauzionale o di fideiussione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.lgs n. 50/2016. Tale garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni dovrà essere costituita entro 15 giorni dalla richiesta e dovrà avere durata pari a quella dell’accordo quadro, come definita all’art. 2 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro). La garanzia potrà essere costituita sotto forma di fideiussione o cauzione, a scelta dell’offerente, secondo le modalità previste dall’art. 93, commi 2, 3,4, 5,6 del D.lgs n. 50/2016. In caso di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell’impresa obbligata, ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione 1944 del debitore principalecodice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima cc. e l’impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace L’ammontare della cauzione è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanziagaranzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, mediante rinnovi l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della cauzione è suscettibile di riduzione nei casi e proroghenei limiti indicati all’art. 93, comma 7, D.lgs n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà produrre copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, delle certificazioni che attestino il possesso del requisito che giustifica la riduzione. In caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. In caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti per tutta la durata dell’Accordo quadro il godimento della riduzione devono essere posseduti e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può certificati direttamente dal Consorzio.- L’Azienda ULSS potrà richiedere al Fornitore soggetto aggiudicatario o qualificato la reintegrazione della garanzia garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte, in conseguenza di prelievi effettuati dalla stazione appaltante per i fatti sopra indicati; in caso di inottemperanza entro il termine di 10 (dieci) 15 giorni dalla dal ricevimento della richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà per l’Azienda ULSS di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). La mancata costituzione della garanzia nel termine sopra indicato comporterà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraregolare esecuzione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’Appaltatore, a corrispondere in garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore di Soresa idonea Zètema, successivamente all’aggiudicazione e quale condizione per la stipula del contratto, una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artprestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa per il periodo di durata del contratto, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, calcolato applicando il costo offerto per l’assemblaggio di ciascun kit al quantitativo stimato di kit richiesti (n. 500.000 “Roma Pass” e n.100.000 “Roma Pass 48H”). 103 In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore163/06, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede dovrà comunque prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Società appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Resta salvo e impregiudicato il diritto della Società appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ove la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorecauzione non risultasse sufficiente. La garanzia cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione su richiesta dell’Appaltatore al termine del contratto, verificato il completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e accertata la correttezza della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituragestione.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di Soresa idonea garanzia appalto derivanti dal presente Accordo Quadro l’Affidatario dovrà costituire apposita cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoremodi, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione forme ed importi di cui all’art. 1957, comma 2 103 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittaD.Lgs n. 502016 e s.m.i. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreriferiti agli stessi contratti specifici. La garanzia stessa sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artnei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della Tale garanzia definitiva deve permanere fino copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei contratti specifici e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta regolare esecuzione del Contratto servizio. La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di Fornituradichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore L’aggiudicatario dell’appalto, al momento della stipula dei songoli contratti applicativi, dovrà costituire una cauzione definitiva (rilasciata da banche, intermediari finanziari o compagnie di Soresa idonea assicurazione) ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto di cui al successivo par. 18, nella misura del 10% dell'importo complessivo del singolo contratto applicativo, o alla diversa misura disposta dal medesimo art. 11 per l’ipotesi di ribasso sul Criterio D.1 di cui al par. 6 superiore al 10%. La misura della garanzia definitiva nel rispetto è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui il fornitore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle prescrizioni ex artnorme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 103 Nel caso di concorrente plurisoggettivo, il beneficio di cui al precedente comma può essere concesso solo se tutte le imprese che compongono il concorrente si trovano nella situazione di cui al precedente comma. È espressamente esclusa l’applicazione alla presente procedura degli ulteriori benefici riduttivi di cui all’art. 93, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non trovando applicazione nei termini settori speciali in cui opera GS Rail le disposizioni di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e nei modi stabiliti nella Lettera s.m.i.. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a GS Rail tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa committente accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di invito con validità dalla data gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche natura economico patrimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi, si rende noto fin da ora che l’Assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: - Indice di Forniturasolvibilità non inferiore a 1,2; - Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare; - Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare. La cauzione mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione con conseguente comunicazione all’X.X.XX., per l’eventuale inserimento dell’annotazione sul casellario a carico del soggetto cui l’aggiudicazione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertirevocata. La garanzia prevede espressamente non potrà essere svincolata prima del termine finale di esecuzione del Contratto. In ogni caso, lo svincolo dovrà essere richiesto a cura dell’Appaltatore e potrà avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata da GS Rail attestante l’avvenuta constatazione da parte di questa dell’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni assunte dallo stesso. La suddetta garanzia è soggetta a riduzione progressiva secondo le previsioni dell’art. 11, co. 4, delle Condizioni Generali di Contratto di cui al successivo Par. 18. Fermo restando quanto sopra, la garanzia definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione conforme allo schema Allegato 8 al presente Disciplinare e prevedendo espressamente: - la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia; - l’obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o l’efficacia della garanzia; - l’escussione a semplice richiesta; - l’espressa rinuncia da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione del garante alla possibilità di cui all’artfar valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore; - il pagamento della garanzia medesima somma garantita entro 15 giorni, a semplice giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia; - l’inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto inadempienza dell’appaltatore nei confronti del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituragarante.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex prestare (art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera s.m.i.), una garanzia fidejussoria a titolo di invito cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di Fornituradue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è stata determinata sulla base in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei quantitativi indicati danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto. L’Importo della garanzia nel caso in offerta dal Fornitorecui l’aggiudicatario risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, verrà ridotto del 50%. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e coprirà la Richiesta Specifica e/medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticonsorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia prevede dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Sarroch” e intestate all’aggiudicatario. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, nonché l’operatività della che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi dovrà avere validità temporale fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorecontratto. La garanzia sarà dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’aggiudicatario, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. In caso di inadempienze dell’aggiudicatario per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare della richiesta specifica di fornituraStazione Appaltante, secondo quanto stabilito dall’art. 103con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, comma 5da parte dell’aggiudicatario, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva pari al 20% dell’iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla data costituzione di emissione ulteriore garanzia (art. 103 del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraD.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

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Cauzione definitiva. Il A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore si impegna a corrispondere ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2066 e smi, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidell’Autorità. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi contratto (36 mesi) e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorel’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Autorità ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di emissione cui agli artt. 3 e 19 del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturapresente contratto.

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Samples: 93.43.119.79

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artLa cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera del D.Lgs 50/16 pari al 10% dell’importo del primo anno dell’accordo quadro (euro 600.000,00), ed eventualmente rinnovata in caso di invito con validità dalla data di avvio esercizio delle attività affidate opzioni contrattuali, è costituita mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in offerta dal Fornitoretutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto. Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche a semplice richiesta scritta di FER, nonché che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della Codice Civile. Nella garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradisposto esclusivamente da FER, secondo quanto stabilito dall’artdi seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. 103, comma 5, La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del D. Lgsperiodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraLo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore L’appaltatore dovrà costituire, per i termini di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdurata dell’appalto, una cauzione fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgs113, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 163/2006 e nei termini successive modificazioni e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiintegrazioni. La garanzia prevede espressamente potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. Ogni atto fideiussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: - la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 1944 del codice civile, nonché l’operatività c.c. e l’impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quanto la Stazione Appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; - la rinuncia dell’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale ad opera del creditore di cui all’art. 1957 c.c.; - l’impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadella Stazione Appaltante, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresenza alcuna riserva. La garanzia sarà fideiussoria verrà progressivamente svincolata alla fine di ogni anno scolastico di appalto a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Tale svincolo è automatico e non necessita quindi, di alcun benestare da parte della richiesta specifica di fornituraStazione Appaltante, purché l’esecutore del contratto consegni preventivamente all’istituto garante un documento, in originale o in copia autentica, da cui risultino gli stati d’avanzamento, ovvero analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato secondo quanto stabilito dall’artla normativa vigente. 103Ai sensi dell’art. 113, comma 5ultimo comma, del D. Lgsd.lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la mancata costituzione della garanzia definitiva deve permanere fino fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui al bando di gara, nonché l’eventuale aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta regolare esecuzione del Contratto servizio. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di Fornituraogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. L’importo della garanzia è ridotto del 50% ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

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Samples: www.comune.isola-vicentina.vi.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artL’aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 50/2016, per ciascun lotto, garanzia definitiva a favore di invito con validità dalla data ciascuna ATS. Tale cauzione deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di avvio danni derivanti dall’inadempimento delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiobbligazioni medesime. La garanzia prevede fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima delle garanzie medesime entro 15 giornigg., a semplice richiesta scrittascritta dell’Agenzia contraente, nonché la competenza esclusiva ed inderogabile, per qualunque controversia dovesse insorgere, del foro del capoluogo di provincia in cui hanno sede le ATS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, revoca dell’affidamento alla ditta inadempiente. Tale garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, comunque sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dal contratto inerente la fornitura oggetto del presente capitolato. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, pena la risoluzione Ditta dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di diritto del medesimo Accordoquindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS. Soresa può richiedere al Fornitore È fatto salvo l’esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno cauzione risultasse insufficiente. È facoltà dell’ATS contraente incamerare in tutto o in parte entro il termine la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo preventiva azione giudiziaria. Per eventuali riduzioni della garanzia si rinvia a quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito prescritto dall’art. 103, 93 comma 5, 7 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.50/2016 e s.m.i..

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Samples: www.ats-montagna.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’art.103 del Codice, l’operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudi- cazione, deve costituire, a corrispondere in favore pena di Soresa idonea decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdefinitiva” da costi- tuirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 103 D. Lgs93, co. 7, del Codice per la garanzia provvisoria. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La Tale cauzione è stata determinata sulla base prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarci- mento dei quantitativi indicati danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in offerta dal Fornitorepiù all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e coprirà fatta salva comunque la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere risarcibilità del mag- gio danno verso l’appaltatore. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in relazione ai suddetti quantitativi offerticonformità a quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principalefideiussoria, la rinuncia all’eccezione a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispon- dano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’artall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 1957, comma 2 Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del codice civile, nonché l’operatività Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. L’importo netto della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i definitiva è calcolato in percentuale sull’importo netto di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro aggiudicazione secondo il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artdispo- sto dell’art. 103, comma 5co. 1, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo Con riferimento all’importo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante si applica la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ov- vero:

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Samples: www.trasparenza-comune-torredelgreco.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea L’appaltatore deve costituire una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. art. 103 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per centro dell’importo contrattuale. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria. La cauzione è prestata a garanzia del pieno e regolare svolgimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del danno. La fideiussione, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti58/1999. La garanzia prevede fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al FornitoreStazione appaltante. La garanzia sarà fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’’avanzamento dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradell’esecuzione, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di collaudo attestante ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la corretta esecuzione decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, nei limiti dell’importo massimo garantito, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del Contratto contratto disposta in danno dell’appaltatore e per provvedere al pagamento di Fornituraquanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere. L’appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la stazione appaltante ha il diritto di valersi sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria Delle Strade Anno 2021 Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La cauzione definitiva verrà prestata a corrispondere in favore garanzia dell’adempimento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto tutte le obbligazione dell’appaltatore, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. obbligazioni stesse ed è disciplinata come disposto dall’art.103 del D.Lgs 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituras.m.i. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, deve riportare la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della garanzia medesima preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, gg. a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore Tale deposito è costituito a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall’appaltatore in particolare si impegna richiamano: - sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore di uno o più servizi; - impiego di personale non sufficiente a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garantire il livello di efficienza e proroghequalità dei servizi; - risoluzione contrattuale. Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per tutta qualsiasi motivi, l’appaltatore è tenuta a reintegrare la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura somma del deposito entro 30 giorni. Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntea quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’appaltatore. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, pena questo incorrerà nell’automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall’Amministrazione comunale. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la risoluzione di diritto del medesimo Accordodecadenza dell’aggiudicazione. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione L’importo della garanzia ove questa sia venuta meno è ridotto, ai sensi dell’art. 93 c. 7 D.Lgs 50/2016, del 50%, oltre eventuali riduzioni, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare al deposito, in tutto originale o in parte entro il termine copia autenticata da autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraqualità.

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Samples: ucmediavalle.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo globale di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraaggiudicazione del servizio affidato, IVA esclusa. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati fideiussione, a scelta dell’offerente potrà anche in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede questo caso essere bancaria od assicurativa ma dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Nel caso di raggruppamento temporaneo il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere presentato dal soggetto capogruppo e dovrà coprire l’offerta presentata dall'impresa capogruppo e dalle mandatarie. La certificazione di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. N.163/2006 dovrà essere posseduta dall'impresa capogruppo. Si evidenzia che la garanzia, mediante rinnovi suddetta fideiussione dovrà essere rilasciata in conformità allo schema di polizza di cui al D.M. n. 123/2004 e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordoss.mm.ii. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà determina la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorerevoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione restituita al termine del servizi, accertata la regolarità della richiesta specifica stessa. Nel caso di fornituraraggruppamento temporaneo, secondo quanto stabilito dall’artil deposito cauzionale dovrà essere presentato dal soggetto capogruppo e dovrà coprire l’offerta presentata dall'impresa capogruppo e dalle mandatarie. 103, E’ ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 75 comma 5, 7 del D. LgsLgs n. 163/06. n. 50/2016Per ottenere la riduzione al 50% della cauzione definitiva tutti gli operatori economici, sia singoli che associati, devono essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro collegati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000. L’ammontare residuo Per fruire di tale beneficio, l’impresa dovrà dichiarare il possesso del requisito e documentarlo presentando copia autentica del certificato. La cauzione verrà restituita al termine del periodo contrattuale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, il Comune di Albisola Superiore potrà procedere all'incameramento della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione suddetta, anche in misura parziale, tenuto conto della gravità dell'inadempienza e dei danni patiti, con semplice atto amministrativo ampiamente discrezionale.

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Samples: www.comune.albisola-superiore.sv.it

Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs n.50/2016 l'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, cauzione definitiva di € ( /oo a mezzo polizza fidejussoria n. , rilasciata in data / /2016 dall'istituto assicurativo ridotta del 50%, essendo in possesso di certificato ISO 9001: 2008 n valido fino al , rilasciato dall'Ente Certificatore , ridotta di ulteriore 30% in quanto in possesso di certificato EMAS o ridotta di ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNISO14001, secondo quanto disposto dall’art.93 c.7 del D.Lgs 50/2016. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore comune avrà diritto di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artvalersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 c.1 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileD.Lgs 50/2016. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniqualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito e cessa di avere effetto ed è automaticamente svincolata alla emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque, per l’importo residuo, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore degli stati di fornituraavanzamento lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’artin originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 103, comma 5, La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino presente accordo e dei relativi contratti applicativi nonché delle situazioni previste dall’art.103 del D.Lgs n.50/2016 e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte di collaudo attestante essa. In caso di inottemperanza la corretta esecuzione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. In caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia sarà adeguata agli importi variati. L’Appaltatore, a tale scopo, come richiesto dall'art. 38 del Contratto C.S.A, ha stipulato Polizza C.A.R. n. ……, emessa il …… dall’Istituto assicurativo …… L’Appaltatore s’impegna a mantenere attiva la citata polizza fino alla data di Forniturascadenza del presente accordo, ovvero fino alla conclusione dell'ultimo contratto applicativo per le ipotesi previste dal precedente art.4 – Durata -, pena la risoluzione del contratto. A tal fine il Comune richiederà all'appaltatore l'esibizione dei premi quietanzati per i rinnovi successivi alla scadenza.

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Samples: Accordo Quadro Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria Segnaletica Non Luminosa – Biennio 2018/2019 Cig 73142050e9

Cauzione definitiva. La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% o più dell’importo di ciascun contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione Il Fornitore si impegna a corrispondere deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza della manutenzione post-garanzia e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda Xxxx interessata, sorge in favore quest’ultima la facoltà di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 103 D. Lgs1382 c.c.). n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà Si dovrà riportare la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del debitore principale, Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadeposito dovrà ritenersi svincolato, mediante rinnovi solo dopo l’esecuzione completa e prorogheregolare di tutti gli obblighi contrattuali, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo fatto salvo quanto stabilito dall’artnel citato art. 103, comma 5, 113 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraD.Lgs 163/2006.

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Samples: www.aulss8.veneto.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea All’atto della stipulazione del contratto, l’Affidatario presenta la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artda calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 50/2016. La garanzia, denominata “garanzia definitiva” è prestata a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura3 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione è stata determinata sulla base prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidanni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia prevede fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione. Il Fornitore si impegna L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Affidatario è tenuto a tenere valida ed efficace reintegrare la garanziacauzione, mediante rinnovi e proroghenel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersi, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine parte, durante l’esecuzione del Contratto. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e l’Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di inottemperanzaqualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi rinvia all’art. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Samples: unionerenolavinosamoggia.bo.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna All’Aggiudicatario è richiesta una garanzia fideiussoria, a corrispondere in favore titolo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione definitiva, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 103 D. Lgse 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertin.50/2016. La garanzia prevede espressamente la rinuncia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione delle forniture; essa è presentata in originale alla Committente prima della preventiva escussione formale sottoscrizione del debitore principalecontratto. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la rinuncia all’eccezione garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di cui all’artdiritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni Salvo quanto previsto dall’art. 1957, 103 comma 2 5 del codice civile, nonché l’operatività Codice. La Committente può avvalersi della garanzia medesima entro 15 giornifideiussoria, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e prorogheparzialmente o totalmente, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento le spese delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione forniture da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia ove questa avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia venuta meno in tutto stata incamerata, parzialmente o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni totalmente, dalla richiestaCommittente; in caso di inottemperanzavariazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La medesima garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica può essere ridotta in caso di forniturariduzione degli importi contrattuali, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla data concorrenza di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraun quinto dell’importo originario.

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Samples: www.comune.genova.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.50/2016, una garanzia fideiussoria. L’importo della suddetta cauzione è ridotto secondo le percentuali indicate nell’articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 50/2016. Si precisa inoltre che: • In caso di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati partecipazione in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica R. T. I. e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere lo costituiscono siano in relazione ai suddetti quantitativi offertipossesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; • In caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia prevede espressamente potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione. Il Fornitore si impegna La garanzia dovrà inoltre essere irrevocabile. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a tenere valida completa ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordonascenti dal Contratto stesso. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione Qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaper qualsiasi altra causa, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreex lege previsto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, entro 30 giorni dalla data del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracollaudo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, l’affidatario prima della stipula del contratto deve costituire, a corrispondere in favore pena di Soresa idonea decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva”, da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93 commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici. L’importo della garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdeve essere pari al 10% dell’importo contrattuale. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera In caso di invito con validità dalla data ribasso eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituratanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. La cauzione è stata determinata sulla base prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei quantitativi indicati danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in offerta dal Fornitore, e coprirà conformità a quanto previsto dall’art.103 comma 2 del Codice. Con riferimento alle riduzioni applicabili all’importo della garanzia definitiva si applica la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertistessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria. La garanzia prevede definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui il Revisore consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla Regione Puglia ai sensi dell’art.103 comma 1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’affidatario. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 co. 2 del codice civile, nonché civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, gg. a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziascritta della Regione Puglia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraultimazione della prestazione.

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Samples: burp.regione.puglia.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro è obbligato a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcostituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel Codice dei Contratti Pubblici l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’ asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di Fornituraribasso. La cauzione Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidi due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia prevede fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto del Codice dei Contratti Pubblici., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la seguente condizione: “Il Fornitore sottoscritto Istituto La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si impegna determinerà eventualmente a tenere valida ed efficace contrarre e la garanziaregolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati, mediante rinnovi e proroghenonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di Fornitura eemissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, sino al perfetto adempimento la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle obbligazioni assunteleggi e dei regolamenti sulla tutela, pena la risoluzione di diritto protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la Codice dei Contratti Pubblici, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della garanzia ove cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanzainottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. A norma dell’art. 103 comma quinto del Codice dei Contratti Pubblici, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo dell’ 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’art. 103in originale o in copia autentica, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di verifica collaudo (o del certificato di collaudo) dell’intero A.Q. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo attestante ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo Contratto Applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente A.Q. e salvo diversa formale preventiva comunicazione della Stazione Appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo. Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo è svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’A.Q. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Codice dei Contratti Pubblici, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa perla quale la corretta esecuzione del Contratto di Fornituragaranzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il presente A.Q. e i conseguenti eventuali Contratti Applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per Danni in Esecuzione E Responsabilità Civile Verso Terzi 8

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante n. 50/2016 del , con la quale si costituisce fideiussore a favore di Sistema s.r.l. nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro ( /00). (nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per la qualità) L’Importo della cauzione sarà ridotto del % in quanto la Società è in possesso di , così come risulta dalla documentazione presentata in copia conforme all’originale e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. conservato agli atti i’ Sistema s.r.l.. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere fideiussoria valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituraperiodo contrattuale è progressivamen- te svincolata, secondo quanto stabilito previsto dall’art. 103, comma 5del D.Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del D. Lgs. n. 50/201680% dell’iniziale impor- to garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di emissione rilascio del certificato di verifica di collaudo attestante conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. In caso di risoluzione del contratto la corretta esecuzione Società incorre nella perdita del Contratto deposito cauzionario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di Fornitura.penali e pertanto resta espressamente inteso che Sistema s.r.l. ha il diritto di rivalersi di- rettamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsia- si altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il ter- mine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Sistema s.r.l.. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Sistema

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Samples: grossetoparcheggi.files.wordpress.com

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A titolo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione, come richiesto ai sensi del’art. 103 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed a garanzia dei patti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 2.000.000,00 a me zodi garanzia fideiu xxxxx n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 01.000031876 rilasciata da S2C spa. Il fornitore in caso di invito con prolungamento, si impegna aprorogare la poli za fideiu xxxxx per l’importo proporzionato alnuovo periodo di validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracontrattuale. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è stata determinata prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Aziende Sanitarie intere sate hanno diritto di rivalersi dire tamente sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica cauzione e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisula emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidove se ridursi per effe to dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scrittao per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i sarà svincolato e restituito ala Ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato a certato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di Fornitura esua spettanza, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranonché eventuali penali che dove sero e sere applicate.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Per L’affidamento Del Servizio Di Screening Mammografico Conunita’ Mobile. (Gara N. 6968831 – Lotto N. 1 c.i.g. N. 7357 185d5 Lotto N. 2 – c.i.g. N. 7357124ac7). Tra L’ente Di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, Di Seguito Più Brevemente Denominato

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell'Art. 103 D. Lgsdel Codice Appalti, all’atto della stipula del Contratto, l’affidatario deve costituire una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. n. 50/2016 93 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera programmati in caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di Fornituradue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è stata determinata sulla base prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidanni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia prevede fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione. Il Fornitore si impegna L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L’affidatario è avvertito con semplice Raccomandata con AR, ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC). Su richiesta dell’Amministrazione, l’Affidatario è tenuto a tenere valida ed efficace reintegrare la garanziacauzione, mediante rinnovi e proroghenel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine parte, durante l’esecuzione del Contratto. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e l’Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di inottemperanzaqualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi rinvia all’art. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraCodice.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai fini della stipula del Contratto, l’Affidatario presta una cauzione definitiva a corrispondere favore della Fondazione rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse ed in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artparticolare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall’esecuzione del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti della Fondazione e pertanto resta espressamente inteso che la Fondazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti della Fondazione verso l’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la Fondazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Fornitore all’istituto garante di invito con validità una comunicazione della Fondazione, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla data Fondazione. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Fondazione. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorepenali, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principaleper qualsiasi altra causa, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino l’Affidatario dovrà provvedere al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraFondazione.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito dell’aggiudicazione definitiva l'appaltatore deve prestare una cauzione nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo totale netto di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artaggiudicazione, salvo la maggiorazione prevista dall’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura113 del Codice degli Appalti. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati provvisoria prestata in offerta dal Fornitoresede di gara. Tale cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere incondizionata e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale e la loro operatività – entro 15 giorni - su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale, la rinuncia all’eccezione nonché della decadenza di cui all’art. 19571957 Codice Civile fino alla conclusione del rapporto contrattuale. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali o per l’esecuzione d’ufficio dei servizi non espletati dall’aggiudicatario nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’esecuzione dell’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’Amministrazione comunale avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Fermo quanto previsto dal comma 2 3 dell’art. 113 del codice civileD.Lgs. 163/2006, nonché l’operatività qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidovesse ridursi, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorestazione appaltante. La garanzia sarà fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato all’emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Le modalità di collaudo attestante svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la corretta esecuzione gestione del Contratto di Fornituracontratto.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artprevista dall'art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore3, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidello stesso decreto. La garanzia prevede espressamente è fissata nella misura del 10 per cento dell’importo contrattuale ed in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la rinuncia della preventiva escussione del debitore principalegaranzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, la rinuncia all’eccezione l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla garanzia di cui all’art. 1957al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 2 7 del codice civileD.Lgs. 50/2016, nonché l’operatività per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garanzia medesima entro 15 giornidi cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento, a semplice richiesta scrittacon successiva aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaLa garanzia fideiussoria è mantenuta, mediante rinnovi e proroghenell’ammontare stabilito, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i del contratto. Essa pertanto va reintegrata mano a mano che su di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto essa l’Amministrazione opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte Ove ciò non avvenga entro il termine di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso lettera di inottemperanzacomunicazione inviata al riguardo dall’Amministrazione, Soresa conseguirà quest’ultima ha la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica facoltà di forniturarisolvere il contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 103con le conseguenze previste, comma 5per i casi di risoluzione, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradal presente Capitolato.

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Samples: www.procmin.palermo.giustizia.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia Cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate del D.Lgs 50/16, è costituita mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata stimato a base gara distinto per ciascuna fase) sulla base dei quantitativi indicati di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in offerta dal Fornitoretutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto. Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche a semplice richiesta scritta di FER, nonché che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della Codice Civile. Nella garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradisposto esclusivamente da FER, secondo quanto stabilito dall’artdi seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. 103, comma 5, La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del D. Lgsperiodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraLo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.

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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro è obbligato a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcostituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti 50/2016, l’importo della garanzia è fissato nella Lettera misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di Fornituraribasso. La cauzione Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidi due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia prevede fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. A norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si impegna determinerà eventualmente a tenere valida ed efficace contrarre e la garanziaregolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, mediante rinnovi e proroghenonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di Fornitura eemissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, sino al perfetto adempimento la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle obbligazioni assunteleggi e dei regolamenti sulla tutela, pena la risoluzione protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all’esecutore di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la procedere alla reintegrazione della garanzia ove cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanzainottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’artin originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 103L’ammontare residuo, comma 5pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino , alla data di emissione del certificato di verifica collaudo (o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro. Attesa la corretta possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del Contratto successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di Fornituraaffidamento medesimo. Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. Si precisa che, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Accordo Quadro Inerente I Lavori Di Manutenzione, Rinnovamento E Modifica Degli Impianti Di Allarme Antifurto, Antincendio, Antirapina, Televisivi a Circuito Chiuso, Di Controllo Accessi E Gestione Affluenza Pubblico, Presso Scuole Ed Edifici Di Pertinenza Roma Capitale, Nonché Del Centro Di Controllo E Gestione Centralizzata Di Tali Sistemi (Sala Ricezione Allarmi Presso Il Dipartimento Simu). Periodo Sei Mesi (Giorni N. E C.) 2017 Dal Verbale Di Consegna Lavori E/O Fino Ad Esaurimento Dei Fondi. Cup J89d17000060004 Cig 69743897de

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso dei maggiori oneri economici sostenuti dall’Azienda, in caso di ricorso a corrispondere in terzi, sarà richiesto agli aggiudicatari il versamento di una cauzione pari al 10% dell’importo presunto di affidamento a favore di Soresa idonea ciascuna Azienda. L’importo della garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artpotrà essere ridotto del 50% nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 103 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dal D.Lgs. n.163/2006, art. 113 e cioè: • fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito (art. 5 del R.D.L. 13 marzo 1936 n. 50/2016 375 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera s.m.i.) • polizza assicurativa rilasciata da imprese di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fideiussione o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’art.1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Azienda beneficiaria. La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell’affidamento. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di cui sopra può, a richiesta del soggetto aggiudicatario, essere prorogato fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoregiorni. La garanzia Trascorso inutilmente tale termine l’aggiudicazione sarà progressivamente svincolata effettuata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione favore della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraditta seconda classificata.

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Samples: Disciplinare d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A titolo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione, come richiesto ai sensi del’art. 103 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed a garanzia dei patti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 320.000,00 a me zo di garanzia fideiu xxxxx n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 8000772939-03 rilasciata da Aviva Italia spa. Il fornitore in caso di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraprolungamento, si impegna a prorogare la poli za fideiu xxxxx per l’importo proporzionato alnuovo periodo divalidità contrattuale . La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è stata determinata prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Aziende Sanitarie intere sate hanno diritto di rivalersi dire tamente sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica cauzione e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisula emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidove se ridursi per effe to dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scrittao per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i sarà svincolato e restituito ala Ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato a certato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di Fornitura esua spettanza, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranonché eventuali penali che dove sero e sere applicate.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Per L’affidamento Del Servizio Dispedizioni Nazionali Einternazionali

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in favore conformità, nei modi, forme e importi di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgsdel D.lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura50/2016. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiapprovato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La garanzia prevede espressamente cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta del Committente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà resti- tuita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, mediante rinnovi e proroghea causa della maggiorazione del cor- rispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui di- ventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, per tutta l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntecauzione stessa, pena la risoluzione di diritto rescissione del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata contratto a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, discrezione del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraCommittente.

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Samples: www.amga.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artprestare ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera una garanzia fideiussoria a titolo di invito cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10 % la garanzia fideiussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento, ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di Fornituradue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è stata determinata sulla base si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredanni derivanti da eventuali inadempienze, e coprirà fatta comunque salva la Richiesta Specifica erisarcibilità del maggior danno. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Per usufruire di tale beneficio l’aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia del/dei certificato/i autenticato da autorità amministrativa o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertida notaio. La garanzia prevede dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito entro un termine massimo di 15 gg. consecutivi dalla richiesta. A tal fine il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la suo operatività entro i 15 giorni, a semplice richiesta scrittagg. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresopra indicati. La garanzia sarà progressivamente svincolata dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche da semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica seguito di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artritardi o altre inadempienze da parte dell’Aggiudicatario. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo L’incameramento della garanzia avviene con atti unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Aggiudicatario, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva deve permanere fino alla data per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. In caso di emissione del certificato inadempienze dell’Aggiudicatario per l’inosservanza di verifica norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l’Amministrazione ha diritto di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di Fornituraquanto dovuto dall’Aggiudicatario.

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Samples: Disciplinare Di Gara Mediante Procedura Aperta Per L’affidamento Servizi Postali. Periodo Anni 3 (Tre) Comprensivo Del Servizio Pick Up Atti Giudiziari Con Decorrenza Dal 01/01/2021 Fino a Scadenza Appalto". Cig 807338935d

Cauzione definitiva. L’appaltatore è obbligato a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 113 del Codice in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Il Fornitore deposito in questione si impegna intende a corrispondere garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in favore possesso della certificazione del sistema di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artqualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. 103 D. LgsPer fruire di tale beneficio l’appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella Lettera lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticomunicazione dell’aggiudicazione provvisoria. La garanzia prevede dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito ed entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, all’articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante . Il Fornitore si impegna deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a tenere valida ed efficace ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione o le polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – via Filosofi,87 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la garanziaquale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, mediante rinnovi sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni e proroghele polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, per tutta la durata dell’Accordo quadro dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i Contrattosoggetto/i firmatario/i il titolo di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordogaranzia. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al FornitoreVUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata Nel caso in cui tale detta cauzione sia costituita con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, tale deposito dovrà essere effettuato presso il C/C n. 000000880005, ABI 06165, CAB 21713, Cassa di Risparmio di Foligno – Tesoreria, intestato a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraValle Umbra Servizi S.p.a.

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Samples: www.vusspa.it

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia del pieno e regolare pagamento del canone concessorio, il concessionario è obbligato a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artpari al 10% dell’importo del canone concessorio quale risultante dall’offerta presentata in sede di gara, fatta salva l’applicazione dell’art. 103 D. Lgs93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti50/2016. La garanzia prevede definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto scritta del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al FornitoreComune concedente. La garanzia sarà deve essere di durata pari a quella del contratto di concessione. Il concessionario può altresì presentare una garanzia di durata inferiore e comunque di durata pari ad almeno cinque anni a condizione che, in apposita clausola, vi sia l’espresso impegno del garante al rinnovo della stessa fino al termine della concessione. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a in misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradell’adempimento degli garantiti, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale. L’ammontare residuo sarà svincolato alla scadenza del contratto di concessione, solo a seguito dell’approvazione del verbale di riconsegna delle aree e delle strutture qualora nulla si abbia a rilevare. La cauzione viene prestata a garanzia anche dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune concedente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 15 salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La mancata costituzione della garanzia definitiva deve permanere fino alla data determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (art. 14 della lettera di emissione invito) da parte del certificato di verifica di collaudo attestante Comune concedente, che aggiudica la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconcessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Di Spazi Pubblicitari Su Pali Di Iilluminazione Pubblica

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere La cauzione definitiva dovrà essere prestata in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcontanti o in titoli del debito pubblico o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016 163/06 e nei termini s.m.i.. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e nei modi stabiliti nella Lettera del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraqualità conforme alle norme Europee. La Tale cauzione è stata determinata rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione del contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorecauzione e, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiquindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione opera a far data dalla sottoscrizione del debitore principaleContratto. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, la rinuncia all’eccezione di cui all’artsecondo le modalità dell’art. 1957113, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniD.Lgs. n.163/2006, a semplice richiesta scrittamisura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura La garanzia verrà meno dopo sei mesi dalla scadenza del terzo anno del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dal predetto Contratto; pertanto, pena essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università. Nel caso in cui l’Amministrazione concedente si avvalga dell’opzione di rinnovo prevista dal precedente art. 2, l’appaltatore dovrà mantenere in vita la risoluzione garanzia sino alla scadenza del termine di diritto sei mesi successivi alla conclusione del medesimo Accordorapporto rinnovato e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto rinnovato; pertanto, essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione Qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o in parte per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Università. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Università ha facoltà di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradichiarare risolto il Contratto.

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Samples: Contratto E Impresa/Europa 11272872 Dep Diffusioni Editoriali s.r.l. Print Only Diretto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a corrispondere costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in favore caso di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artribasso superiore al 10% o al 20%, come previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016, secondo il calcolo di cui al punto 10 del presente Disciplinare. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione di fornitura e/o servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di escussione parziale la corretta esecuzione reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria. È fatto divieto all’aggiudicatario di sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione del servizio, salvo che la sospensione non sia stata previamente disposta dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Non è consentita la cessione del Contratto o di Fornituraparte di esso.

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