REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Direzione generale Servizio Tecnico
FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL SERVIZIO DI ANTINCEDIO BOSCHIVO
CIG 5435343AED
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 220 DEL 25.11.2013
Progetto della fornitura ai sensi dell’art. 279 DPR n. 207/2010 Parte I
1 - Relazione tecnico illustrativa
L’ art 3 della Legge Regionale del 9 giugno 1999, n. 24 nell’istituire l’Ente Foreste della Sardegna, gli attribuisce, tra gli altri, i compiti di "concorrere anche con l’apporto di propri mezzi e proprio personale alle campagne antincendio”.
Per svolgere tale funzione istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l’Ente ha l’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale. Detti dispositivi dovranno essere appropriati e studiati per le specifiche situazioni di rischio nelle quali si trovano ad operare i lavoratori, con scelta da operare sui migliori prodotti esistenti o tecnicamente realizzabili per l'attuale scienza e conoscenza. Tenuto conto che dalla mancata o inefficace applicazione di quanto sopra, derivano per il datore di lavoro responsabilità di natura penale e civile conseguenti ad eventuali incidenti occorsi al proprio personale nello svolgimento delle attività lavorative, si rende necessario provvedere all'acquisto di tute protettive e accessori da fornire agli operai dell’Ente per lo svolgimento delle attività di antincendio boschivo.
L’accordo quadro sarà aggiudicato tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2 - Informazioni ai sensi dell’art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 81/2008
Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 l'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) non si applica alle mere forniture di materiali e attrezzature.
La consegna della fornitura avverrà all'interno di magazzini rispondenti alla normativa vigente in materia disicurezza nei luoghi di lavoro; per i magazzini che non hanno accesso diretto dalla strada pubblica, il percorso dall'ingresso del cantiere al magazzino risulta essere privo di rischi ad eccezione di quelli indicati mediante apposita segnaletica.
Eventuali ulteriori istruzioni relative alla sicurezza verranno fornite alla ditta incaricata della consegna della fornitura al momento del preavviso telefonico che dovrà essere dato al responsabile del magazzino con almeno un giorno di anticipo.
3 - Oneri per l’acquisizione della fornitura
Il costo complessivo preventivato delle forniture oggetto dell'appalto, da porre a base d'asta, risulta pari ad euro 480.000,00 oltre IVA per euro 105.600,00 per un totale di euro 585.600,00;
Gli oneri graveranno sui fondi disponibili del capitolo SC03.0010 - U.P.B. S03.01.002 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2013. Non ci sono oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso .
L’importo indicato costituisce il limite massimo di valore realizzabile nell'appalto, alla concorrenza del quale il rapporto contrattuale instaurato si intenderà comunque risolto salvo variazioni in aumento degli stessi importi disposte dall’Ente ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
La somma a base d’asta pertanto riguarda una valutazione generale del fabbisogno stimato e non vincola in alcun modo l'Ente all'affidamento di forniture sino alla concorrenza di tale importo, bensì dà origine ad un obbligo dell'aggiudicatario di accettare, mediante la loro esecuzione, gli ordini effettuati dall'Ente nel periodo di validità dell’accordo quadro.
4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Capitolato tecnico)
Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale è costituito dal presente articolo e dagli allegati ( X0, X0, X0, X0, X0, X0) formanti parte integrante e sostanziale del presente atto. I presidi descritti costituiscono dispositivi di protezione individuale. Poiché dovranno essere utilizzati per il servizio di intervento sugli incendi boschivi, dovranno essere di III categoria (protezione contro rischio morte, lesione grave) e concepiti con protezione specifica da rischio termico (calore convettivo e radiante, calore conduttivo, fiamma, calore da contatto, particelle incandescenti, fiammata), rischi ambientali (ambiente freddo, ambiente caldo, velocità vento, ipertermia, confort), rischi meccanici (taglio, penetrazione, abrasione, oggetti cadenti, impatto, caduta dall’alto), rischi derivanti dalla mancata visibilità dell’operatore.
I DPI dovranno essere idonei all’utilizzo da parte di operatori di entrambi i sessi.
L'intera fornitura è costituita dagli articoli di seguito specificati le quantità indicate per ogni singolo articolo sono da intendersi puramente indicative:
a) n.1.350 giubbe (codice 050711);
b) n. 2.700 pantaloni (codice 050623);
c) n. 2.700 maglie (codice 050712);
d) n.1.300 sottocaschi (codice 050107);
e) n.1.300 berretti (codice 050108);
Il codice indicato tra parentesi per ciascun articolo, è riferito ad una codifica interna dell’Ente.
Il dispositivo di protezione individuale per la protezione di braccia, gambe, tronco, addome e collo degli operatori di lotta agli incendi boschivi, deve essere costituito da giubba, pantalone, maglia, sottocasco e berretto.
Il DPI è inteso così costituito:
Combinazione 1): giubba + pantalone + maglia + berretto qualora non fosse necessario l’utilizzo dell’elmetto;
Combinazione 2): giubba + pantalone + maglia + sottocasco qualora fosse necessario l’utilizzo dell’elmetto. Il suddetto DPI, anche se costituito da elementi separabili, deve essere certificato dal produttore come un unico dispositivo di protezione individuale.
Nella nota informativa che accompagna ciascun DPI, pena l’esclusione, deve essere chiaramente indicato da parte del produttore che il DPI stesso deve essere necessariamente indossato per garantire il livello di protezione richiesto con le specifiche sopra indicate per le combinazioni 1) e 2) .
Si precisa che giubba e pantalone non dovranno essere dotati di cerniera in vita, ma la protezione esterna della giubba dovrà essere di altezza tale da garantire, mediante la sovrapposizione con pantalone, la sicura protezione dell’operatore da materiale incandescente anche in posizione chinata.
Nelle tabelle seguenti sono riportate le caratteristiche minime, richieste a pena di esclusione, per gli articoli oggetto della fornitura.
a) giubbe (codice 050711).
Tessuto | In fibra aramidica 100%, 190-210 gr/mq in trama rip-stop, dimensioni massime della quadrettatura 5x5 mm (tipologia 1) |
Colore | Arancio |
Modello | Come da allegato “A1” |
Corpo | Cucito a 2 aghi; la parte anteriore è divisa in due elementi uguali da una cerniera; sulla parte posteriore all’altezza del dorso è posto un soffietto per facilitare i movimenti |
Colletto | Alla coreana con chiusura con patella di altezza pari ad almeno 5 cm |
Chiusura anteriore verticale | Con cerniera montata su tessuto ignifugo, protetta internamente da una finta ed esternamente da una patella fermata a velcro autoestinguente |
Manica | Lunga, con polsino di altezza 5 cm con chiusura in velcro autoestinguente |
Giro vita | La protezione esterna,di altezza minima 15 cm, dovrà essere tale da garantire la sicura protezione dell’operatore da materiale incandescente anche in posizione chinata |
Tasca esterna | Sul petto a destra, protetta con patella a spigoli arrotondati in tessuto doppio, con chiusura a velcro autoestinguente, lunghezza di circa 14 cm e larghezza di circa 14 cm; sulla patella superiore deve essere pre-cucito un tratto di velcro autoestinguente per l’applicazione dei dati dell’operatore di altezza 3 cm |
Tasca interna | Sulla parte sinistra, con chiusura a velcro autoestinguente, lunghezza di circa 14 cm e larghezza di circa 14 cm; sulla parte esterna della tasca deve essere posizionata l’etichetta di cui all’allegato “A4” |
Banda fluorescente | Altezza minima cm 5, con proprietà autoestinguenti ignifughe, colore giallo, che garantisca una visibilità totale circondando tronco e braccia |
Stemma Ente | Ricamato sul petto con filo ignifugo, sulla parte sinistra della giubba, secondo specifiche di cui all’allegato “A3” |
Scritta posteriore | Scritta “ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA”, su due righe, da realizzare in materiale fluororetroriflettente, colore giallo, posizionata nella parte posteriore all’altezza delle spalle |
Areatore | Nella zona dorso-ascellare, a traspirazione differenziata, costituito da tessuto ignifugo con traspirabilità maggiore rispetto a quello della tuta |
Velcro Stemma Operatore AIB | Velcro cucito per inserire lo stemma, in materiale autoestinguente, sulla manica sinistra, di forma circolare di diametro di cm 9 |
Cuciture | Color tessuto |
b) pantaloni (codice 050623).
Tessuto | In fibra aramidica 100%, 190-210 gr/mq in trama rip-stop, dimensioni massime della quadrettatura 5x5 mm (tipologia 1) |
Colore | Arancio |
Modello | Come da allegato “A1” |
Cintura | Con elastico (nella parte posteriore) e coulisse interna al giro vita, onde consentire l’adeguamento della larghezza del pantalone in tessuto ignifugo |
Gambale | Formato da uno o due elementi |
Tasche | Due tasche ricavate all’interno del gambale con aperture laterali situate a circa 3 cm dalla cintura; dotata di patella a spigoli arrotondati in tessuto doppio fermata a velcro autoestinguente; profondità tasche di circa 14 cm |
Bande fluorescenti | n. 2 bande altezza minima 5 cm, colore giallo all’altezza dei polpacci che garantisca una visibilità totale circondando le gambe |
Chiusura | A bottone in vita |
Braghetta | Con chiusura a cerniera montata su tessuto ignifugo con protezione interna ed esterna |
Bacino | Rinforzo con raddoppio di tessuto nella parte posteriore del bacino |
Fondo gamba | Risvolta di 2 cm, con chiusura a cerniera regolabile montata su tessuto ignifugo e fissaggio con una linguetta in tessuto di altezza 5 cm dotata di velcro autoestinguente |
Cuciture | Color tessuto |
c) maglie (codice 050712).
Tessuto | In fibra aramidica minimo 50%, 140-160 gr./mq in maglina (tipologia 2) |
Colore | Bianco o neutro |
Modello | Tipo t-shirt, come da allegato “A2” |
Corpo | Modello manica giro; nella parte anteriore la maglia deve avere lunghezza tale da poter coprire il bacino |
Colletto | Modello a girocollo |
Maniche | Corte |
Stemma Ente | Ricamato sul petto con filo ignifugo, sulla parte sinistra della maglia, secondo le specifiche di cui all’allegato “A3” |
Cuciture | Color tessuto |
d) sottocasco (codice 050107).
Tessuto | In fibra aramidica minimo 50%, 140-160 gr./mq in maglina (tipologia 2) |
Colore | Bianco o neutro |
Modello | Cuffia tipo passamontagna con apertura anteriore nella parte visiva e con protezione del collo |
Cuciture | Color tessuto |
e) berretti (codice 050108).
Tessuto | In fibra aramidica 100%, 190-210 gr/mq in trama rip-stop, dimensioni massime della quadrettatura 5x5 mm (tipologia 1) |
Colore | Arancio |
Modello | Tipo baseball |
Visiera | In tessuto |
Calotta | A spicchi |
Copriorecchie | In tessuto |
Sahariana | In tessuto |
Stemma Ente | Ricamato sulla lunetta con filo ignifugo secondo le specifiche di cui all’allegato “A3” |
Cuciture | Color tessuto |
Norme di riferimento
A pena di esclusione, gli articoli proposti dovranno rispondere alle seguenti norme di riferimento:
- UNI EN 340:2004
- UNI EN ISO 15025:2003
- UNI EN ISO 6942:2004
- UNI EN 367:1993
- UNI EN 702:1996
- UNI EN 31092:1996
- UNI EN ISO 13937-2:2002
- UNI EN ISO 13935-2:2001
- UNI EN ISO 13934-1:2000
- UNI EN 530:1996
- UNI EN ISO 6330:2009 (tutte le prove richieste devono essere effettuate dopo 20 cicli di lavaggio secondo il procedimento indicato nella UNI EN lSO 6330:2009)
- UNI EN 15614:2007
- UNI EN 471:2008
Requisiti minimi
A pena di esclusione, gli articoli proposti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
1. conformità della tuta ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 15614:2007 (X.xx 6.2.1) in relazione alle prove eseguite secondo la norma UNI EN ISO 15025:2003 – metodo A e B
2. trasmissione calore radiante a 20 KW/m2 – t24 (UNI EN 6942:2004): valore minimo richiesto 11 s
3. trasmissione calore convettivo a 80 KW/m2 – HTI24 (UNI EN 367:1993): valore minimo richiesto 5 s
4. trasmissione calore conduttivo a 300°C – tt (UNI EN 702:1996): valore minimo richiesto 6 s
5. resistenza della tuta all’abrasione (UNI EN 530:1996 – Metodo 1): valore minimo richiesto 50.000 cicli - fine prova: formazione del primo foro, pressione da esercitare: 9 kPa, abradente: lana
6. resistenza della tuta alla trazione (UNI EN ISO 13934-1:2000): valore minimo richiesto 450 N, sia per la trama che per l’ordito (UNI EN 15614:2007 x.xx 7.1)
7. resistenza della tuta alla lacerazione (UNI EN ISO 13937-2:2002): valore minimo richiesto 20 N sia per la trama che per l’ordito (UNI EN 15614:2007 x.xx 7.2)
8. forza massima di rottura delle cuciture della tuta con il metodo Grab (UNI EN ISO 13935-2:2001): valore minimo richiesto 250 N (UNI EN 15614:2007 x.xx 7.3)
9. resistenza evaporativa della tuta – Ret (ISO 31092:1996): valore massimo richiesto 10 m2 Pa/W (UNI EN 15614:2007 x.xx 8.2)
10. resistenza termica della tuta – Rct (ISO 31092:1996): valore massimo richiesto 0,055 m2 K/W (UNI EN 15614:2007 x.xx 8.1)
11. peso del DPI completo ( 5 componenti) con riferimento al campione presentato: valore massimo richiesto 2 Kg.
Taglie: Secondo la norma UNI EN 340:2004, come da allegato “A5”.
Etichettatura: realizzata secondo la norma UNI EN 340:2004, con spazio per l’indicazione della matricola di identificazione della tuta.
Ricambi: un rocchetto di filo in fibra aramidica (come la giubba e il pantalone) di lunghezza 50 m, confezionato insieme alla giubba.
Personalizzazioni richieste: al fine di favorire l’accoppiamento di tutti i componenti il DPI da parte dell’operatore e la relativa verifica da parte del personale preposto, la Ditta aggiudicataria dovrà ricamare sulla giubba, sul pantalone e sulla maglia, nella parte sinistra, un simbolo colorato in tessuto ignifugo di dimensioni massime di cm 3x3 secondo le indicazioni che verranno concordate con l’Amministrazione.
Formazione: costituisce oggetto della fornitura la formazione di 20 dipendenti, al fine di fornire la preparazione necessaria per valutare l’idoneità delle tute e stabilire quali di queste devono essere inviate alla ditta per la manutenzione. Gli oneri relativi alla formazione sono compresi nell’importo oggetto dell’offerta economica per il presente lotto.
Costituisce altresì oggetto dell’appalto, seppure di carattere accessorio, il servizio post-vendita di riparazione delle tute (giubba e pantalone), inteso come fornitura dei pezzi di ricambio e manodopera necessaria per eseguire i seguenti lavori:
- Sostituzione colletto;
- Sostituzione manica;
- Sostituzione cerniera giubba;
- Sostituzione cerniera braghetta;
- Sostituzione tessuto per rinforzo bacino;
- Sostituzione polsino;
- Sostituzione tasca gambale;
- Sostituzione coulisse;
- Sostituzione banda fluorescente gambale;
- Sostituzione banda fluorescente giubba;
- Sostituzione bottone girovita;
- Sostituzione areatori dorsoascellari;
- Sostituzione gambale;
- Sostituzione etichetta interna giubba;
- Sostituzione tasca anteriore esterna giubba;
- Sostituzione tasca anteriore interna giubba;
- Sostituzione elemento anteriore giubba;
- Sostituzione stemma Ente;
- Sostituzione velcro polsino;
- Sostituzione velcro colletto;
- Sostituzione velcro tasca;
- Sostituzione velcro caviglia;
- Sostituzione velcro stemma Ente;
- Sostituzione velcro dati operatore;
- Sostituzione fascetta dati operatore;
- Sostituzione simbolo identificativo accoppiamento DPI.
SCHEMA DI CONTRATTO
Art. 1
Forma del contratto
Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa. Le relative spese di registrazione e bollo sono ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria.
Art. 2 Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
L’importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.
La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
Art. 3
Direttore dell’esecuzione
L’Ente verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.
L’esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell’esecuzione.
L’Ente può nominare per ogni Servizio Territoriale un assistente del direttore dell’esecuzione al quale saranno affidate per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell’esecuzione.
Art. 4 Ordinativi di fornitura
L’Ente attraverso il Direttore dell’Esecuzione, ogni qual volta occorrente, procederà a ordinare l’esecuzione della fornitura attraverso lettere commerciali.
Le lettere di ordinazione saranno inviate al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati nella domanda di partecipazione.
Nella lettera d’ordine saranno indicati:
• i quantitativi e gli articoli da fornire con l’indicazione dei numeri;
• Il luogo di consegna della merce;
• Il Codice identificativo del contratto;
• Il termine previsto per l’ultimazione della consegna.
Art. 5 Termini di consegna
Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 120 giorni consecutivi naturali.
Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del contratto o di approvazione qualora lo stesso sia espressamente sottoposto a condizione sospensiva.
Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 9 del presente atto.
Relativamente agli articoli confezionati a misura, le quantità per taglia verranno comunicate in sede contrattuale.
La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell’Ente.
L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti
a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione.
L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 9 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione.
Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza è potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno. La risoluzione contrattuale determinerà l’incameramento della cauzione.
Art. 6
Modalità delle consegne
Ai sensi dell’art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.
La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all’atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.
Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce nonché i certificati e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.
Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.
Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.
Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al momento
della verifica di conformità, a tutto danno dell'impresa.
Art. 7 Luogo di consegna
Le consegne dovranno avvenire nei locali magazzino delle 6 sedi dei Servizi Territoriali dell'Ente: Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Lanusei e Tempio Pausania.
Gli esatti indirizzi e i quantitativi suddivisi per taglia da consegnare in ogni sede, verranno comunicati con la stipula del contratto.
Art. 8
Tutela dei lavoratori
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Art. 9
Penalità nell’esecuzione
In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario, ferma l’eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell’importo contrattuale. Nel comunicare l’irrogazione della sanzione, il direttore dell’esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all’uopo un termine congruo.
Qualora l’applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti.
Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente.
PARTE III
VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA
Art. 10 Verifica di conformità
La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e secondo le modalità previste dal presente atto.
Art. 11
Oneri per le operazioni di verifica di conformità
Le operazioni necessarie alla verifica di regolare esecuzione sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica i mezzi necessari ad eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.
Art. 12
Verifica di conformità in corso di esecuzione
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare una verifica di conformità in corso di esecuzione presso i centri
di produzione dell'impresa fornitrice. Ai controlli devono presenziare l’esecutore, un rappresentante della stazione appaltante, oltre al direttore dell’esecuzione che effettua la verifica.
Della verifica in corso di esecuzione è redatto apposito verbale, che riferisce anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale, sul rispetto dei termini e contiene le osservazioni e i suggerimenti necessari.
Le spese relative saranno a carico dell’impresa fornitrice, ad esclusione di quelle di viaggio che saranno a carico dell'Ente.
Art. 13
Luogo e tempo delle operazioni di verifica
I controlli verranno effettuati presso i magazzini dell’Ente dove è avvenuta la consegna entro 20 giorni dalla stessa data di consegna.
La verifica di conformità e' conclusa entro il termine di giorni 10.
Qualora le operazioni dovessero prolungarsi rispetto al termine previsto, il direttore dell’esecuzione (soggetto incaricato della verifica di conformità) trasmetterà formale comunicazione all'esecutore, con l’indicazione delle cause del ritardo e dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
Art. 14 Procedimento di verifica
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari. A tal fine, il direttore dell’esecuzione preleverà, a campione, fino a un massimo di 10 capi dalle forniture eseguite, i quali verranno inviati al medesimo Ente notificato che ha rilasciato l’Attestato di certificazione CE. Detto Ente, nella persona del suo legale rappresentante, dovrà redigere dichiarazione debitamente firmata in cui attesta sotto la propria responsabilità che i DPI oggetto della fornitura sono corrispondenti in tutto e per tutto al campione presentato dalla concorrente in sede di gara e certificato dall’Ente medesimo.
Il direttore dell’esecuzione procederà a verificare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Si verificherà inoltre che i dati
risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica fissa il giorno del controllo definitivo e ne dà tempestivo avviso all'esecutore, affinché quest'ultimo possa intervenire.
Della verifica di conformità é redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore e degli assistenti dell'esecuzione.
Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 15
Certificato di verifica di conformità
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando
risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il termine di esecuzione contrattuale, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, gli eventuali verbali in corso di esecuzione, il verbale di controllo definitivo, l’importo totale da pagare all’esecutore.
E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento.
PARTE IV
Art. 16
Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa
L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto indicato nell'offerta, o comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.
L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.
Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.
A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.
Art. 17
Obblighi di cui alla Legge 136/2010
L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l’esecuzione del contratto d’appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
Art. 18
Varianti in corso di esecuzione
Sono ammesse variazioni al contratto nei casi previsti dall’art. 311 del DPR n. 207/2010.
Art. 19
Liquidazione e pagamento dei corrispettivi
I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all’emissione del certificato di verifica di conformità riferito alle prestazioni indicate nell’ordinativo di fornitura, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità qualora l’Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data.
Il pagamento è subordinato all’esito positivo della verifica da parte dell’Ente della regolarità contributiva dell’impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell’art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010.
Emesso il certificato di conformità ed effettuato il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’ esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.
Art. 20
(Foro competente)
Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.