Beni mobili Clausole campione

Beni mobili. Il Gruppo per la sua attività utilizza strumenti hardware (PC, Modem, Stampanti ecc.) ed autovetture per servizio per un valore residuo di Lire 639 milioni. I costi relativi ai leasing del triennio 1997-1999 sono stati i seguenti: Dati in milioni di Lire 1997 1998 1999 AIS & ODS 000 000 000 ITACA 37 51 50 SE Informatica - - - Program 58 42 42 Gli impegni per il prossimo triennio sono pari a: 2000 2001 2002 AIS & ODS 191 96 27 ITACA - - - SE Informatica - - - Program 34 34 34 (dati in milioi di Lire) Gli impegni relativi ai canoni di leasing per gli anni a seguire sono di entità non significativa (circa 70 milioni). La Società non prevede di dover stipulare nel prossimo triennio ulteriori contratti di leasing di entità rilevante.
Beni mobili. I beni mobili attualmente presenti nei due stabili, così come da allegati elenchi sono di proprietà del Comune di Dumenza. Il gestore dovrà utilizzarli custodendoli con diligenza .
Beni mobili. L’Azienda USL assicura altresì alla Coop. Tragitti attraverso separato atto dell’Unità Operativa competente Economato Provveditorato il comodato d’uso dei beni mobili ubicati presso la RTR estensiva “Casa X. Xxxxxxxx”.
Beni mobili. Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvo i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede e sempre che la cosa sia individuata. Per autorevole dottrina61 – la norma costituisce un’eccezione al principio dell’efficacia solo obbligatoria del mandato perché il mandante può agire con l’azione reale di rivendicazione che presuppone già conseguito l’acquisto della proprietà. Per altri autori62 all’acquisto del mandatario segue infatti un automatico ritrasferimento, per effetto del rapporto gestorio al mandante; Altri 63 ancora sostengono la tesi dell’efficacia esterna del mandato e quindi dell’acquisto immediato in capo al mandante. 61 Gazzoni 62 Luminoso – Xxxxxxxxx – Carraro – Ferrara – Betti – Xxxx – Xxxxxxxxx 63 Sacco – Pugliatti – Rubino La più efficace riprova dell’inaccettabilità della tesi che sostiene il diretto trasferimento dal terzo alienante al mandante é data dall’art. 1707 x.x.
Beni mobili. Con riferimento a questi ultimi i problemi aumentano, poichè non esiste alcuna forma di pubblicità Il principio del consenso traslativo vale solo tra le parti. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il compratore - che vuole prevalere rispetto agli altri soggetti che vantano titoli di acquisto in relazione allo stesso bene – deve ottenere per primo il possesso. La questione va affrontata facendo una distinzione tra i negozi in cui è previsto che il momento traslativo coincida con quello della venuta ad esistenza del bene, da quelli in cui le parti optino per un differimento dello stesso. Nel primo caso, se l’alienante dispone della cosa dopo la venuta ad esistenza (e prima della consegna) troverà applicazione, secondo autorevole dottrina, l’art. 1153 c.c.. I terzi – in presenza di tutti i presupposti - acquisteranno a non domino. In caso di doppia alienazione mobiliare (prima della venuta ad esistenza), invece, si applicherà l’art. 1155: la regola è sostanzialmente quella del possesso vale titolo (diventa proprietario chi per primo 151 Cfr. XXXXXXX F., op. cit., p. 289. consegue il possesso), ma in questo caso la dottrina è divisa in ordine alla natura dell’acquisto (se a titolo originario o derivativo). Nel secondo caso, invece, l’alienante (nell’intervallo di tempo tra la venuta ad esistenza della cosa e l’effetto traslativo) è ancora il proprietario. Pertanto gli eventuali terzi acquisteranno a domino152.
Beni mobili. 4 10 1 Acquisizioni 4 10 2 Gestione e concessione in uso 4 10 3 Alienazioni, cessioni e altre forme di dismissione
Beni mobili. Intendendosi tutto quanto di proprietà dell’Azienda nonché le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione che non possa definirsi immobile per la sua natura o destinazione, ovvero impianti, attrezzature, mobilio, arredi, apparecchiature, strumenti utensili, medicinali.
Beni mobili. Il Comodatario con il presente atto, dichiara di aver ricevuto dal Comodante l’inventario dei beni mobili che rimarranno presso l’edificio dato in Comodato. La copia dell’inventario sarà sottoscritta dalle parti come appendice a questo contratto e il Comodatario dichiara di aver esaminato l’edificio prendendo visione dei beni mobili e di averli trovati nello stato d’uso descritto nell’inventario. Il Comodatario si obbliga alla custodia dei beni mobili e in caso di furto, di danneggiamento o di deterioramento non dovuto al normale utilizzo dei beni, dovrà risponderne al Comodante risarcendolo economicamente. In caso di furto la cifra da risarcire sarà stabilita da un perito nominato dal Comodante, mentre in caso di danneggiamento e/o deterioramento grave la cifra sarà non inferiore a quella richiesta per il restauro dei beni da parte di un professionista scelto dal Comodante. Già da ora il Comodatario accetta la clausola di questo articolo e già da ora rinuncia ad eventuali contestazioni e/o rivalse nei confronti del Comodatario.
Beni mobili. L’Amministrazione comunale può procedere all’alienazione di beni mobili di diversa natura. Tali alienazioni riguardano: • tutti i beni mobili di proprietà comunale come ad esempio automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature di natura informatica non più idonei alla funzione cui erano destinati; • residui delle lavorazioni nonché altri beni mobili anche obsoleti di cui l’Amministrazione intende disfarsi. L’alienazione di beni mobili e mobili registrati dichiarati fuori uso con atto formale da parte del Responsabile competente è affidata all’Ufficio Patrimonio che, previa la stesura di un apposito elenco, ne curerà tutte le problematiche connesse alla determinazione del valore di vendita, la procedura di vendita e la cancellazione dall’inventario. Quando il valore unitario dei beni o di un intero lotto di beni supera Euro 5.000,00 si procede alla vendita mediante procedimento ad evidenza pubblica, mentre quando il valore unitario dei beni è inferiore o uguale a Euro 5.000,00 si procede alla vendita mediante procedura negoziata. Nel caso di acquisto di un nuovo automezzo è prevista l’eventuale permuta di quello di proprietà comunale sulla base del valore di mercato dello stesso. La consegna dei beni è disposta dopo la presentazione della ricevuta di pagamento. È possibile assegnare a titolo gratuito a enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni o altri soggetti non aventi scopo di lucro presenti sul territorio comunale che abbiano formulato specifica richiesta i beni mobili di cui all’elenco precedente privi di valore di mercato. I beni mobili non più idonei alla funzione cui erano destinati privi di valore di mercato, e non oggetto di richiesta, vengono rottamati e distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
Beni mobili. 1. Beni mobili, denaro e animali domestici in possesso della persona assicurata. Sono coassicurati gli effetti degli ospi- ti e i beni mobili in affitto, in leasing o in custodia e gli ani- mali domestici in custodia. Inoltre, sono coassicurati le bi- ciclette e i scooter elettrici con potenza del motore fino a massimo 500 watt e una pedalata assistita fino a massimo 25 km/h. Sono parimenti assicurati i ciclomotori (incluse le biciclette elettriche con pedalata assistita di oltre 25 km/h fino a massimo 45 km/h), tranne in caso di furto (possibili- tà di assicurazione complementare). Non sono assicurati: