Termine di validità Clausole campione

Termine di validità. Il Contratto di accordo quadro avrà validità di non oltre 36 mesi dalla sottoscrizione.
Termine di validità. Il contratto di AQ avrà validità fino a non oltre il 31/12/2019.
Termine di validità. Il contratto è affidato per la durata di 24 mesi consecutivi dalla stipula, e ulteriori 24 successivi mesi consecutivi, per una durata totale di non oltre 48 mesi consecutivi. L'efficacia e la durata per i primi 24 mesi discendono direttamente dalla stipula. La misura della cauzione definitiva da presentare all'atto della stipula, nonché il 20% da calcolare ai fini delle previsioni di cui all'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e di ogni altra previsione riferita a "l'importo del contratto", saranno da determinare sulla base dell'importo contrattuale riferito ai primi 24 mesi. L'efficacia e la durata per i successivi ulteriori eventuali 24 mesi discendono dall'atto di "conferma e accettazione" che la Committente trasmetterà all'aggiudicatario nel trimestre antecedente all'ultimo giorno del ventiquattresimo mese. L'aggiudicatario, a fronte della relativa tempestiva comunicazione, dovrà darvi seguito e non potrà opporre eccezioni, né pretendere modifiche contrattuali o altro beneficio. Dovrà pertanto rispondere, entro 7 giorni dalla relativa comunicazione, allegando la cauzione definitiva appositamente ricostituita, tenendo conto dell'importo del corrispettivo stimato per gli ulteriori 24 mesi (importo che, in tale secondo eventuale periodo di esecuzione sarà da considerare anche ai fini dell'art. 106 comma 12 e di ogni altra previsione riferita a "l'importo del contratto"). Nel caso di ritardo della Committente, ove l'atto di "conferma e accettazione" sia quindi trasmesso non prima ma nel xxxxx xxxx'xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 00 mesi, l'aggiudicatario potrà rifiutarlo e il contratto si intenderà risolto dall'ultimo giorno del ventiquattresimo mese, oppure potrà comunque accettarlo e darvi seguito, nel qual caso non potrà opporre eccezioni, né pretendere modifiche contrattuali o altro beneficio per il ritardo della Committente. Mancando tale atto di "conferma e accettazione" il contratto si intenderà risolto di diritto, allo scadere dell'ultimo giorno dei primi 24 mesi. La Committente ha piena facoltà di confermare e accettare gli ulteriori eventuali ventiquattro mesi di esecuzione di cui sopra, in ragione del proprio fabbisogno, mutevole e non prevedibile ad oggi nella sua consistenza effettiva quale si manifesterà dopo il primo biennio. La sua facoltà dovrà quindi ritenersi libera da ogni presupposto o vincolo motivazionale ulteriore, che l'aggiudicatario non potrà eccepire a proprio favore, costituendo il periodo aggiuntivo una mera eventualità, relativa...
Termine di validità. Il Contratto di accordo quadro avrà validità di 12 mesi dalla sua sottoscrizione, eventualmente prorogabili fino a ulteriori 12 a richiesta della Committente in caso di mancato esaurimento dell'importo massimo spendibile .
Termine di validità. Il Contratto di accordo quadro avrà validità di non oltre 48 mesi dall’avvio dell’esecuzione.
Termine di validità. Il Contratto di accordo quadro avrà validità dal 01/05/2020 al 30/04/2022.
Termine di validità. Il contratto di Accordo Quadro avrà validità di non oltre 24 mesi dalla sottoscrizione
Termine di validità. Il contratto di AQ avrà validità di non oltre 18 mesi dalla sottoscrizione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).