POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Clausole campione

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è onere dell’appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto / Capitolato Speciale d’Appalto. La polizza in oggetto sarà redatta in conformità dello SCHEMA TIPO 2.3 del Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n° 123, concernente Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione. In particolare: • una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al Contratto; • una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori. L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inu...
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 11. Almeno dieci giorni prima della consegna del servizio l’Appaltatore deve trasmettere alla SA copia della polizza di assicurazione per:
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. (ART. 103 REG.)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 10. In riferimento ad ogni singolo contratto applicativo, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per l’Accordo Quadro e per i contratti applicativi.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Ai sensi dell’art. 129 comma primo del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010,è onere dell’Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto / Capitolato Speciale d’Appalto. La polizza in oggetto sarà redatta in conformità dello SCHEMA TIPO 2.3 del Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n° 123,concernente Copertura assicurativa per danni di esecuzione,responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Ai sensi del comma 7 dell'art.103 del D.lgs. n.50/2016 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. A norma dell’art. 103 comma settimo del D.lgs n.50/2016, l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra sia i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per importo di € 10.335.093,13 sia per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale di € 5000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L’Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Appaltatore possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 14 Art. 17 – Recesso dall’Accordo Quadro 15