Permessi per ex festività Clausole campione

Permessi per ex festività. A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti:  per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52);  con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;  con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al normale trattamento economico, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell'anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza. Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della Repubblica e per la festa dell'Unità Nazionale, quello ordinato dall’ultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126.
Permessi per ex festività. 1. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
Permessi per ex festività. 1. Al dirigente spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: – che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorati- va per l’interessato; – che il dirigente abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
Permessi per ex festività. In base alla Lettera a latere dell’Accordo 4 febbraio 2017 (fermo quanto disposto dagli artt. 13 dell’Accordo 28 giugno 2014 e 20 dell’Accordo 4 febbraio 2017), la sperimentazione avviata dal 1° gennaio 2018 in base a cui i Lavoratori/Lavoratrici possono fruire dei permessi giornalieri retribuiti per ex festività riconosciuti annualmente ex art. 56 del CCNL 31 marzo 2015 anche su base oraria proseguirà sino al 31 dicembre 2019.
Permessi per ex festività. 60 Dichiarazione Delle Parti 61 CAPITOLO VIII POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA 61 Premessa 61 Art. 57 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale 62 Art. 58 - Malattie e infortuni 62 Chiarimento A Verbale 64 Raccomandazione 64 Art. 59 - Maternità 64 Art. 60 - Obblighi di leva 65 Chiarimento A Verbale 66 Art. 61 - Lavoratori/lavoratrici studenti 66 Chiarimento A Verbale 67 Impegno Delle Parti 67 Art. 62 - Borse di studio 67 Impegno Delle Parti 68 Art. 63 - Assistenza sanitaria 68 Art. 64 - Long Term Care 69 Art. 65 - Modalità di attuazione dell’orario di lavoro extra standard nei casi di disagio sociale 69 Art. 66 - Videoterminali 69 Nota A Verbale 70 Art. 67 - Pausa per addetti ai centralini 70
Permessi per ex festività vengono riconosciute nella misura di 32 ore su base annua i riposi retribuiti a fronte delle festività abolite dalla legge 54/77 e successive modificazioni.
Permessi per ex festività. 72 CAPITOLO VIII - POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA 74 Premessa 74 Art. 57 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale 74 Art. 58 - Malattie e infortuni 75 Art. 59 - Maternità 78 Art. 60 - Obblighi di leva 78 Art. 61 - Lavoratrici/lavoratori studenti 80
Permessi per ex festività. L’accordo di rinnovo prevede, in via sperimentale, per gli anni dal 2012 al 2016, che il numero dei permessi retribuiti dei Quadri direttivi per ex festività è ridotto di 1 giornata. Il Quadro direttivo finanzia per 5 anni con detta giornata il Fondo per l’occupazione.
Permessi per ex festività. (Art. 47) In tema di permessi connessi alle c.d. ex festività va, anzitutto, ricordato che per le aziende ex ACRI, dall' anno 2001 viene abbandonato il precedente sistema di quantificazione in misura fissa (5 giornate) dei permessi a tale titolo, con conseguente applicazione per tutto il personale del settore del credito, appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi, della disciplina in commento. Ai sensi del 1° comma dell' art. 47, il quantitativo viene definito annualmente tenendo conto delle giornate di ex festività che ricorrono in giorni in cui è prevista la prestazione lavorativa ordinaria dell' interessato (secondo l' orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo) e dal fatto che quest' ultimo abbia diritto, in quelle giornate, all' intero trattamento economico. Per la pratica applicazione della norma in questione, si provvede ad indicare nella tabella seguente, le giornate considerate ex festive e la loro cadenza per il 2001 (cfr. circolare ABI, serie Lavoro n. 3 del 10 gennaio 2001): EX FESTIVITÀ 2001 19 marzo: S. Xxxxxxxx xxxxxx 24 marzo: Ascensione giovedì 14 giugno: Corpus Domini giovedì 29 giugno: SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo (festivo per la piazza di Roma) venerdì 4 novembre: Unità nazionale domenica Pertanto, a mero titolo esemplificativo, per l' anno 2001, ai lavoratori la cui prestazione lavorativa ordinaria settimanale sia distribuita dal lunedì al venerdì e semprechè abbiano diritto all' intero trattamento economico nei giorni in parola, spettano complessivamente 4 giorni di permesso (3 se trattasi della piazza di Roma). Quanto ai criteri di fruizione e monetizzazione dei permessi per ex festività si evidenzia quanto segue: - i permessi in parola sono fruibili nel periodo 16 gennaio-14 dicembre di ogni anno; - la richiesta dei permessi va effettuata dall' interessato con un congruo preavviso e inserita nella predisposizione del piano ferie quando si intende aggiungere alle stesse tutte o parte delle ex festività, ovvero se si desidera fruire di detti permessi in 3 o più giornate consecutive; - la fruizione dei permessi avviene, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio; - la dotazione di ex festività non fruite (in tutto o in parte, ed anche per eventuali resti frazionari inferiori alla giornata), viene monetizzata, entro la fine di febbraio dell' anno successivo, sulla base dell' ultima mensilità percepita dal dipendente nell' anno di competenza, secondo il comune criterio di 1/360 della retribuz...