Data di Consegna Clausole campione

Data di Consegna. La data fissata per la consegna o il ritiro del veicolo acquistato (non essendo possibile garantire il momento esatto in cui il veicolo sarà consegnato, Autohero si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ritardi nel transito.
Data di Consegna. Le spedizioni vengono effettuate in base alla data di arrivo degli ordini e alle condizioni meteorologiche. Le indicazioni relative ai tempi di consegna sono puramente indicative e non è ammesso alcun rifiuto di fornitura per consegna anticipata o ritardata a condizione che detta consegna avvenga entro il normale periodo di semina o, se avviene al di fuori del normale periodo di semina, che il ritardo o la consegna anticipata in questione non possa compromettere la ripresa della semina della merce fornita. Eventuali ritardi non danno diritto al Cliente di annullare la vendita, di rifiutare la merce o di dedurre automaticamente sconti o penali.
Data di Consegna. Tutti i termini di consegna devono intendersi fissati a titolo meramente orientativo escludendosi la possibilità di fissazione di un termine perentorio o essenziale. L’eventuale ritardo nella consegna non potrà quindi costituire motivo per la risoluzione del contratto o per la richiesta di risarcimento danni. Qualora si verificassero ritardi di apprestamento del materiale /i o di consegna/e, dipendenti da cause di forza maggiore o per fatto e colpa dei fornitori, i termini di consegna della merce si intenderanno prolungati per un periodo pari all’evento/i che hanno cagionato il ritardo/i.
Data di Consegna. La data fissata per il ritiro del veicolo acquistato.
Data di Consegna. Il Fornitore dovrà consegnare le Merci nelle quantità e alla data specificate nel presente Ordine, o come altrimenti concordato per iscritto dalle parti, (la “Data di consegna”). La consegna tempestiva delle Merci è essenziale. In caso di ritardo, o di ritardo previsto, per qualsiasi ragione, il Fornitore dovrà avvertire immediatamente l'Acquirente. Se il Fornitore non consegna le merci interamente alla Data di consegna, l'Acquirente potrà annullare l'Ordine immediatamente, tramite inoltro di avviso scritto al Fornitore, e il Fornitore dovrà indennizzare l'Acquirente a fronte di qualsiasi perdita, rivendicazione, danno e costi e spese ragionevoli attribuibili alla mancata consegna delle Merci alla Data di consegna da parte del Fornitore. L'Acquirente ha il diritto di restituire qualsiasi Merce consegnata prima della Data di consegna a spese del Fornitore, e il Fornitore dovrà consegnare nuovamente tale Merce alla Data di consegna.
Data di Consegna. La data di consegna dei Prodotti è la data di ricevimento dei Prodotti da parte del vettore presso il magazzino del FORNITORE. Il COMPRATORE deve informare il FORNITORE circa la data di arrivo del vettore presso il magazzino del FORNITORE.
Data di Consegna. La/e data/e di consegna si intendono sempre a scopo indicativo. Considerando il modello produttivo di un'industria siderurgica, l'Acquirente accetta una tolleranza di sei (6) settimane sulle date di consegna indicative. In caso di ritardi esclusivamente imputabili a UGITECH, UGITECH sarà responsabile solo per il risarcimento del danno diretto e personale, debitamente dimostrato e fino ad un importo complessivo massimo pari al 5% del prezzo (XXX xxxxxxx) delle merci in ritardo. Tale limite non si applica in caso di negligenza grave. Al pagamento di tale indennizzo per ritardi, UGITECH viene esonerata da qualsiasi altra responsabilità dovuta a ritardi nella consegna.
Data di Consegna. La data concordata per la merce si intende a favore di entrambe le parti e si intende come puramente indicativo e/o non essenziale, se non espressamente concordato come tale. Nel caso in cui debba essere considerata una rata di pagamento dell'ordine, la data di consegna sarà fissata successivamente al ricevimento di detto pagamento e, fino a quel momento, la settimana di consegna indicata nella conferma d'ordine sarà considerata puramente indicativa. La data di consegna si intenderà prorogabile per effetto di legge, nel caso in cui il Cliente non adempia regolarmente ai propri obblighi contrattuali o non adempia ad altri obblighi, tenuti salvi gli effetti del ritardo del Cliente stabiliti dall’art. 8. Qualora la data di consegna venga ritardata su richiesta del Cliente, Lumson si riserva di addebitare allo stesso mensilmente le spese di giacenza e di custodia per il 3% del prezzo della merce che decorrerà dalla data di consegna concordata ed indicata nella conferma d'ordine.
Data di Consegna. Le garanzie decorrono dalla data di consegna o dalla data di installazione, quando il prodotto viene installato da HPE. Se la data di tale installazione venisse pianificata o posticipata su richiesta del Partner di oltre trenta (30) giorni dopo la consegna, il periodo di garanzia decorrerà comunque dal trentunesimo giorno dalla consegna.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.