RENDITA VITALIZIA Clausole campione

RENDITA VITALIZIA. Importo predeterminato o variabile pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.
RENDITA VITALIZIA. Prestazione periodica che sarà corrisposta finché in vita l’Assicurato (vitaliziato).
RENDITA VITALIZIA. Il pagamento di una rendita finché l'Assicurato è in vita.
RENDITA VITALIZIA. Se l’infortunio determina un’invalidità permanente accertata pari o maggiore del 60% della totale, Reale Mutua – mediante una polizza Vita – assicura il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile dell’importo iniziale di € 10.500 lordi annui. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall’effetto della polizza Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l’Assicurato sarà in vita.
RENDITA VITALIZIA. 1. Il preponente che abbia omesso di versare i contributi di cui all’articolo 4 e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione può chiedere alla Fondazione di costituire a favore dell'agente una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe all'agente stesso in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta alla Fondazione, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi equivalenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
RENDITA VITALIZIA. In caso di infortunio che determini, come con- seguenza diretta ed esclusiva, una invalidità permanente accertata pari o maggiore del 66% della totale, in aggiunta al previsto indennizzo per l'invalidità, la Società - median- te una polizza vita della "Serie Speciale" emes- sa dalla Società - assicurerà il pagamento di una rendita vitalizia annuale, rivalutabi- le, dell'importo iniziale indicato nella scheda di polizza. L'effetto della polizza vita avrà la stessa data della sottoscrizione dell'atto con il quale è accertato il grado di invalidità. Il pagamento della prima rata della rendita (che risulterà da adeguato documento rilasciato all'infortunato), sarà effettuato 12 mesi dopo l'effetto della polizza vita. La rendita sarà corri- sposta fintanto che l'infortunato sarà in vita.
RENDITA VITALIZIA. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente pari o superiore al 60% e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, l’Impresa assicura, mediante l’emissione di una polizza Vita, il pagamento, a favore dell’Assicurato, di una Rendita Vitalizia rivalutabile dell’importo iniziale lordo annuo di € 6.200, emessa in base alla tariffa dell’Impresa in vigore al momento del suo ef- fetto. L’effetto della polizza Vita decorre dalla data di sottoscrizione del- l’atto con il quale l’Assicurato accetta la liquidazione a titolo definitivo dell’indennizzo per invalidità permanente. I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati all’articolo 6.3) Invalidità permanente della presente Sezione. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall’effetto della polizza Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l’Assicurato sarà in vita. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente pari o superiore al 65% e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è av- venuto, l’Impresa assicura il pagamento, a favore dell’Assicurato, di una rendita mensile dell’importo lordo di 4.000 € per la durata di 4 anni . La rendita è erogata purché l’Assicurato sia in vita. Il pagamento della suddetta rendita decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto con il quale l’Assicurato accetta la liquidazione a titolo defini- tivo dell’indennizzo per invalidità permanente. I criteri per la determina- zione della percentuale di invalidità sono riportati all’articolo 6.3) Invalidità permanente della presente Sezione.
RENDITA VITALIZIA. 1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1357 § 2. Entità della rendita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1357 § 3. Disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1358 § 4. Formula del contratto di rendita vitalizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1359 § 1. Natura giuridica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1363 § 2. Disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1363 § 3. Obblighi del creditore anticretico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1365 § 4. Anticresi compensativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1365 § 5. Formula dell’anticresi estintiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1366 § 6. Formula dell’anticresi estintiva concessa da terzo datore. . . . . . . . » 1367 § 7. Formula dell’anticresi compensativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1369
RENDITA VITALIZIA. (a seguito di infortunio) Se l’infortunio determina un’invalidità permanente accertata pari o maggiore del 60% della totale, la Società, mediante una polizza Vita, assicura il pagamento di una rendita vitalizia, rivalutabile, dell’im- porto iniziale lordo annuo indicato nella scheda di polizza e determinato secondo quando disposto dall’art. 2.2 “Persone assicurate”. L’effetto della polizza Vita è quello della data di sottoscrizione dell’atto con il quale è stato accertato il grado di invalidità. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall’ef- fetto della polizza Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l’Assicurato sarà in vita. La rendita è riconosciuta se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, ha compiuto almeno 14 anni di età; se di età inferiore viene corrisposto un indennizzo forfettario di euro 15.500. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: