Bonus Clausole campione

Bonus. Il simbolo del pagamento bonus dovrà essere chiaramente contrassegnato dal termine “bonus” almeno una volta nelle istruzioni di gioco. Ulteriori riferimenti al simbolo del pagamento bonus nelle istruzioni di gioco non dovranno essere accompagnati da alcuna etichetta.
Bonus. Gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno dei corsi di Diploma accademico di I livello dispongono di un bonus da utilizzare, una sola volta nell’arco del triennio del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L’ammontare del bonus è differenziato in base all’anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi: ⇨ cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno, ⇨ dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno o per l’ultimo semestre Gli studenti iscritti al secondo anno del biennio del Diploma accademico di II livello dispongono di un ulteriore bonus di tre crediti, che ammonta dunque a complessivi: ⇨ quindici crediti, relativamente al secondo anno del biennio del Diploma accademico di II livello oltre al relativo ultimo semestre, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici. Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di I livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di diploma di II livello. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di II livello provenienti dai vecchi ordinamenti. Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, potranno essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40% in meno rispetto a quelli indicati nella tabella precedente. I requisiti di merito saranno stabiliti sentendo il docente delegato all’integrazione degli studenti handicappati. Le condizioni economiche dello studente – con riferimento all’Indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE) e di quella Patrimoniale Equivalente (ISPE) – sono calcolate in base alle disposizioni previste dall’articolo 4 del DM 17 dicembre 2021, n. 1320 “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152” e della relativa Circolare applicativa del Ministero dell’Università e della Ricerca n....
Bonus. Qualora gli studenti partecipanti al concorso, iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, non abbiano conseguito il numero minimo di crediti previsto per partecipare al concorso, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato con le seguenti modalità: • Fino a 5 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico; • Fino a 12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico; • Fino a 15 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi. Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile (es. lo studente iscritto al terzo anno ha diritto a 12 crediti di bonus e non a 17). Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi. Gli studenti e studentesse iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, possono utilizzare il bonus per intero (15 crediti) qualora non lo abbiano mai usato. Il bonus non può essere utilizzato dagli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato.
Bonus. Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti ai punti 3.2.2 o 3.4.1, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità: • Cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno, • Dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno, • Quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi. Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dagli ordinamenti differenti da quelli istituiti con D.M. 509/99 e D.M. 270/04. Il criterio proporzionale richiamato al punto 3.4.1 si applica anche ai valori del bonus, con arrotondamento per eccesso. Il bonus non si applica per il conseguimento del requisito di merito di cui al punto 3.3. Il bonus non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero o provenienti da corsi precedenti ai D.M. 509/99 e 270/04.
Bonus. Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti negli Artt. 3.2.2 o 3.3.1 potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:  cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,  dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,  quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
Bonus. Il Contratto prevede che venga riconosciuto – in caso di vita dell’Assicurato e per tutta la durata contrat- tuale - un bonus mensile e un bonus annuale. Il bonus mensile è pari al riconoscimento delle utilità previste dagli OICR nei quali il Contratto è investito. Queste utilità sono una percentuale della commissione di gestione dei relativi Fondi Esterni, variabile da un minimo del 50% ad un massimo dell’85%, a seconda degli accordi stipulati tra la Società e le SGR al momen- to della stesura del presente Fascicolo Informativo. Tale bonus è calcolato moltiplicando l’importo dell’utilità relativa al Fondo Esterno per il rapporto tra il numero delle quote del fondo possedute dal Contraente l’ultimo giorno di calendario di ogni mese solare e il numero totale di quote dello stesso fondo possedute dalla Società. Il bonus comporta una maggiorazione del capitale attraverso il riconoscimento gratuito da parte della Società di quote; l’acquisto di tali quote avverrà entro la fine del mese successivo a quello di base per il calcolo. Oltre a quanto sopra riportato, un ulteriore bonus annuale sarà riconosciuto al Contraente a fronte degli eventuali crediti d’imposta maturati annualmente solo dal Fondo Esterno di BPU Pramerica. Tale credito d’imposta è riconosciuto, tramite l’acquisto di quote del rispettivo Fondo, nel modo seguente: • qualora la Società maturi un credito d’imposta sul fondo, questo viene riconosciuto al Contratto in manie- ra proporzionale alle quote possedute dal Contraente l’ultimo giorno di calendario dell’anno solare nel quale sono maturati tali crediti, sul totale delle quote del fondo stesso alla medesima data; • tale credito è retrocesso tramite l’acquisto di quote del fondo stesso, in base alla data di valorizzazione relativa all’ultimo giorno di borsa aperta del mese di luglio dell’anno successivo a quello nel quale tale credito è maturato. Al Contraente non sarà riconosciuto alcun bonus, né mensile, né annuale, qualora alle ricorrenze sopra indi- cate: • il Contraente abbia già richiesto la liquidazione del riscatto totale del Contratto; • i Beneficiari abbiano già richiesto la liquidazione del Contratto per avvenuto decesso dell’Assicurato.
Bonus. In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale/entro il termine del differimento (inserire, ove previsto, le seguenti parole: a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti), il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal contraente di un bonus sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato secondo una misura prefissata. Rendita immediata vitalizia/temporanea In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento immediato al beneficiario designato di una rendita vitalizia/temporanea da corrispondere fino a che il beneficiario è in vita/per … anni. Esonero pagamento premi In caso di decesso dell'assicurato l'esonero dal pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.
Bonus. ENEL ha diritto di richiedere, mediante apposita comunicazione per iscritto e in qualsiasi momento, all'Appaltatore di anticipare la consegna, in tutto o in parte, dell’oggetto del Contratto. ENEL, nella richiesta di anticipo, potrà riconoscere all'Appaltatore un bonus economico (“Bonus”) in favore dell’Appaltatore che gli verrà erogato se verranno rispettati la nuova data di consegna/termine per il completamento dell’Oggetto del Contratto e tutti gli obblighi legali e contrattuali, tra gli altri in materia di lavoro, salute e la sicurezza. In nessun caso il Bonus sarà riconosciuto all'Appaltatore se ENEL ha applicato penali ai sensi del Contratto. L'Appaltatore comunicherà per iscritto l'eventuale accettazione del nuovo termine richiesto da ENEL.
Bonus. Qualora per tre annualità assicurative consecutive, e sem- preché siano stati regolarmente versati i premi in termini, sia di periodo che di eventuale regolazione, la Polizza non sia stata colpita da Sinistro e non risultino pertanto appo- state riserve o pagati risarcimenti/indennizzi, la Compagnia, trascorsi sei mesi dalla scadenza della terza annualità, sem- preché sia stato versato in termini il Premio successivo alla terza annualità e la Polizza sia quindi regolarmente in vigore, riconoscerà un Bonus con emissione di separata appendice di rimborso. Il Bonus non sarà riconosciuto nel caso in cui per qualsiasi motivo risultassero non versati i premi dovuti dal Con- traente alla Compagnia.